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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Responsabilita’ del committente per mancato controllo sul coordinatore
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Commento a cura di Gerardo porreca (www.porreca.it).
Oggetto dell’attenzione della Corte di Cassazione è in questa sentenza l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili, così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 e oggi riscritto nell’art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo alle responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori connesse alla verifica che i coordinatori adempiano ai loro obblighi.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna, già inflitta sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, di due committenti per non aver controllato che il coordinatore avesse svolto le sue mansioni di verifica dell’osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e per non avere esecitata, in forza del duplice ruolo di committenti e di responsabili dei lavori da loro svolto nel caso in esame, esercitata la facoltà di disporre che il coordinatore stesso ordinasse la sospensione dei lavori, ben potendo sostituirsi anche allo stesso coordinatore nel caso di una sua inottemperanza.
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L’infortunio era occorso ad un muratore dipendente di una impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione di un immobile il quale mentre lavorava su di un tetto era scivolato ed era precipitato da un’altezza di circa otto metri riportando un trauma cranico che ne cagionava il decesso. Dalle indagini era risultato che Il lavoratore era privo di cintura di sicurezza e di dispositivi anticaduta ed inoltre che l’impalcatura non era a norma in quanto distante di circa 22 cm dal piano di gronda e priva di parapettatura su buona parte del ponteggio.
Il Gup del Tribunale dichiarava il coordinatore per l’esecuzione colpevole del delitto di omicidio colposo condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili ed assolveva invece dallo stesso reato i committenti-responabili dei lavori perchè il fatto non costituisce reato.
Proposto ricorso alla Corte di Appello sia da parte del coordinatore che dal P.M. e dalle parti civili, la stessa riduceva la pena inflitta al coordinatore ma condannava i committenti-responsabili dei lavori per il reato loro ascritto. Questi facevano successivamente ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della condanna, sostenendo a propria difesa che in base ad una corretta interpretazione del D. Lgs. n. 494/1996 “la responsabilità del responsabile dei lavori e/o committente sarebbe soltanto sussidiaria rispetto a quella del coordinatore posto che al responsabile dei lavori, al pari del committente, il legislatore non richiede il possesso di titoli specifici ed affida loro soltanto il compito di designare le figure necessarie che devono operare nel cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo la verifica della redazione dei piani di sicurezza, di verificare che il tecnico, vale a dire il coordinatore, effettivamente svolga le sue funzioni di controllo dell’operato delle imprese esecutrici”. Inoltre proseguivano i ricorrenti “il responsabile dei lavori, non essendo un tecnico, non diventa affatto, come erroneamente ritiene la Corte di Appello, controllore anch’esso delle imprese esecutrici né deve occuparsi, al pari del coordinatore, di verificare il rispetto nel cantiere della normativa antinfortunistica, sovrapponendosi all’operato ed alle competenze dello stesso coordinatore ed infatti, se così fosse stato, il legislatore avrebbe richiesto anche in capo al responsabile dei lavori il possesso delle qualifiche professionali del coordinatore” concludendo che non si può “razionalmente riconoscere un profilo di colpa in capo ad un soggetto non qualificato tecnicamente”.
La Corte di Cassazione non si è dichiarata però d’accordo ed ha rigettato il ricorso formulando delle interessanti considerazioni in materia. Osserva, infatti, la Sez. IV che l’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 prevede che "La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)" e che il testo originario non conteneva l’espresso riferimento al comma 1 dell’articolo 4 ed al comma 1, lettera a), dell’articolo 5 per cui ne deriva che “il legislatore del 1999 ha ritenuto opportuno, non solo, delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual’è quello consistente, non solo nell’assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.
“Quanto sopra si spiega, prosegue la Sez. IV, “considerando che essi sono i soggetti nel cui interesse l’opera è svolta, nel rispetto del principio generalissimo del nostro ordinamento ‘ubi commoda, ibi incommoda’” ed osserva ancora che “né al fine di accertare se il coordinatore abbia rilevato o meno l’eventuale omessa osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza occorrono particolari competenze specifiche, trattandosi di un mero raffronto tra ciò che è stato eseguito e ciò che, in base alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza, doveva essere compiuto”.
Secondo la Corte di Cassazione il legislatore ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui possano essere esposti nello svolgimento dell’opera prevedendo in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in ultima istanza ed in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.
“Se è indubbio”, prosegue ancora la Corte, “che il coordinatore aveva l’obbligo di verificare l’applicazione del piano di sicurezza e della normativa relativa e di assumere le opportune iniziative per assicurare che la prosecuzione dei lavori sul tetto avvenisse in sicurezza con realizzazione di ponteggi idonei onde evitare pericoli di caduta per i lavoratori, è altrettanto vero che i committenti, che assommavano in sé anche la funzione ed i compiti di responsabili dei lavori, avevano l’obbligo derivante dalla legge di controllare a loro volta che il coordinatore avesse concretamente, e soprattutto correttamente, con attenzione e puntualità, svolto le sue mansioni di verifica, accertando se il coordinatore avesse rilevato o meno l’eventuale omessa osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza”.
“Né può dubitarsi”, conclude la Sez. IV, “che, in forza del duplice ruolo di committenti e di responsabili dei lavori da loro svolto nella vicenda in esame, essi avevano certamente la facoltà di disporre che il coordinatore ordinasse che non si procedesse oltre nei lavori se non dopo la messa a norma del ponteggio, ben potendo altresì surrogarsi allo stesso coordinatore in caso di inottemperanza da parte sua”.
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