Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le proroghe su ambiente e rifiuti

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Ambiente

12/01/2009

Il decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208 contiene “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. Le proroghe relative all’ammissibilità dei rifiuti in discarica e in materia di RAEE.

Pubblicità

A inizio anno è normale cominciare a ricercare tra i decreti pubblicati a fine anno i segni delle numerose proroghe che differiscono specifiche scadenze di adempimenti, spesso con motivazioni legate a “straordinaria necessità ed urgenza”.
Tuttavia non ci inoltriamo nella lettura del Decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 207, già da molti chiamato il decreto “milleproroghe”, sul quale PuntoSicuro ha già dato e darà informazioni specialmente in merito alle proroghe relative al D.Lgs. 81/2008.
Raccogliamo e cominciamo a presentare invece alcune novità relative ad un secondo Decreto-legge contenente alcune proroghe in ambito ambientale.
Si tratta del Decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208 che contiene “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” e pubblicato sulla  G.U. n. 304 del 31/12/2008.
 


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





In questo decreto si ricorda:
- “la straordinaria necessità e urgenza di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonché in tema di tutela ambientale”;
- la necessità di “assicurare la continuità e la funzionalità dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonché in funzione di un più efficace contrasto dell'inquinamento delle acque”;
- “che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attività delle Autorità di bacino e che va convalidata l'attività posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- “l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonché agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale”;
- la necessità di “un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonché di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie”;
- la necessità di “urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilità e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
 
A partire da questi elementi il decreto propone nove articoli:
- art. 1.: Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- art. 2.: Danno ambientale;
- art. 3.: Funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- art. 4.: Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale;
- art. 5.: Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- art. 6.: Rifiuti ammessi in discarica;
- art. 7.: Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- art. 8.: Disposizioni in materia di protezione civile;
- art. 9.: Entrata in vigore
 
La lettera a) e b) dell’articolo 5 sostituiscono alcune parole della lettera a) e c) dell’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ecco il comma 184 alla luce di queste novità:
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
    a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2008 e 2009;
    b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2009. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
 
Alla luce di queste variazioni il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, adottato in ciascun comune, rimane invariato anche per il 2009.
 
Inoltre viene ancora prorogato il termine, di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al 31 dicembre 2009 relativo all’ammissibilità in discarica dei rifiuti.
 
Tale proroga, come recita il comma 184, non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
 
Viene poi prorogato il termine - di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - relativo all’inammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg.  Questi rifiuti non saranno più ammessi in discarica solo dal 31 dicembre 2009 (e non dal 31 dicembre 2008, come indicato in precedenza).
 
Altra proroga è contenuta nell’articolo 7, una proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Viene cioè prorogata al 31 dicembre 2009 l’applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti da nuclei domestici.
 
 
 
 
Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!