Le novita’ del correttivo del testo unico: i titoli speciali
Dal 20 agosto 2009 sono in vigore lemodificazioni e integrazioni apportate daldecreto correttivo d.lgs. n. 106/2009 al testo unicod.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ospitiamo un approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini sulle principali novità. In questo articolo sono illustratii titoli speciali del d.lgs. n. 81/2008.
Approfondimenti già pubblicati
- Le novita’ del correttivo del testo unico: dall’articolo 1 al 18.
- Le novita’ del correttivo del testo unico: dall’articolo 25 al 34.
- Le novita’ del correttivo del testo unico: dall’articolo 37 al 310.
Le novità del correttivo del testo unico
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
TITOLI SPECIALI
1) TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO
Le modifiche all’articolo 62, spiega la relazione di accompagnamento al Correttivo, “sono dirette a porre rimedio all’erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell’ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza…), come da specifica richiesta formulata in sede di “avviso comune””. La modifica all’articolo 63 “è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione degli ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica”.
E' stato introdotto “all’articolo 67 un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e accelerazione dell’iterburocratico relativo alla notifica di nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina prevedesse tale tempistica”.
L’articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato. Il comma 2 dell’articolo in commento, aggiuntoex novo, “è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati “tecnici”, con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate” (Relazione di accompagnamento al decreto correttivo).
2) TITOLO III: ATTREZZATURE DI LAVORO
In materia di attrezzature di lavoro, è significativa la modifica dell’art. 71 comma 11 che introduce un nuovo regime di verifica. La norma prevede che le verifiche periodiche siano volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Inoltre "la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13".
L’articolo 73 reca, come già per l’articolo 71, una serie di nuovi richiami agli obblighi inderogabili di informazione, formazione edaddestramento all'uso di macchine che espongono a rischi specifici . All’articolo 86 si è scelto di mantenere le regole vigenti in materia di verifiche sugliimpianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le predette disposizioni siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico sanzionatorio per le violazioni dei noleggiatori o dei concedenti in uso.
4) TITOLO IV CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI
Il Titolo relativo ai cantieri temporanei o mobili è stato largamente modificato.
Tra le novità più significative si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni:
a) ai fini della redazione del PSC non è stato introdotto il riferimento alla soglia dei 200 uomini/giorni;
b) sono esclusi, tra gli altri, dall’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza di cui al titolo IV i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X (art. 88), ai quali si applicherà, come conseguenza, l'articolo 26;
c) non sussiste l’obbligo di redigere il PSC nell’ipotesi in cui occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di telecomunicazione (art. 100);
d) il responsabile dei lavori non deve più essere necessariamente il progettista durante la fase di progettazione e il direttore dei lavori durante la fase di esecuzione dei lavori, ma ora torna ad essere quel che era col previgente D.Lgs. n. 494/96: l'incaricato dal committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto n. 81/08: "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo deli applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. modd. il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento") coincide con il responsabile del procedimento, nel campo di applicazione del d.lgs. 163/06 (art. 89);
e) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza, si chiarisce che, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; l’impresa esecutrice è quella che esegue un’opera a parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali (art. 89);
f) il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai seguenti principi e misure generali di tutela: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all’atto della previsione della durata di realizzazione di lavori o fasi di lavoro.
Per i lavori pubblici, l’attuazione di detti adempimenti avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90);
g) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici [“viene puntualizzato come, per comprendere quando siano presenti una pluralità di imprese in cantiere, circostanza che rende necessaria la nomina delcoordinatore per la progettazione, non rilevi una realtà imprenditoriale che, pur essendo formalmente una impresa, non svolga alcuna attività esecutiva (es.: studio di consulenza) e, quindi, non determini alcun “aggravamento” delle situazioni di rischio” relazione di accompagnamento al decreto correttivo], anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
La disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90);
h) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 90).
La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
i) Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti, ha facoltà di svolgere direttamente le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90);
l) il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere (art. 90);
m) il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
1) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti dall’allegato XVII;
2) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese de documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
3) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);
n) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione redige il PSC in base ai contenuti dell’Allegato XV e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera in base ai contenuti dell’Allegato XVI.
Inoltre, il coordinatore verifica che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del T.U. e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro (cfr. art.39 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
E' stato eliminato il secondo capoverso del primo comma dell’articolo 93 per la “necessità di modificare l’attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori comporti un passaggio di responsabilità”: “ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare unresponsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo).
L’inserimento del comma 1-bisall’articolo 96 “è diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione delPiano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori” (Relazione citata).
Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all’impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 26 del “testo unico”.
Sempre all’articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all’attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all’articolo 18 comma 1, letteraz),risulta inesatto in quanto riguarda l’aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento all’articolo 29 comma 3, che concerne l’aggiornamento dellavalutazione dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione “chiarisce, quindi, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.)” (relazione di accompagnamento al decreto correttivo).
L’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) deicosti della sicurezza e, questa è una grande novità, che per lo svolgimento delle attivitàil datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. L'obbligo è sanzionato penalmente.
L'articolo 98, come modificato, interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
L’articolo 100 viene modificato in modo che
1) (come già detto) non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione,
2) per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori e per assicurare un miglior coordinamento con le previsioni del citatod.lgs. n. 163/2006.
L'articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione deirischi da rumore, e non all’interno del Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”). Di conseguenza viene inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all’articolo 103, all’articolo 190 deld.lgs. n. 81/2008. La ragione di queste due modifiche risiede nel permettere che la valutazione del rumore di macchine, attrezzature e impianti possa essere effettuata mediante banche dati (le quali hanno ormai una elevata affidabilità), sempre che i relativi valoristandardsiano stati ritenuti scientificamente attendibili dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, in ogni ambiente di lavoro e non solo nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV. Fino ad ora la Commissione, va detto, non ha validato alcuna banca dati.
La modifica all’articolo 106 è stata ritenuta necessaria perché i lavori di cui al comma 1, letterea-c(quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa (rispetto al “testo unico”) normativa la cui applicazione esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l’unica eccezione delle norme relative, appunto, ailavori in quota.
L’articolo 111 del “testo unico” viene emendato per evidenziare come la somministrazione di bevande alcoliche debba essere interdetta nei confronti di tutti coloro che svolgono attività nei cantieri di cui al Titolo IV nonché nei riguardi di chi, comunque, effettui lavori in altezza (es.: pulizia delle vetrate fisse di un edificio multipiano) e, quindi, subisca il rischio di caduta dall’alto.
Anche nel Titolo IV si è proceduto alla rivisitazione – in applicazione dei principiretroesposti – dell’apparato sanzionatorio in materia.
5) Le modifiche degli articoli su agenti chimici e pericolosi (articolo 223 e seguenti) sono diretti a chiarire le disposizioni in materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni di “testo unico”. Va segnalata la modifica all’articolo 232, comma 4, necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio “moderato” con quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e quella all’articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l’adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri diamianto.
6) In ambito di atmosfere esplosive, i lavoratori devono essere sottoposti a una specifica formazione i cui contenuti minimi sono stati disciplinati dall’art. 294 bis prevede che l’informazione e la formazione avvenga con particolare riguardo:
"a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.».
7) Il decreto correttivo ha operato numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali sono modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le modifiche degli allegati di maggiore rilievo si segnalano le modifiche allasospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I), la rivisitazione delle previsioni dell’AllegatoIIIA in materia di sorveglianza sanitaria e le modifiche in ordine ai contenuti e alle procedure delle attività formative di cui all’allegato XIV.
Inoltre, viene eliminato dall’Allegato XV il riferimento ai “rischi aggiuntivi”e precisato che il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa.Infine, all’Allegato XXX viene eliminato l’evidente errore di identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.
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