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Prevenzione incendi: deroghe per le residenze turistico alberghiere
In una nota dell’8 giugno 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, vengono forniti chiarimenti inerenti l'attuazione dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere” e dunque in merito alla gestione della sicurezza antincendio in questa tipologia di residenze.
La nota ricorda che “è stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell’articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi”.
Viene infatti evidenziato “che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza”.
E dunque “tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi”, “questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte”.
In particolare l’impianto “dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni”.
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, “Nota n. 5949 del 08.06.2009” (formato PDF, 79 kB).
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