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Linee guida per la privacy nel pubblico impiego

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

11/07/2007

Il documento del Garante fornisce orientamenti per la p.a. e risponde a quesiti sull’argomento.

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Garantire la riservatezza dei dipendenti pubblici senza venir meno al principio di trasparenza della pubblica amministrazione. Dopo le linee guida adottate per lavoratori privati, il Garante della privacy affronta nuovamente, con un provvedimento relativo al pubblico impiego, il tema della tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro.

Le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”, in corso di pubblicazione in G.U., hanno l’obiettivo di fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni pubbliche, ma intendono anche risponde anche a numerose segnalazioni e quesiti rivolti sull’argomento all’Autority

Assenze per malattia, certificati e visite mediche.In caso di assenza per malattia all’amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell’inizio e della durata dell’infermità. Se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l’ufficio deve astenersi dall’utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall’ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all’Inail, abilitazioni al porto d’armi e alla guida.

Diffusione dei dati in Internet.Leamministrazioni devono assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il “diritto all’oblio”, cioè una tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) E’ sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati.

Dati biometrici dei lavoratori pubblici.Non è consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l’attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell’Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell’impronta memorizzato solo nel badge del dipendente).

Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore.Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l’amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all’e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.



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