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Novità per la formazione di dirigenti, preposti e datori di lavoro
Il decreto legislativo 81/2008 prevede, per la sua piena e completa attuazione, numerosi rimandi a disposizioni o provvedimenti attuativi (si veda un quadro riassuntivo dei provvedimenti da emanare in PuntoSicuro del 09 ottobre 2009 e un approfondimento sul diritto transitorio e sui tempi della definitiva messa a regime in PuntoSicuro del 13 novembre 2009).
Tra gli articoli che rimandano a future disposizioni attuative vi sono il 34, dedicato alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, e il 37, dedicato invece alla formazione dei lavoratori.
Entrambi prevedono che i contenuti e le modalità di questa formazione siano stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrambi prevedono che i contenuti e le modalità di questa formazione siano stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Questi accordi sono ora in fase di avanzata discussione all’interno delle strutture tecniche del Ministero del lavoro e delle regioni. Dalle informazioni in nostro possesso è ipotizzabile che l’accordo possa essere concluso e votato dalla Conferenza Stato - Regioni prima della fine dell’anno.
In particolare, nell’accordo saranno definiti durate, contenuti e modalità di erogazione dei percorsi formativi per dirigenti e preposti e per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Percorsi formativi che attualmente, per quanto riguarda dirigenti e preposti, trovano solo alcune indicazioni di principio generale nel comma 7 del già citato articolo 37:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro, il nuovo accordo andrà a sostituire le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, attualmente ancora in vigore, che regolano la formazione dei datori di lavoro RSPP.
Pietro de’ Castiglioni
Riferimenti
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
[...]
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[...]
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
In particolare, nell’accordo saranno definiti durate, contenuti e modalità di erogazione dei percorsi formativi per dirigenti e preposti e per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Percorsi formativi che attualmente, per quanto riguarda dirigenti e preposti, trovano solo alcune indicazioni di principio generale nel comma 7 del già citato articolo 37:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro, il nuovo accordo andrà a sostituire le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, attualmente ancora in vigore, che regolano la formazione dei datori di lavoro RSPP.
Pietro de’ Castiglioni
Riferimenti
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
[...]
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[...]
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
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