Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Parapetti per la protezione degli accessi ad impianti e macchinari

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

14/09/2009

Disponibile on line un documento di Suva che raccoglie alcune regole di sicurezza per la costruzione di parapetti posti a protezione di macchinari e impianti. Le regole tecniche da seguire, misure e distanze di parapetti, corrimani e montanti.

google_ad_client
 
I parapetti sono dei dispostivi di protezione collettiva molto importanti: la loro assenza in alcuni luoghi di lavoro a rischio di caduta è foriera di incidenti e infortuni con esito spesso mortale.
 
  
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

 

Questo opuscolo, ricco di foto e didascalie esplicative, descrive in particolare le regole tecniche da osservare nella costruzione di parapetti posti a protezione di macchinari e impianti.
Tratta anche dei parapetti posizionati agli accessi fissi di macchinari, dei parapetti che sono parte integrante di un macchinario e dei parapetti normalmente utilizzati negli impianti di depurazione.
Chiaramente alcune regole fanno riferimento alla legislazione svizzera sulla sicurezza, ma molte raccomandazioni e consigli sono utili anche per le nostre imprese.
 
L’introduzione del documento ricorda, che per garantire un livello di sicurezza univoco e conforme ai rischi, “Suva raccomanda di applicare un’altezza minima di 1,10 m”, non solo per i parapetti posti a protezione di impianti e macchinari, ma “in linea generale per i nuovi parapetti utilizzati nel settore industriale e artigianale”.
 
Le regole per la costruzione di parapetti fissi posti a protezione di impianti e macchinari, indicate nel documento, sono tratte principalmente dalla norma SN EN ISO 14122-3, ma se le “esigenze dell’azienda impediscono di seguire queste regole, i parapetti devono essere progettati e costruiti in base ad una valutazione del rischio”.
In particolare “la valutazione del rischio va effettuata anche nei casi in cui le caratteristiche del posto di lavoro comportano ulteriori rischi, ad esempio se per eseguire il lavoro occorre sporgersi dal parapetto oppure accovacciarsi vicino ad esso”.
 
Come consigliato da Suva il parapetto deve avere dunque un’altezza minima di 1,10 m e il “corrimano deve avere un diametro compreso fra 25 e 50 mm (solitamente non inferiore a 40 mm)”.
Inoltre “fra un qualsiasi punto del corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve esserci uno spazio libero di 100 mm” e le “estremità del corrimano non devono presentare spigoli accesi (pericolo di taglio) o bordi in cui possano rimanere impigliati i vestiti”.
Altre indicazioni:
- “la distanza fra due montanti non deve essere superiore a 1,50 m (misurando dal centro di ogni montante)”;
- “per evitare la caduta di persone da sotto il corrimano, occorre installare almeno un corrente intermedio oppure una protezione affine” e la distanza fra corrimano/corrente intermedio, corrente intermedio/bordo di arresto al piede e tra i due correnti intermedi “non deve superare i 500 mm”.
 
In particolare i bordi di arresto al piede “servono ad impedire che qualcuno possa scivolare sotto il parapetto e ad evitare la caduta di oggetti dalla superficie di calpestio sui posti di lavoro o sulle vie di circolazione sottostanti, dove potrebbero essere ferite delle persone”: “devono avere un’altezza minima di 100 mm”.
Se poi “esiste uno spazio vuoto fra il bordo di arresto al piede e la superficie di calpestio, esso non deve superare i 10 mm”.
Inoltre se il corrimano “è interrotto da uno spazio vuoto, questo deve avere una larghezza compresa fra 75 mm e 120 mm” e gli eventuali punti di passaggio con pericolo di caduta “devono essere sbarrati da un cancello ad autochiusura dotato di corrimano e corrente intermedio ad altezza pari a quelli del parapetto”.
 
Non bisogna dimenticare – continua il documento – che i parapetti “devono essere resistenti agli agenti nocivi provenienti dall’ambiente esterno (atmosfera corrosiva, umidità, freddo, ecc.)” e la loro robustezza “deve essere misurata in base agli agenti esterni che si manifestano durante l’utilizzo previsto” (con “particolare attenzione alla robustezza degli elementi di fissaggio dei montanti”).
   
Consigliando la lettura del documento originale, più esaustivo e, come già detto, ricco di immagini, riportiamo infine l’indice
 - Regole tecniche di sicurezza;
- Altezza di caduta;
- Distanza dalle pareti;
- Altezza dei parapetti;
- Corrimano;
- Correnti intermedi ed elementi di riempimento;
- Bordi di arresto al piede;
- Interruzioni e passaggi nei parapetti;
- Manutenzione;
- Disposizioni di legge e norme.   
 
 
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.
 
 
Suva, “Parapetti: come protezione di accessi fissi ad impianti e macchinari”, a cura di Franz Herger, Settore industria e artigianato (formato PDF, 540 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Sauro Bartoli - likes: 0
14/09/2009 (12:39)
Sono Tecnico di Prevenzione nei luoghi di lavoro della ASL 8 Arezzo. Trovo le pubblicazioni del SUVA ottime, ben fatte, chiare e utilissime. Devo però anche sottolineare che a volte , come nel caso di questa pubblicazione sui parapetti, vi sono differenze con le norme che si devono applicare nei luoghi di lavoro in Italia. Per esempio il parapetto " normale" per quanto riguarda la nostra legislazione( D.Lgs 81/08 all.V punto 1.7.2.1 e segg. ) deve essere alto almeno 1 metro e il bordo di arresto al piede di 15 cm, mentre il Suva suggerisce altezza di 1,10m e bordo di 10 cm.
Credo che ai fini della sicurezza dei macchinari o attrezzature , vadano bene entrambe le misure, però si possono generare malintesi o confusioni , specie per molti operatori o consulenti della sicurezza che trovandosi di fronte a varie possibilità possono optare per l'una o l'altra soluzione rischiando però di non rispettare il dettatto del D.Lgs 81/08. Si noti poi che per quanto riguarda il titolo 4 dello stesso D.Lgs 81/08 applicabile ai cantieri temporanei e mobili - (alleg. 18 punto 2.1.5 ), i parapetti devono essere alti almeno un metro, con tavola fermapiede di 20 cm e correnti con luce intermedia inferiore a 60 cm ( 50cm per il SUVA) . Le mie osservazioni sono volte solo a considerare la possibile difficoltà di chi si trovi a dover scegliere il tipo e la miura del parapetto più idoneo alla situazione e anche come auspicio ad uniformare , una volta per tutte la definizione e le misure di " parapetto normale" .
Cordiali saluti
TdP Dr. Sauro Bartoli PISLL ASL 8 Arezzo
Rispondi Autore: sauro bartoli - likes: 0
14/09/2009 (12:54)
Nel mio precedente commento all'articolo, che ho già inviato mi sono dimenticato di mettere in evidenza che oltre a quanto illustrato in merito alle varie misure dei parapetti, derivanti dalle norme del Suva e dai diversi titoli del D.Lgs 81/08 , vi è anche quanto indicato all'art.138 dello stesso D.Lgs 81/08 - Norme particolari - ovvero deroghe per l'altezza ( 95cm ) e per l'altezza del fermapiede (15cm ) . Insomma la domanda sorge spontanea : "quando sono regolari i parapetti" ?
Rispondi Autore: Gabriele gigante - likes: 0
23/07/2015 (20:30:42)
Volevo sapere nei limiti della sicurezza una ringhiere per essere sicura i bastoni Come devono essere montati? In verticale o in orizzontale?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!