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Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 novembre 2009 n. 44890
Cass. Pen., Sez. Iv, sent. 27 novembre 2008 n. 48295
Commento a cura di Anna Guardavilla.
La Terza Sezione Penale della Cassazione si è di recente pronunciata sul tema della delega di funzioni ed in particolare sulle responsabilità del soggetto delegato, confermando la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal Sindaco e condannato per la violazione di varie disposizioni degli ormai abrogati D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e formazione ai lavoratori e fornitura agli stessi dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, condotta omissiva con la quale ha dato causa all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio da una scheggia di ruggine.
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La Cassazione sulla responsabilita' del delegato alla sicurezza
Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 novembre 2009 n. 44890
Cass. Pen., Sez. Iv, sent. 27 novembre 2008 n. 48295
Commento a cura di Anna Guardavilla.
La Terza Sezione Penale della Cassazione si è di recente pronunciata sul tema della delega di funzioni ed in particolare sulle responsabilità del soggetto delegato, confermando la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal Sindaco e condannato per la violazione di varie disposizioni degli ormai abrogati D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e formazione ai lavoratori e fornitura agli stessi dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, condotta omissiva con la quale ha dato causa all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio da una scheggia di ruggine.
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In particolare, la dinamica dell’infortunio può essere così ricostruita: il lavoratore, che era stato incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare di una borgata, era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.
Ricorrendo in Cassazione l’imputato aveva fatto valere, tra i vari motivi di ricorso, (ritenuti poi tutti infondati dalla Corte), anche il motivo secondo cui “la delega conferitagli dal sindaco pro tempore in materia di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Cassazione rigetta il ricorso in quanto infondato e, nel far ciò, ribadisce importanti principi in materia di delega di funzioni e, più in generale, di effettività degli adempimenti prevenzionistici.
Con riferimento alla censura proposta dal ricorrente e riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro, la Suprema Corte precisa che “se anche fossero vere le circostanze dedotte […], non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori).
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.”
Nel precedente qui richiamato dalla Cassazione a circa un anno di distanza dalla sua formulazione (Cass., Sez. IV Pen., 27.11.2008, n. 48295, Libori), la Corte aveva ribadito l’applicazione del principio di effettività nell’individuazione dei soggetti destinatari della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e ricordato che, in caso di verificazione di un infortunio sul lavoro, l’individuazione del soggetto responsabile deve essere verificata in concreto e alla luce delle effettive capacità del soggetto medesimo di garantire l’attuazione degli obblighi di sicurezza e salute.
La Corte di legittimità aveva pertanto, in tale occasione, sancito che “l’invalidità della delega eccepita dal delegato (ad esempio in ragione del mancato accertamento delle sue qualità tecnico - professionali, della sua mancata accettazione e dell’inesistenza della facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell’impresa) impedisce, ove esistente, che il delegante ‘possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude comunque la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate, atteso che chi ritenga di non essere in grado o di non essere stato posto in condizione di svolgere le funzioni delegate deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di inerzia, rifiutare l’incarico.”
Come ricordato dalle pronunce stesse su richiamate, le conclusioni cui perviene la Corte sia nel 2008 che nella più recente sentenza del 2009 rappresentano una applicazione alla materia della delega di funzioni (ora specificatamente regolata dall’art. 16 D.Lgs. 81/08) del più generale principio di effettività, che permea l’intero sistema prevenzionistico sia a livello normativo che giurisprudenziale e affonda le sue radici in una concezione sostanzialistica dei rapporti giuridici.
Tale criterio “di fatto”, secondo cui - come ci ricorda la Cassazione - “la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)” ha, com’è noto[1], considerevoli impatti sull’interpretazione e l’applicazione della legislazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda l’identificazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti destinatari di tale normativa, sia rispetto al contenuto e all’ampiezza degli obblighi di prevenzione a questi attribuiti.
Con particolare riferimento alla delega di funzioni, in conclusione, viene pertanto stabilito nella pronuncia in commento che:
1) “L’invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
In caso di delega invalida per mancanza di uno o più dei requisiti ormai stabiliti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, è evidente che tale atto non potrebbe esplicare gli effetti liberatori per il delegante che la delega potrebbe invece produrre qualora fossero rispettate le condizioni richieste ora dal legislatore (e prima dalla giurisprudenza), quali il reale trasferimento dei poteri necessari (“di spesa” ma anche di “organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”), la verifica del possesso di “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” etc.
Si tenga conto che, in ogni caso, pur nel rispetto e quindi nella sussistenza di tali requisiti, ed in generale di tutti i requisiti elencati dal primo comma dell’art. 16, permane comunque un generale “obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” quale previsto dal terzo comma dell’art. 16 D.Lgs. 81/08 (come completato dalla presunzione introdotta nel secondo periodo di tale comma dal decreto correttivo).
2) “L’invalidità della delega non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.
Il delegato che svolga di fatto le funzioni delegate senza avere i poteri necessari per farlo o le qualità tecnico-professionali che dovrebbero rappresentarne il presupposto, rimanendo inerte impedisce una corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; per tale ragione egli risponde se non chiede al delegante di porlo in grado di svolgerli e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, se non rifiuta il conferimento della delega (la quale, lo si ricordi, deve ormai essere accettata dal delegato per iscritto ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08).
Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009 (U. P. 21/10/2009) - Pres. Petti, Cons. Cordova, rel. Cons. Fiale, Cons. Franco, Amoresano - Responsabilità del delegato alla sicurezza anche senza portafoglio di spesa se non rifiuta la delega.
Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza n. 48295 del 27 novembre 2008 - Pres. Mocali, Cons. Brusco, D'Isa, Amendola, Bricchetti - Responsabilità del delegato.
Ricorrendo in Cassazione l’imputato aveva fatto valere, tra i vari motivi di ricorso, (ritenuti poi tutti infondati dalla Corte), anche il motivo secondo cui “la delega conferitagli dal sindaco pro tempore in materia di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Cassazione rigetta il ricorso in quanto infondato e, nel far ciò, ribadisce importanti principi in materia di delega di funzioni e, più in generale, di effettività degli adempimenti prevenzionistici.
Con riferimento alla censura proposta dal ricorrente e riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro, la Suprema Corte precisa che “se anche fossero vere le circostanze dedotte […], non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori).
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.”
Nel precedente qui richiamato dalla Cassazione a circa un anno di distanza dalla sua formulazione (Cass., Sez. IV Pen., 27.11.2008, n. 48295, Libori), la Corte aveva ribadito l’applicazione del principio di effettività nell’individuazione dei soggetti destinatari della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e ricordato che, in caso di verificazione di un infortunio sul lavoro, l’individuazione del soggetto responsabile deve essere verificata in concreto e alla luce delle effettive capacità del soggetto medesimo di garantire l’attuazione degli obblighi di sicurezza e salute.
La Corte di legittimità aveva pertanto, in tale occasione, sancito che “l’invalidità della delega eccepita dal delegato (ad esempio in ragione del mancato accertamento delle sue qualità tecnico - professionali, della sua mancata accettazione e dell’inesistenza della facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell’impresa) impedisce, ove esistente, che il delegante ‘possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude comunque la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate, atteso che chi ritenga di non essere in grado o di non essere stato posto in condizione di svolgere le funzioni delegate deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di inerzia, rifiutare l’incarico.”
Come ricordato dalle pronunce stesse su richiamate, le conclusioni cui perviene la Corte sia nel 2008 che nella più recente sentenza del 2009 rappresentano una applicazione alla materia della delega di funzioni (ora specificatamente regolata dall’art. 16 D.Lgs. 81/08) del più generale principio di effettività, che permea l’intero sistema prevenzionistico sia a livello normativo che giurisprudenziale e affonda le sue radici in una concezione sostanzialistica dei rapporti giuridici.
Tale criterio “di fatto”, secondo cui - come ci ricorda la Cassazione - “la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)” ha, com’è noto[1], considerevoli impatti sull’interpretazione e l’applicazione della legislazione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda l’identificazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti destinatari di tale normativa, sia rispetto al contenuto e all’ampiezza degli obblighi di prevenzione a questi attribuiti.
Con particolare riferimento alla delega di funzioni, in conclusione, viene pertanto stabilito nella pronuncia in commento che:
1) “L’invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
In caso di delega invalida per mancanza di uno o più dei requisiti ormai stabiliti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, è evidente che tale atto non potrebbe esplicare gli effetti liberatori per il delegante che la delega potrebbe invece produrre qualora fossero rispettate le condizioni richieste ora dal legislatore (e prima dalla giurisprudenza), quali il reale trasferimento dei poteri necessari (“di spesa” ma anche di “organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”), la verifica del possesso di “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” etc.
Si tenga conto che, in ogni caso, pur nel rispetto e quindi nella sussistenza di tali requisiti, ed in generale di tutti i requisiti elencati dal primo comma dell’art. 16, permane comunque un generale “obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” quale previsto dal terzo comma dell’art. 16 D.Lgs. 81/08 (come completato dalla presunzione introdotta nel secondo periodo di tale comma dal decreto correttivo).
2) “L’invalidità della delega non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.
Il delegato che svolga di fatto le funzioni delegate senza avere i poteri necessari per farlo o le qualità tecnico-professionali che dovrebbero rappresentarne il presupposto, rimanendo inerte impedisce una corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; per tale ragione egli risponde se non chiede al delegante di porlo in grado di svolgerli e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, se non rifiuta il conferimento della delega (la quale, lo si ricordi, deve ormai essere accettata dal delegato per iscritto ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08).
Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009 (U. P. 21/10/2009) - Pres. Petti, Cons. Cordova, rel. Cons. Fiale, Cons. Franco, Amoresano - Responsabilità del delegato alla sicurezza anche senza portafoglio di spesa se non rifiuta la delega.
Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza n. 48295 del 27 novembre 2008 - Pres. Mocali, Cons. Brusco, D'Isa, Amendola, Bricchetti - Responsabilità del delegato.
[1] Sulle applicazioni del principio di effettività in giurisprudenza, v. ad esempio Cass. Pen. Sez. IV, 20 aprile 1989 n. 6025: “In tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti”; Cass. Pen. Sez. III, 14 novembre 1984:“Nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese.”
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