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Quali le caratteristiche di un RSPP esterno nella Pubblica Amministrazione?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

22/05/2008

Un chiarimento sui requisiti che deve possedere un RSPP esterno per operare nella Pubblica Amministrazione. È obbligatoria la laurea specialistica? A cura di Vincenza Randazzo.

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... Rimane vigente la specifica disciplina riportata (art. 32 del D.lgs 81/2008).
 
A cura di Vincenza Randazzo, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale AIFOS.
 
         La risposta chiarificatrice alla domanda che ci siamo posti il 28 Febbraio 2008 sul n. 1889 di Punto Sicuro, arriva, in data 31 Marzo 2008, all’ARPAT(Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) da parte dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – DFP con il parere UPPA n. 24/08.     
 

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L’ARPAT, con nota n. 22642 del 12 Marzo 2008, chiede al Dipartimento della Funzione Pubblica, quali debbano essere i requisiti per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Pubblica Amministrazione.
 
         Il Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri chiarisce che, l’articolo 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne e, conseguentemente rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico.
        
         Pertanto, secondo quanto recita l’art. 32 del D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008, le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
        
Per lo svolgimento di tali funzioni é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della sola funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
 
         Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio. dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi.
 
Per coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
 
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale,
L-8 Ingegneria dell'informazione,
L-9 Ingegneria Industriale,
L-17 Scienze dell'architettura,
L-23 Scienze e Tecniche dell'edilizia,
 
di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi:
 
4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale,
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale,
 
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, è previsto l’esonero alla frequenza di specifici corsi di formazione con verifica dell'apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
 
          Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
         I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni.
 
Pertanto a conferma di quanto sopra detto essendo che l’incarico del RSPP rappresenta un’attività i cui requisiti professionali sono disciplinati da leggi speciali e quindi non derogabili da una legge generale come il D. Lgs. n. 165 del 2001, “rimane vigente la specifica disciplina richiamata”.
 
Vincenza Randazzo
 



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