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Le attrezzature di lavoro dopo le modifiche del decreto 106/2009
Nei giorni scorsi PuntoSicuro è tornato sul convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, convegno che si è tenuto il 12 marzo 2010 a Taranto organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto e interamente dedicato al settore delle costruzioni.
Dopo esserci soffermati su un intervento dedicato ai lavori in quota, pensiamo che per i nostri lettori sia utile sottolineare alcune delle modifiche apportate dal cosiddetto “decreto correttivo” a quanto già stabilito dal Decreto legislativo 81/2008 in merito alle attrezzature di lavoro.
Lo facciamo attraverso quanto riportato negli atti relativi all’intervento, di Laura Tomassini e Luigi Monica, dal titolo “Uso delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09”.
Articolo 69 - Definizioni
Le prime modifiche sono inerenti la definizione di attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Gli autori commentano che il “significato della definizione in esame è così esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo (non di servizio) e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione e dall’uso a cui sono destinati”.
Art. 70 – Requisiti di sicurezza
Una modifica è relativa al comma 4 che riprende “il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive di Prodotto. L’articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto 758/1994” (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
Poiché sono molti i cambiamenti testuali riportiamo interamente il comma modificato:
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
In questo articolo sono diverse le modifiche, in alcuni casi legate alla sottolineatura dell’addestramento (viene aggiunto anche nell’articolo 73) e dell’informazione come necessarie attività di apprendimento dei lavoratori.
Riguardo al comma 8 le modifiche sottolineano che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature in oggetto nel comma siano sottoposte a controlli periodici e straordinari.
La norma dunque prevede “che persona competente proceda ad un controllo iniziale per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione. Controllo che di fatto si estende dal momento dell’installazione fino alla messa in funzione”. Successivamente “dopo ogni spostamento dell’attrezzatura deve essere effettuato un controllo della stessa per garantirne la sicurezza”. E per le attrezzature che “possono subire influssi potenzialmente pericolosi devono essere effettuati:
- controlli periodici con frequenze determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in assenza di queste da buone prassi;
- controlli straordinari ogni volta che si manifestino modifiche, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero ogni volta che siano intervenuti eventi eccezionali che possono avere conseguenze compromettenti la sicurezza delle attrezzature”.
Un’altra modifica che riportiamo è al comma 11 relativo alle verifiche.
Anche in questo caso riportiamo per intero il comma modificato:
Lo facciamo attraverso quanto riportato negli atti relativi all’intervento, di Laura Tomassini e Luigi Monica, dal titolo “Uso delle attrezzature di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09”.
Articolo 69 - Definizioni
Le prime modifiche sono inerenti la definizione di attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Gli autori commentano che il “significato della definizione in esame è così esteso che comprende qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo (non di servizio) e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione e dall’uso a cui sono destinati”.
Art. 70 – Requisiti di sicurezza
Una modifica è relativa al comma 4 che riprende “il raccordo tra Direttive Sociali e Direttive di Prodotto. L’articolato è in linea con gli articoli 20 e 21 del Decreto 758/1994” (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
Poiché sono molti i cambiamenti testuali riportiamo interamente il comma modificato:
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza (…) 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70. |
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
In questo articolo sono diverse le modifiche, in alcuni casi legate alla sottolineatura dell’addestramento (viene aggiunto anche nell’articolo 73) e dell’informazione come necessarie attività di apprendimento dei lavoratori.
Riguardo al comma 8 le modifiche sottolineano che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature in oggetto nel comma siano sottoposte a controlli periodici e straordinari.
La norma dunque prevede “che persona competente proceda ad un controllo iniziale per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione. Controllo che di fatto si estende dal momento dell’installazione fino alla messa in funzione”. Successivamente “dopo ogni spostamento dell’attrezzatura deve essere effettuato un controllo della stessa per garantirne la sicurezza”. E per le attrezzature che “possono subire influssi potenzialmente pericolosi devono essere effettuati:
- controlli periodici con frequenze determinate da fabbricanti o da norme di buona tecnica e in assenza di queste da buone prassi;
- controlli straordinari ogni volta che si manifestino modifiche, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività ovvero ogni volta che siano intervenuti eventi eccezionali che possono avere conseguenze compromettenti la sicurezza delle attrezzature”.
Un’altra modifica che riportiamo è al comma 11 relativo alle verifiche.
Anche in questo caso riportiamo per intero il comma modificato:
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro (…) 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. (…) |
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Rispondi Autore: salvatore vecchione - likes: 0 | 17/06/2011 (12:50:08) |
nella lettura del t.u. 81.08 al punto 3.1.9 dell'allegato V riporta ..." le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 2.1.8. devono avere.."la domanda è dove trovo il punto citato? |