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La responsabilita' del datore di lavoro per le macchine marcate CE

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

26/04/2010

La Cassazione: la marcatura “CE” di conformità serve attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione. A cura di G. Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36889 del 22 settembre 2009  (u. p. 22/5/2009) -  Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. (Diff.) Cedrangolo – Ric. I. I.  

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza confermano un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore e applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro. La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine ed attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il datore di lavoro utente dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.



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Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado dal Tribunale nei confronti di un datore di lavoro per il delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta dello stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su di esso, con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche, ha rideterminato la pena irrogata all’imputato riducendola ad euro 200,00 di multa rispetto alla condanna a mesi due di reclusione convertiti in euro 2.280,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado.

Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di Appello ed ha chiesto l'annullamento dello stesso  denunziando una erronea applicazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955 e della direttiva macchine 89/392/Cee recepita con D. P. R. n. 459/1996 nonché per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un vincolo di causalità tra l’evento dannoso e l’assunta violazione del citato articolo 374. Faceva notare, altresì, l’imputato che la scala fissa installata sull'automezzo, che il lavoratore infortunato doveva ispezionare, era in dotazione dell'automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice ed inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa Cee come da documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto su di esso in conformità delle disposizioni di legge.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché ritenuto infondato ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa ha fatto osservare che l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era verificato per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse raggiungere in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta ad un livello elevato rispetto al suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse risultato conforme alla normativa CE. L'accesso alla scala, infatti, che aveva il primo piolo posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra di arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion ed è nel corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento. Giustamente, quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la violazione dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.

I marchi di conformità”, ha sostenuto inoltre la Sez.IV nella propria sentenza, "limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37. In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata”.




Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 36889 del 22 settembre 2009 -  (u. p. 22/5/2009) -  Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. (Diff.) Cedrangolo – Ric. I. I.  - La marcatura “CE” di conformita’ serve a rendere leciti la produzione ed il commercio delle macchine e ad attestare la loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonerano il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione.
 



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