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La Provincia Autonoma Di Trento in data 17 Luglio 2009 e con delibera n. 1776, “Recepimento e attuazione Intesa Stato-Regioni del 30/9/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”, ha dunque recepito sia l’Intesa sancita il 30 ottobre 2007 in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori con mansioni a rischio, sia l’Accordo perfezionato dell’Intesa (nella seduta della Conferenza Unificata del 18 settembre 2008) sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Con lo stesso documento ha approvato le direttive operative per l’attivazione delle operazioni di accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori con mansioni a rischio allegate alla deliberazione.
È infatti lo stesso Accordo citato che – come indicato nella delibera – “prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di adottare specifiche determinazioni in relazione alle strutture laboratoristiche”.
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Linee guida per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
La Provincia Autonoma Di Trento in data 17 Luglio 2009 e con delibera n. 1776, “Recepimento e attuazione Intesa Stato-Regioni del 30/9/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”, ha dunque recepito sia l’Intesa sancita il 30 ottobre 2007 in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori con mansioni a rischio, sia l’Accordo perfezionato dell’Intesa (nella seduta della Conferenza Unificata del 18 settembre 2008) sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
Con lo stesso documento ha approvato le direttive operative per l’attivazione delle operazioni di accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori con mansioni a rischio allegate alla deliberazione.
È infatti lo stesso Accordo citato che – come indicato nella delibera – “prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di adottare specifiche determinazioni in relazione alle strutture laboratoristiche”.
Le allegate “Direttive operative per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 de118 settembre 2008)” hanno la finalità di consentire ai servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ai medici competenti l'applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio.
Diamo un breve sguardo su alcune delle indicazioni contenute nelle direttive.
Riguardo agli accertamenti di primo livello si ricorda l’iter degli accertamenti in merito agli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro.
Ad esempio entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti - elenco ottenuto dal datore di lavoro - il medico competente stabilisce e trasmette al datore di lavoro un programma per “gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi”, sempre in accordo con il datore di lavoro e tenendo conto del numero dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
A questo punto il datore di lavoro “è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento”.
Si possono presentare tre casi:
- il lavoratore si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti: in questo caso il medico competente dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari";
- il lavoratore non si presenta agli accertamenti senza aver prodotto “documentata e valida giustificazione”: il lavoratore “sarà sospeso in via cautelativa dalla 'mansione a rischio’ e riconvocato entro 10 giorni”;
- il lavoratore non si presenta all'accertamento per giustificati e validi motivi “debitamente documentati”: il lavoratore “dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti”.
Si ricorda che i successivi accertamenti di primo livello, a cura del medico competente, devono tenere conto della eventuale mancata presentazione non giustificata: in questo caso il lavoratore sarà sottoposto ad “almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente”.
Nel documento si affrontano poi gli accertamenti di secondo livello.
Infatti il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello, viene inviato dal medico competente al Ser.T. per le “procedure accertative di secondo livello”.
Rispetto a questi accertamenti il documento dà indicazioni per l’anamnesi, per gli esami di laboratorio, per la certificazione e per gli esiti della stessa.
Si ricorda che il soggetto “per il quale sia stata certificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (Ser.T.) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi”.
Le direttive si occupano infine anche delle controanalisi e degli accertamenti su matrice pilifera (capelli o peli).
Provincia Autonoma Di Trento - Delibera n. 1776 del 17 Luglio 2009 - Recepimento e attuazione Intesa Stato-Regioni del 30/9/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza - Direttive operative per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 118 settembre 2008).
Diamo un breve sguardo su alcune delle indicazioni contenute nelle direttive.
Riguardo agli accertamenti di primo livello si ricorda l’iter degli accertamenti in merito agli adempimenti del medico competente e dei datori di lavoro.
Ad esempio entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti - elenco ottenuto dal datore di lavoro - il medico competente stabilisce e trasmette al datore di lavoro un programma per “gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi”, sempre in accordo con il datore di lavoro e tenendo conto del numero dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
A questo punto il datore di lavoro “è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento”.
Si possono presentare tre casi:
- il lavoratore si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti: in questo caso il medico competente dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari";
- il lavoratore non si presenta agli accertamenti senza aver prodotto “documentata e valida giustificazione”: il lavoratore “sarà sospeso in via cautelativa dalla 'mansione a rischio’ e riconvocato entro 10 giorni”;
- il lavoratore non si presenta all'accertamento per giustificati e validi motivi “debitamente documentati”: il lavoratore “dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti”.
Si ricorda che i successivi accertamenti di primo livello, a cura del medico competente, devono tenere conto della eventuale mancata presentazione non giustificata: in questo caso il lavoratore sarà sottoposto ad “almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente”.
Nel documento si affrontano poi gli accertamenti di secondo livello.
Infatti il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo livello, viene inviato dal medico competente al Ser.T. per le “procedure accertative di secondo livello”.
Rispetto a questi accertamenti il documento dà indicazioni per l’anamnesi, per gli esami di laboratorio, per la certificazione e per gli esiti della stessa.
Si ricorda che il soggetto “per il quale sia stata certificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da parte della struttura sanitaria competente (Ser.T.) ma risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi”.
Le direttive si occupano infine anche delle controanalisi e degli accertamenti su matrice pilifera (capelli o peli).
Provincia Autonoma Di Trento - Delibera n. 1776 del 17 Luglio 2009 - Recepimento e attuazione Intesa Stato-Regioni del 30/9/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza - Direttive operative per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni (Provvedimento n. 99/CU del 30/10/2007) e dell'Accordo Stato/Regioni (rep. atti n. 178 del 118 settembre 2008).
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Rispondi Autore: DOLY - likes: 0 | 26/08/2011 (11:02:10) |
NON MI E' CHIARO SE E' OBBLIGO O FACOLTA' DELLE AZIENDE FAR FARE QUESTE VISICHE TOSSICOLOGICHE AI DIPENDENTI. QUALCUNO MI SA RISPONDERE CON SICUREZZA? |