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Lo sapevi che – Gli obblighi di formazione delle figure della sicurezza

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Preposti

06/11/2009

Il punto sull’obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

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L’obbligo informativo/formativo di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
A cura di R. Dubini, avvocato in Milano. 

1. Il Datore di lavoro
Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008 è il nuovo obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".
 
La violazione di detto obbligo è punito con la pena a carico del datore di lavoro dell’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro.
L'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, o azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.

 

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2. Il dirigente
L'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “Misure generali di tutela” prevede, tra l'altro, che “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: [...] o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti”.
L'articolo 37 ai commi 7 e 7 bis prevede le modalità di tale formazione specifica per dirigenti, e preposti.In particolare  l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che: “I dirigenti e i preposti” ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione."
 
L'omessa formazione del dirigente è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 comma 1 lett. l) e 55: la punizione prevista consiste nelle sanzioni penali dell'arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro. A carico del datore di lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di formazione.

La formazione, l'informazione e l'addestramento sono, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 9 aprile 2009, compiti del datore di lavoro e/o del dirigente, che, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, può e deve programmarla.
Il dirigente, nell'ambito dei suoi compiti organizzativi, ha il dovere predisporre l'attività formativa, definendo modi e tempi della stessa, e dando operatività alle proposte in tal senso elaborate dal servizio aziendale di prevenzione e protezione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 (riunione periodica) comma 2 “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: [...]  d) i  programmi  di  informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti  e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute."
La violazione di questa disposizione è punita dall'articolo 55 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro a carico del datore di lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di formazione.
 
L'articolo 97 recante "Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria" al comma 3-ter prevede che per lo svolgimento delle attività di impresa affidataria nei cantieri mobili e temporanei di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008,  i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria "devono essere in possesso di adeguata formazione".
 
L'omissione di questa formazione è punita con  l'arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro a carico del datore di lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia. Anche in questo caso, l'omissione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.
 
3. Il  preposto
In materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità connessi soltanto agli obblighi di sorveglianza, per cui egli “non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L’omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele”.
Tra l'altro, secondo la Suprema Corte [ Cass. Sez. III Pen., sentenza del 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Celino.] “il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:
- “è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività” lavorativa;
- “rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;
- “vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;
- “verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele”;
- “deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.

D'altro canto il preposto è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione di cui al D.Lgs. 81/2008: Articolo 19 - Obblighi del preposto - 1. "In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: [...] frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009. Il preposto che non partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'azienda  è punito con la sanzione penale dell'arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800  euro.

Tali corsi hanno un contenuto ben definito: “Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

L'omessa formazione del dirigente è sanzionata penalmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 comma 1 lett. l) e 55: la punizione prevista consiste nelle sanzioni penali dell'arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro a carico del  datore di lavoro e/o del dirigente incaricato/delegato in materia di formazione.
 
Anche l'omissione di questa formazione costituisce elemento rilevante di attestazione della inidoneità (come esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, azienda) e inefficacia dell'eventuale modello organizzativo aziendale implementato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001.
 
4. Il lavoratore
Ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008  il lavoratore, incluso il rappresentante di lavoratori per la sicurezza e l'addetto all'antincendio e al primo soccorso per quanto riguarda i corsi specialistici previsti dalla legge per le loro figure, è obbligato a “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”, ed è punito con l'arresto o l'ammenda da 300 a 600 euro se viola questo obbligo, che è anche obbligo contrattuale.
 
 

 

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