Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

14/12/2009

La nuova area del sito web dell’Ispesl affronta le problematiche legate al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro: strumenti operativi per datore di lavoro e i medico competente, divieti e sanzioni per le varie figure aziendali, tabelle e check list.

google_ad_client

L’Ispesl ha recentemente pubblicato la nuova sezione informativa “Gestione del fumo di tabacco in azienda”, a cura del Laboratorio di Patologia del Lavoro e Tossicologia Industriale del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Ispesl.

Nata da un più ampio programma per la promozione della salute in azienda, l'area intende accorpare le varie problematiche legate al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro in modo che ogni figura interessata al benessere dei lavoratori possa trovare una risposta specifica.

Già dal 2002 il laboratorio di Patologia del Lavoro del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL si occupa della gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro in linea con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2002-2004 che ha considerato il controllo del fumo di tabacco una sua priorità a causa dei danni alla salute indotti dal tabagismo e ai dati d'incidenza delle patologie fumo-correlate.


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----




La gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro
Quanto contenuto nell’area web dell’Ispesl intende contribuire a tutelare i lavoratori dal fumo passivo e offre ai fumatori, anche sul luogo di lavoro, un'opportunità per combattere la dipendenza dal fumo di tabacco.
Inoltre fornisce ai datori di lavoro strumenti operativi idonei per l'adeguamento alla normativa vigente nel rispetto della tutela dei diritti del singolo e della comunità lavorativa.
Difatti per ogni figura aziendale sono disponibili informazioni per la gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro:

- Datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Datore di Lavoro deve dare segnali chiari ed univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, sia posizionando idonea cartellonistica che istituendo la vigilanza del divieto.
Vai alla pagina dedicata al DDL e al RSPP.

- Medico competente
Il Medico Competente è l’unico sanitario che, dovendo definire l’idoneità al lavoro, incontra i suoi “pazienti” nel momento in cui generalmente “stanno bene”, quindi la sua azione può raggiungere quei soggetti che, godendo buona salute, non si rivolgono ai medici di famiglia.
Di seguito vengono riportati alcuni strumenti per il medico competente:
Test di Fagerström (formato PDF, 7 kB)
Cartella clinica (formato PDF, 77 kB)
Check list sul fumo (formato PDF, 8 kB)
Check list per sopralluogo in azienda (formato PDF, 16 kB)
Vai alla pagina dedicata al MC.

- Lavoratori
L'esposizione ad alcuni fattori di rischio per la salute presenti sui luoghi di lavoro associata al fumo di sigaretta può interferire nell'insorgenza di alcune patologie.
Tabelle riassuntive interazioni.
Vai alla pagina dedicata ai lavoratori.

Divieti e sanzioni
La normativa vigente sul divieto di fumo prevede divieti e sanzioni di carattere generale, ma per l’inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, sono previste delle specifiche sanzioni per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti come da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.:

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti
“Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:
- dell’art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
- e/o dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
- e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell’art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”

Sanzioni per i preposti
“Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 19, c. 1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”

Sanzioni per i lavoratori
“Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 20, c. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”

Vai alla pagina “Divieti e sanzioni”.

Alcuni esempi di Buona Pratica
Una sezione dell’area mostra alcuni modelli europei di Buona Pratica con notizie sintetiche circa le esperienze di aziende che hanno condotto azioni contrastanti il fumo di tabacco al lavoro. Ogni azienda è presente con una scheda che descrive le attività incentivate e i risultati ottenuti.
Vai all’area dei “casi azienda”.


L'ISPESL partecipa ufficialmente alla "Piattaforma Nazionale sull'alimentazione, l'attività fisica e il tabagismo" istituita nel 2007 presso il Ministero della Salute con il compito di formulare proposte e favorire iniziative in coerenza con il programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari" (DPCM 4 maggio 2007) per favorire, in tutta la popolazione, una sana alimentazione e una maggiore attività fisica, nonché contrastare l'abuso di alcol e ridurre il fumo di tabacco, per limitare il rischio di numerose malattie.


Fonte: Ispesl.
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giorgio Maurilio - likes: 0
21/01/2017 (19:13:59)
Buonasera, ho un collega accanito di fumo. Visto che andiamo via in molti con i furgone, e che lui fuma molto in esso, si può fare qualcosa per farlo limitare o addirittura smettere?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!