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Programmare la prevenzione degli infortuni sul lavoro: il SINP
Il convegno nazionale “Progettare il futuro per la salute e la sicurezza”, che si è tenuto a ottobre 2009 a Civitanova Marche (organizzato dalla Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) con il contributo di parti sociali, enti istituzionali e locali), continua ad essere per i nostri lettori una fonte inesauribile di approfondimenti.
Dopo aver recentemente presentato alcuni interventi relativi alle malattie professionali da agenti chimici, ci soffermiamo ora su un intervento che ci fornisce preziose informazioni sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
Dopo aver recentemente presentato alcuni interventi relativi alle malattie professionali da agenti chimici, ci soffermiamo ora su un intervento che ci fornisce preziose informazioni sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
Nella presentazione dell’intervento “L’opportunità del sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs. 81/2008”, di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi Organizzativi) e nelle slide relative all’intervento, si ricorda che l’articolo 8 del Decreto legislativo 81/2008 è dedicato specificamente al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali … e per indirizzare le attività di vigilanza.
Il D.lgs. 106/2009 ha successivamente confermato i contenuti dell’articolo 8, esplicitando tuttavia “che i contenuti dei flussi informativi devono essere sviluppati tenendo conto delle differenze di genere e a prescindere dalla durata minima di giorni di assenza dal lavoro”.
Con le modifiche del decreto “correttivo” i contenuti dei flussi informativi del SINP devono almeno riguardare:
“L’opportunità del sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs. 81/2008” (slide), di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi Organizzativi)
Il D.lgs. 106/2009 ha successivamente confermato i contenuti dell’articolo 8, esplicitando tuttavia “che i contenuti dei flussi informativi devono essere sviluppati tenendo conto delle differenze di genere e a prescindere dalla durata minima di giorni di assenza dal lavoro”.
Con le modifiche del decreto “correttivo” i contenuti dei flussi informativi del SINP devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL |
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