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Patologie muscolo-scheletriche: linee guida Regione Lombardia
Come più volte ricordato da PuntoSicuro, le patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate degli arti superiori sono in forte crescita in Europa e in tutto il mondo industrializzato e dunque rientrano necessariamente tra i principali argomenti di interesse e di intervento nel campo della tutela della salute dei lavoratori.
Con l’obiettivo di attivare interventi e programmi per il contenimento di queste patologie e dei relativi costi economici e sociali, la Regione Lombardia già nell’ottobre del 2003 aveva messo a punto, adottato ed implementato delle specifiche linee guida.
Le linee guida regionali sulla materia mantengono ad oggi, nel loro impianto generale, la propria validità, ma tuttavia “per via di progressi tecnico scientifici e dell’evoluzione normativa” hanno necessitato di alcuni aggiornamenti nel testo e negli allegati.
Ed infatti la Regione Lombardia con decreto n° 3958 del 22 aprile 2009 ha approvato le “Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori - edizione aggiornata 2009” e con decreto n° 5547 del 4 giugno 2009 ha emanato gli indirizzi operativi ai Servizi Psal delle Asl e alle Uooml delle aziende ospedaliere finalizzati alla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate degli arti superiori.
Ricordiamo - come indicato nelle premesse del documento – che le patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate degli arti superiori (Upper Limb Work related Muscoloskeletal Disorders, UL – WMSD) “sono una famiglia di patologie per lo più includenti forme tendinee (tendiniti, peritendiniti e tenosiviti alla mano, al polso e alla spalla, epicondiliti al gomito) e da intrappolamento nervoso (sindrome del tunnel carpale, sindrome del canale di Guyon).
Un “utile retroterra per la stesura delle Linee guida” è stata l’esperienza della UOOML-CEMOC della Fondazione Policlinico Mangiagalli R.E di Milano, un’esperienza che “ha, tra le altre cose, dimostrato che con adeguate sinergie dentro e fuori le aziende è possibile, a costi contenuti, migliorare le specifiche condizioni di lavoro senza alterare le capacità produttive”.
Le linee guida si propongono dunque di “definire un percorso per la prevenzione dei UL - WMSD basato su conoscenze ed esperienze consolidate ma che va considerato a tutti gli effetti come graduale e sperimentale”.
L’aggiornamento delle linee guida è avvenuto anche in relazione alle recenti normative.
Infatti, con riferimento alle azioni preventive, si possono indicare alcune norme di carattere generale del Decreto legislativo 81/2008 che dettano orientamenti anche per questa materia.
Ad esempio il decreto, “pur non affrontando lo specifico rischio, prevede, all’ Art. 15, che il datore di lavoro adotti una serie di misure generali di tutela dei lavoratori che comprendono anche il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Il documento della Regione Lombardia indica il campo di applicazione delle linee guida e ricorda che le “attività in cui viene richiesta l’esecuzione di movimenti e/o sforzi ripetuti degli arti superiori sono molteplici in tutti i settori di produzione di beni e di servizi” e che potenzialmente “le presenti linee guida possono essere applicate a tutti i settori lavorativi ed a tutte le tipologie e dimensioni aziendali”.
Le linee guida hanno comunque “fini sostanzialmente di prevenzione e si basano su di un processo di identificazione e valutazione dei possibili rischi lavorativi, di apprezzamento degli eventuali effetti (disturbi, patologie) indotti, e sulla conseguente eventuale adozione di interventi preventivi tesi a contenere rischi ed effetti entro limiti definiti accettabili sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze.
In ragione di ciò il campo di potenziale applicazione può essere circoscritto a tutte le attività manuali industriali, del commercio e dei servizi”.
In particolare le linee guida “non considerano le attività in cui sia prevalente, rispetto ai movimenti e sforzi ripetuti dell’arto superiore, l’uso (e pertanto il rischio) di strumenti vibranti da un lato e dall’altro lato l’uso ripetuto e continuo di apparecchiature informatiche con strumenti di input quali tastiere o mouse”.
Il processo di prevenzione/intervento definito dal documento “prevede un approccio di preliminare valutazione dell’eventuale rischio articolato in 3 successivi passaggi:
- identificazione dei ‘lavori problematici’;
- stima del rischio;
- valutazione analitica del rischio (in casi selezionati)”.
In particolare il primo passaggio “rappresenta lo snodo (la chiave di decisione) per definire la necessità (o meno) di procedere ai passaggi successivi (valutazione vera e propria)”.
Il complesso dei 3 passaggi “si configura come procedura di valutazione del rischio connesso a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori nel contesto della più generale valutazione dei rischi lavorativi” prevista, in particolare all’articolo 28, con il D. Lgs. 81/2008.
Riguardo alla valutazione analitica del rischio si indica che una volta operata la stima dell’esposizione per tutti i “lavori problematici”, si può “rendere necessario approfondire la valutazione del rischio per taluni specifici contesti con strumenti di analisi osservazionale (senza cioè ricorrere a sofisticate strumentazioni) più dettagliata”.
In realtà “non esiste una regola precisa che determini quando procedere all’analisi più dettagliata di un compito o di un posto di lavoro: di conseguenza questa decisione è rimessa alla discrezionalità e alle singole esigenze di volta in volta presenti”.
Nel documento vengono tuttavia “espressi i criteri orientativi che possono orientare tale decisione”.
Ad esempio “l’analisi più approfondita può essere esclusa laddove i risultati e i dati derivanti dalla stima del rischio risultino sufficientemente solidi, coerenti con le altre informazioni di contesto e, più che altro, capaci di orientare con sufficiente dettaglio le conseguenti azioni di intervento relativamente ai diversi determinanti di rischio”.
Inoltre “l’analisi dettagliata del rischio (valutazione del rischio vera e propria) andrebbe condotta in tutti i casi in cui:
- i risultati della stima del rischio siano incerti o non corrispondano ad altre informazioni di contesto (es.: prevalenza degli WMSD);
- laddove vi sia necessità di disporre di maggiori dati per definire le conseguenti azioni di intervento preventivo (riprogettazione o progettazione ex novo di macchine e processi di lavoro);
- laddove vi sia necessità di stabilire più puntualmente una relazione tra rischio e danno in procedure di riconoscimento di un UL - WMSD come malattia professionale”.
L’indice delle linee guida:
Premessa
1- Introduzione e scopo
2 - Brevi riferimenti normativi
3 - Le patologie di interesse
4 – Il campo di applicazione
5 – L’identificazione dei lavori “problematici”(al fine di procedere alla successiva stima dell’esposizione e valutazione del rischio)
6 – La stima dell’esposizione e la valutazione del rischio
7 - La sorveglianza sanitaria
8 - Gli aspetti medico-legali
9 - Orientamenti per la (ri)progettazione del lavoro e dei posti di lavoro con compiti ripetitivi
10 - Criteri per il reinserimento lavorativo di soggetti portatori di patologie muscolo- scheletriche degli arti superiori sulla base di prime esperienze applicative
Tiziano Menduto
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