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La nuova direttiva macchine e gli apparecchi di sollevamento
Continuiamo a presentare e approfondire gli interventi del convegno Ispesl “La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico”, convegno si svolto a Bari il 23 ottobre 2009 e ha presentato la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
Alla nuova direttiva macchine e alle integrazioni con il Testo Unico, PuntoSicuro ha già fatto riferimento più volte, ad esempio in relazione al confronto con la precedente direttiva macchine e ai nuovi obblighi del datore di lavoro.
In prossimità dell’entrata in vigore (29 dicembre 2009) della nuova direttiva, torniamo a occuparcene prendendo spunto da alcuni degli interventi del convegno di Bari.
Alla nuova direttiva macchine e alle integrazioni con il Testo Unico, PuntoSicuro ha già fatto riferimento più volte, ad esempio in relazione al confronto con la precedente direttiva macchine e ai nuovi obblighi del datore di lavoro.
In prossimità dell’entrata in vigore (29 dicembre 2009) della nuova direttiva, torniamo a occuparcene prendendo spunto da alcuni degli interventi del convegno di Bari.
In “I controlli e le verifiche degli apparecchi di sollevamento secondo il Testo Unico”, a cura del Dott. Ing. Amalia Nuzzo, vengono presentati gli elementi di novità riguardo ai controlli.
Il documento ricorda che secondo la norma UNI ISO 4306-1 un apparecchio di sollevamento è definito come un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
E con questa definizione si “distingue pertanto il campo degli apparecchi di sollevamento da quello degli impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi”.
Dopo aver presentato alcuni aspetti del Testo Unico in merito alla manutenzione (art. 15 e art. 64), ai requisiti di sicurezza (art. 70), il documento si sofferma su alcuni obblighi del datore di lavoro relativi ai controlli (art. 71):
Il documento ricorda che secondo la norma UNI ISO 4306-1 un apparecchio di sollevamento è definito come un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.
E con questa definizione si “distingue pertanto il campo degli apparecchi di sollevamento da quello degli impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi”.
Dopo aver presentato alcuni aspetti del Testo Unico in merito alla manutenzione (art. 15 e art. 64), ai requisiti di sicurezza (art. 70), il documento si sofferma su alcuni obblighi del datore di lavoro relativi ai controlli (art. 71):
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(…)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
(…)
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Inoltre si sottolinea che la norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento e:
- “definisce il quadro di riferimento;
- fornisce definizioni;
- individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo/ispezione”.
Al punto 3 (Generalità) della norma è scritto che “allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore”.
Mentre al punto 4 (Ispezione prima dell’uso) è indicato che “prima dell’uso l’operatore deve controllare l’apparecchio di sollevamento. In generale l’ispezione prima dell’uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i difetti ovvi”.
Al Punto 5 (ispezioni regolari) si indica poi che gli intervalli fra le ispezioni sono in funzione:
- “della durata di funzionamento;
- delle condizioni di funzionamento;
- del luogo di lavoro”.
E le ispezioni sono effettuate:
- da tecnico esperto;
- da ingegnere esperto;
- almeno una volta l’anno.
Le ispezioni devono poi essere eseguite nel presente ordine:
- “identificazione dell’apparecchio di sollevamento incluse le targhe;
- controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con riferimento a danni, usura e corrosioni;
- esami di funzionalità dei meccanismi;
- controllo dello stato e della efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale”.
Di apparecchi di sollevamento parla anche Laura Tomassini nel suo intervento “Le macchine per operazioni di sollevamento materiali e persone tra nuova direttiva macchine e Testo Unico”.
Nell’intervento si sottolinea che la nuova direttiva macchine 2006/42/CE nel campo di applicazione indica espressamente:
- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente;
- accessori di sollevamento: “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”. In particolare anche “le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”;
- catene, funi e cinghie: “progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.
Nell’intervento, ricco di immagini che vi invitiamo a visionare, sono riportati in modo schematico le attrezzature che sono o che non sono accessori di sollevamento.
Riguardo poi al campo di applicazione l’intervento ricorda che con la nuova direttiva macchine gli ascensori da cantiere rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal 29 dicembre 2009 e si indica che a questa data rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine anche gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s.
Dopo aver riportato la nuova definizione di ascensore, data dalla 2006/42/CE, si ricorda che la direttiva “non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo”. La disposizione lascia tuttavia “impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine”.
Ricordiamo, a questo proposito, quanto scritto nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 al punto 3.1.4:
(…)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
(…)
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Inoltre si sottolinea che la norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento e:
- “definisce il quadro di riferimento;
- fornisce definizioni;
- individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di controllo/ispezione”.
Al punto 3 (Generalità) della norma è scritto che “allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore”.
Mentre al punto 4 (Ispezione prima dell’uso) è indicato che “prima dell’uso l’operatore deve controllare l’apparecchio di sollevamento. In generale l’ispezione prima dell’uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i difetti ovvi”.
Al Punto 5 (ispezioni regolari) si indica poi che gli intervalli fra le ispezioni sono in funzione:
- “della durata di funzionamento;
- delle condizioni di funzionamento;
- del luogo di lavoro”.
E le ispezioni sono effettuate:
- da tecnico esperto;
- da ingegnere esperto;
- almeno una volta l’anno.
Le ispezioni devono poi essere eseguite nel presente ordine:
- “identificazione dell’apparecchio di sollevamento incluse le targhe;
- controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con riferimento a danni, usura e corrosioni;
- esami di funzionalità dei meccanismi;
- controllo dello stato e della efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale”.
Di apparecchi di sollevamento parla anche Laura Tomassini nel suo intervento “Le macchine per operazioni di sollevamento materiali e persone tra nuova direttiva macchine e Testo Unico”.
Nell’intervento si sottolinea che la nuova direttiva macchine 2006/42/CE nel campo di applicazione indica espressamente:
- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente;
- accessori di sollevamento: “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”. In particolare anche “le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”;
- catene, funi e cinghie: “progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.
Nell’intervento, ricco di immagini che vi invitiamo a visionare, sono riportati in modo schematico le attrezzature che sono o che non sono accessori di sollevamento.
Riguardo poi al campo di applicazione l’intervento ricorda che con la nuova direttiva macchine gli ascensori da cantiere rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal 29 dicembre 2009 e si indica che a questa data rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine anche gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s.
Dopo aver riportato la nuova definizione di ascensore, data dalla 2006/42/CE, si ricorda che la direttiva “non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo”. La disposizione lascia tuttavia “impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine”.
Ricordiamo, a questo proposito, quanto scritto nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 al punto 3.1.4:
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