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Obblighi e responsabilita’ nella gestione della sicurezza sul lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Preposti

28/01/2010

Un intervista al magistrato Bruno Giordano per far luce sugli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro. L’Osservatorio sulla sicurezza e le responsabilità di RSPP, lavoratori, preposti e datori di lavoro.

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La conoscenza precisa e puntuale di compiti, ruoli e responsabilità, nell’ambito della pianificazione e gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è un importante anello nel processo che può dare efficacia a qualunque politica di prevenzione aziendale. Non è un caso che al nostro giornale, ai nostri collaboratori giungano spesso domande sulle responsabilità, anche giuridiche, dei vari attori della sicurezza.


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Per contribuire a fare luce su questi aspetti abbiamo deciso di porre alcune domande al Dott. Bruno Giordano, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano; un magistrato che si è occupato più volte del tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che è stato promotore di importanti sentenze in questa materia e che è coordinatore del recente “Osservatorio sulla sicurezza del lavoro”.
Questo osservatorio - nato sulla base di un protocollo d'intesa firmato dal presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, dalla direzione regionale dell'Inail e dal Comitato paritetico territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza – vedrà la partecipazione di giudici, tecnici, medici, imprenditori e lavoratori per approfondire le tematiche giuridiche e di prevenzione sul tema degli infortuni e delle malattie professionali.

Abbiamo avuto modo di parlare con il magistrato ai margini di un incontro che si è svolto a Milano il 14 dicembre, organizzato dal Ceper, dal titolo “Processo al Rischio”.
All’interno dell’incontro, dedicato a definire il quadro degli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro, il Dott. Giordano si è occupato in particolare di lavoratori, RSPP e RLS. Alla fine del dibattito seguito alle relazioni, ha avuto la gentilezza di prestarsi ad alcune nostre domande.

intervista e articolo a cura
di Tiziano Menduto


Nella sua relazione ha parlato di responsabilità di RSPP, RLS e lavoratori. A quale tipo di responsabilità possono andare incontro, durante il loro operato professionale, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione? Una responsabilità civile o, malgrado il RSPP non abbia poteri decisionali,  anche penale?

Bruno Giordano
: L’RSPP ha innanzitutto una responsabilità penale. Egli violando i propri compiti può dar luogo ad una causa di un evento infortunistico. Per esempio di un omicidio colposo, di una lesione colposa o, ad esempio, di un incendio. Dunque risponde, come avvenuto nel caso Galeazzi, delle conseguenze dovute al mancato prudente e diligente esercizio dei propri compiti. In questi casi l’RSPP ha responsabilità penale del delitto che dovesse verificarsi.

Lei ha accennato anche al problema delle situazioni in cui all’RSPP sono delegati i compiti della sicurezza …

B.G.
: Esatto. Infatti la  figura dell’RSSP è diversa da quella del delegato. Nella realtà purtroppo queste due figure sono venute a coincidere in alcuni casi creando una vera e propria confusione di compiti. La legge disegna queste due figure come due soggetti diversi: il delegato è l’alter ego del datore di lavoro, a cui viene trasferito il complesso di funzioni datoriali, mentre l’RSPP è un consulente, interno o esterno, del datore di lavoro. L’RSPP è cioè un soggetto che si deve occupare di studiare ed elaborare la complessità del rischio all’interno di un luogo di lavoro.

Diamo qualche indicazione sulle responsabilità del lavoratore …

B.G.
: I lavoratori hanno, innanzitutto, una responsabilità penale in alcuni dei casi dell’articolo 20 del Decreto legislativo 81/2008: cioè essi devono contribuire alla sicurezza non mettendo a rischio i compagni di lavoro e quindi le strutture, i beni, le persone che sono presenti sul luogo di lavoro. Ricordiamoci inoltre che ogni lavoratore può diventare un pericolo anche per se stesso, oltre che per gli altri. Alcuni dei comportamenti, cioè quello di agire, di rispettare le misure di prevenzione e protezione, di collaborare e sottoporsi alla formazione-informazione e quindi recepire tutto l’assetto della sicurezza in un luogo di lavoro è una contravvenzione, quindi è un obbligo anche dei lavoratori. Del resto loro sono i principali protagonisti della sicurezza …

Lei tuttavia ha accennato anche a delle contraddizioni presenti nell’articolo 20…

B.G.: Sì, perché alcuni commi impongono di agire direttamente, altri invece vietano di agire nei casi di incompetenza e quindi è poco chiaro cosa deve fare il lavoratore in una situazione di emergenza. Se deve improvvisarsi operatore della sicurezza fuori dei casi di competenza oppure solo nei casi di competenza, cioè solo nei casi in cui egli è stato officiato di compiti in materia di evacuazione, di pronto soccorso, di antincendio, …

Nell’incontro ha parlato anche del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza. Volevo sentirle ripetere il suo parere su alcune criticità relative alla trasformazione di questa figura nel Testo Unico …

B.G.
: La figura del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza da voce dei lavoratori, che doveva esporre determinate richieste in materia di sicurezza, si è trasformata, o meglio è stata assorbita, in una figura pienamente sindacalizzata. Il che non nuoce alla forza dei lavoratori in tema di sicurezza, per carità, ma sicuramente è una natura un po’ diversa da come era stata disegnata nel 1994.


Passiamo ora a qualche domanda che esula dai temi della sua relazione, ma che rimane nell’ambito della definizione delle responsabilità. Che responsabilità ha un preposto che non sia stato formato sui suoi obblighi e non abbia avuto un incarico formale?

B.G.
: Beh, che non sia stato formato è un conto. Che non abbia avuto un incarico formale un altro. Che non sia stato formato vuol dire che egli non ha avuto una piena istruzione sui compiti che deve assumere. Questa è una violazione da parte del datore di lavoro che lo doveva formare. Mentre l’investitura formale, cioè quel processo attraverso il quale si concretizza il fatto che Tizio è datore di lavoro, Caio è dirigente, Sempronio è preposto, è imposta dagli articoli 18 e 19 del Testo Unico.

E se, appunto, non ci fosse un incarico formale, il preposto potrebbe non sentirsi responsabile?

B.G.
: No, senza un incarico formale scatta l’articolo 299. E cioè, oltre e a prescindere dalla qualifica formale, chi di fatto esercita determinate funzioni si assume quella posizione di garanzia.

Infine una domanda relativa ai datori di lavoro. Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente il riconoscimento di un errore del lavoratore, occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile”. Quando si può intendere come anomalo e imprevedibile il comportamento di un lavoratore?

B.G.: Quando ciò che fa il lavoratore esce dalle sue funzioni professionali e tecniche e, quindi, è fuori da ogni organizzazione dell’impresa. In particolare è imprevedibile quando, all’interno e all’esterno delle proprie competenze, il comportamento del lavoratore non rientra in una logica prevedibilità di ciò che erano le sue mansioni, la sua attività in quel momento. Il classico esempio, tratto da alcune sentenze in materia di sicurezza del lavoratore, è il caso in cui un lavoratore che ha determinati compiti in un cantiere, per esempio di carpentiere, si assume il compito di sbloccare la gru che si è inceppata. Quindi completamente fuori da ogni mansione e senza che nessuno gliela abbia né richiesto, né imposto. Oppure un lavoratore specializzato che si assume spontaneamente e in modo imprevedibile il compito di collegare dei cavi elettrici e invece subisce una elettrocuzione. Ecco in questo caso si tratta di un comportamento totalmente imprevedibile perché è stata una sua iniziativa fuori da ogni logica di organizzazione aziendale.
 



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Rispondi Autore: Sami Carmen Ballesteros - likes: 0
15/01/2024 (17:21:49)
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