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Obblighi per sorveglianza sanitaria e cartella sanitaria e di rischio
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla cartella sanitaria e di rischio, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quali sono gli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare in relazione ai rischi legati all’uso di attrezzature munite di videoterminali?
La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, con particolare riferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell’apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all’art. 41, comma 2, lett. c).
La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.
L’accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l’effettuazione delle procedure di controllo previste per legge.
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
In ordine al quesito posto, si fa presente che l’obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello di cui all’allegato 3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sancisce per il medico competente l’obbligo – sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 300 a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett. c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (art. 20, comma 2 lett. a) e b).
La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, con particolare riferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell’apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all’art. 41, comma 2, lett. c).
La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.
L’accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l’effettuazione delle procedure di controllo previste per legge.
Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
In ordine al quesito posto, si fa presente che l’obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello di cui all’allegato 3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sancisce per il medico competente l’obbligo – sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 300 a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett. c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (art. 20, comma 2 lett. a) e b).
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