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Dal 26 Aprile 2010 è pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali".
Pubblichiamo una FAQ circa le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS, presente nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro committente indicherà innanzitutto i luoghi e i tempi di lavoro nei quali i lavoratori potrebbero essere esposti a ROA e preciserà le misure di prevenzione e protezione da adottare (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di sfasamenti temporali o spaziali per evitare possibili interferenze, allontanamento dei lavoratori dalle sorgenti ROA, segregazione delle sorgenti ROA, impiego di adeguati DPI, …).
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che, anche in regime di sub-appalto, svolgono mansioni che prevedono la condivisione del sito e lo svolgimento di attività contigue in presenza di almeno una sorgente ROA. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con le singole ditte esecutrici per ottenere informazioni sulle complessive emissioni delle sorgenti ROA, da trasferire all’interno del DUVRI.
Nel caso in cui sia evidenziata la presenza di esposizioni a ROA anche di bassa entità ma interferenti, il datore di lavoro committente ne darà ugualmente comunicazione all’interno del DUVRI al fine di prevenire qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP), all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008), dovrà:
- prendere in considerazione le sorgenti ROA che saranno poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere (ad es.: laser, stazioni di saldatura, stazioni di taglio metalli al plasma) valutandone i valori espositivi per i lavoratori;
- descrivere, in caso di esposizione dei lavoratori a ROA, le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive da adottare, comprese le modalità per la loro verifica;
- individuare gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare atti a ridurre al minimo tali rischi.
Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, conterrà le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare l’esposizione a sorgenti ROA.
Inoltre esso dovrà contenere le informazioni, relative ad eventuali possibili superamenti dei valori limite di esposizione, prevedendo in tal caso l’apposizione di idonea segnaletica indicante il pericolo. In presenza di sorgenti ROA nel POS dovranno comunque essere sempre indicate:
- le misure preventive e protettive e le procedure complementari e di dettaglio adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, per minimizzare e tenere sotto controllo il rischio stesso;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai lavoratori occupati in cantiere, per far fronte allo specifico rischio residuo;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione, fornite ai lavoratori occupati in cantiere per il particolare rischio.
Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo supplementari misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
Coordinamento Tecnico delle Regioni, “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”, in collaborazione con l’ISPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.
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ROA: come redigere DUVRI, PSC e POS
Dal 26 Aprile 2010 è pienamente in vigore e quindi sanzionabile, il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sulla prevenzione del "Rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali".
Pubblichiamo una FAQ circa le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS, presente nel documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative” a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro committente indicherà innanzitutto i luoghi e i tempi di lavoro nei quali i lavoratori potrebbero essere esposti a ROA e preciserà le misure di prevenzione e protezione da adottare (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di sfasamenti temporali o spaziali per evitare possibili interferenze, allontanamento dei lavoratori dalle sorgenti ROA, segregazione delle sorgenti ROA, impiego di adeguati DPI, …).
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che, anche in regime di sub-appalto, svolgono mansioni che prevedono la condivisione del sito e lo svolgimento di attività contigue in presenza di almeno una sorgente ROA. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con le singole ditte esecutrici per ottenere informazioni sulle complessive emissioni delle sorgenti ROA, da trasferire all’interno del DUVRI.
Nel caso in cui sia evidenziata la presenza di esposizioni a ROA anche di bassa entità ma interferenti, il datore di lavoro committente ne darà ugualmente comunicazione all’interno del DUVRI al fine di prevenire qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP), all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008), dovrà:
- prendere in considerazione le sorgenti ROA che saranno poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere (ad es.: laser, stazioni di saldatura, stazioni di taglio metalli al plasma) valutandone i valori espositivi per i lavoratori;
- descrivere, in caso di esposizione dei lavoratori a ROA, le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive da adottare, comprese le modalità per la loro verifica;
- individuare gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare atti a ridurre al minimo tali rischi.
Il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, conterrà le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare l’esposizione a sorgenti ROA.
Inoltre esso dovrà contenere le informazioni, relative ad eventuali possibili superamenti dei valori limite di esposizione, prevedendo in tal caso l’apposizione di idonea segnaletica indicante il pericolo. In presenza di sorgenti ROA nel POS dovranno comunque essere sempre indicate:
- le misure preventive e protettive e le procedure complementari e di dettaglio adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, per minimizzare e tenere sotto controllo il rischio stesso;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai lavoratori occupati in cantiere, per far fronte allo specifico rischio residuo;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione, fornite ai lavoratori occupati in cantiere per il particolare rischio.
Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo supplementari misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.
Coordinamento Tecnico delle Regioni, “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”, in collaborazione con l’ISPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.
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