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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Medico competente? Solo se nell’Elenco nazionale
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Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i medici abilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, sono tenuti a trasmettere entro sei mesi dal 15 maggio 2008, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un'autocertificazione al fine di essere inclusi nell'elenco nazionale.
Il Ministero della salute ha reso disponibile da pochi giorni il modello (formato PDF, 114 kB) per l'autocertificazione, da sottoscrivere e inviare esclusivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Inoltre, i medici saranno tenuti “a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.”
Il decreto stabilisce però che i soggetti i quali, alla data del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto 81/08), “svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.”
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente – prevede ancora il decreto 81/08 – “è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni,” a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del decreto 81/08.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
L’autocertificazione va inviata a:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Diparimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 - Roma
In caso di mancata ricezione della ricevuta di ritorno, per avere conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco, gli interessati potranno telefonare al n. 06.59943821 o inviare una richiesta e-mail all’indirizzo r.pesce@sanita.it.
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