Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'La Cassazione sulla responsabilita' della figura del preposto
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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Bene si inquadra questa sentenza della Corte di Cassazione nel discorso in atto relativo alla determinazione delle responsabilità del preposto in virtù anche delle disposizioni emanate di recente su tale figura con il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e sulla individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una azienda ed in ogni organizzazione di lavoro nonché sulla istituzione di un sistema finalizzato all’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in esame il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente avevano condannato per imputazione di cui all'articolo 589 cod. pen. il marito della titolare di una impresa alla quale erano stati affidati dei lavori di rifacimento di una conduttura sotterranea per lo scarico di acque piovane, in quanto durante tali lavori un operaio dell’impresa medesima che si era introdotto all'interno di una trincea lunga circa dieci metri, larga metri uno e trenta, profonda metri tre e sessanta circa realizzata dall’imputato a mezzo di una macchina escavatrice, era rimasto schiacciato dalla intervenuta frana del terreno circostante particolarmente friabile.
I giudici del merito non avevano avuto alcun dubbio sul fatto che, al momento del sinistro, l’imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgevano i lavori e che, in tale qualità, non aveva provveduto all'approntamento ed alla osservanza delle prescritte norme antinfortunistiche contenute nell’art. 13 del D.P.R. n. 164/1956.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso denunziando una insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Lo stesso, infatti, sosteneva circa la ritenuta sua qualifica di preposto, che dagli atti del procedimento non era dato desumere alcun potere di controllo e di direttiva esercitato da parte sua nei confronti del lavoratore presente sul cantiere e che l’infortunato era sceso nello scavo di propria iniziativa ed in maniera imprevedibile. Anche a volergli attribuire la qualifica di preposto, sosteneva ancora l’imputato, tale figura, pur se ricompresa tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 del 1955, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e metteva in evidenza, infine, che non poteva prevedere il verificarsi della frana per le sue scarse conoscenze in materia.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ribadendo che al momento del sinistro, l'imputato era il responsabile del cantiere in cui si svolgeva l'attività dell’infortunato e che a lui doveva comunque riconoscersi la qualifica di preposto. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire” sostiene la Sez. IV, “deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori". I giudici della Corte di Cassazione non hanno, altresì, ritenuto credibile che l’infortunato fosse disceso nella indicata trincea di propria iniziativa ed in maniera del tutto imprevedibile adducendo le ragioni di tale loro convinzione. In merito poi alle responsabilità, la Suprema Corte ha fatto osservare in conclusione, che “l'imputato, anche nella sua qualità di manovratore dell'escavatore sapeva, ha visto e si è accorto che mancava qualsiasi protezione all'interno della buca e negligentemente ha continuato nei lavori di scavo, nonostante si fosse ulteriormente accorto che l’infortunato era all'interno, e, quindi, era prevedibile il pericolo che quest'ultimo correva".
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