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Rischi biologici negli ambulatori: una guida per gli infermieri

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Materiale informativo

30/03/2010

Disponibile un manuale Inail dedicato al rischio biologico negli ambulatori e rivolto al personale infermieristico. Aggiornato al D.Lgs. 81/2008, presenta i rischi più ricorrenti, la normativa e le misure di prevenzione più adeguate.

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L’ Inail ha aggiornato, e reso disponibile sul proprio sito, il manuale “ Rischio biologico negli ambulatori ‘Prime Cure’ Inail - Vademecum per l’infermiere - Edizione 2010 ”.

Il documento è dedicato agli infermieri professionali e fornisce informazioni utili per la conoscenza, la valutazione e la prevenzione del rischio biologico negli ambulatori di cura in genere e, in particolare, negli ambulatori dell’INAIL. Infatti il rischio biologico presente in questi laboratori – come indicano gli autori – “non si differenzia da analogo rischio in ambiente ospedaliero” e la pubblicazione può “tornare utile anche in ‘ambiente’ non INAIL”.



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Il documento, che può dunque costituire una guida per le prevenzione del rischio biologico in ambito sanitario, è aggiornato alle indicazioni dettate dal Decreto legislativo 81/2008 e dal più recente D. Lgs. 106/2009, e riporta il nuovo codice deontologico degli infermieri approvato nel 2009 e i riferimenti legislativi in tema di gestione dei rifiuti sanitari.

Il fruitore naturale della monografia è dunque l’ infermiere professionale al quale vengono fornite informazioni sulle vaccinazioni, sui dispositivi di protezione individuale, sullo smaltimento dei rifiuti per ambulatori, sulla protezione dai contagi (HIV, virus dell’epatite, …),
sulla sorveglianza sanitaria e sul giudizio di idoneità.
Ricordando che alcuni studi hanno messo in risalto che - riguardo al rischio biologico - “in ambito sanitario tra le categorie professionali, gli infermieri risultano quelli più esposti, rappresentando una percentuale di oltre il 60%, i chirurghi sono il 9%, i medici l’8%, gli ausiliari il 4%, i laboratoristi il 4% ed il restante personale il 7%”.

Rischio biologico
Il rischio biologico – ricorda il documento – “costituisce di per sé un tipo di rischio intrinseco all’attività sanitaria, al quale l’ operatore sanitario, sia esso medico, infermiere, o addetto al laboratorio di analisi, può trovarsi esposto” ed è costituito da “agenti biologici che possono risultare potenziali portatori delle più varie patologie infettive”.
Infatti nell’ ambito sanitario l’operatore è costantemente a “contatto diretto con materiali biologici (ad esempio sangue, saliva, altri fluidi, aerosol respiratori) nonché da materiali o strumenti che siano stati contaminati da sangue o da altre sostanze risultanti potenzialmente infette”.
I rischi più ricorrenti, sia per gli infermieri che operano all’interno degli ambulatori dell’INAIL che in molti altri ambiti sanitari, sono legati a:
- virus B dell’ epatite;
- virus dell’epatite Delta;
- virus C dell’epatite;
- virus dell’immunodeficienza acquisita.

Normativa
Ricordiamo che al rischio biologico viene dedicato il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 - “che ha confermato la Direttiva della Comunità Europea 679/90, già in precedenza recepita dal D.Lgs. 626/94” - e che le modifiche del D.Lgs. 106/09 riguardano l’art. 272, comma 2, lett. c) dove si aggiunge che il datore di lavoro progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.

La monografia si sofferma sulle definizioni tratte dal Testo Unico, sulla classificazione e pericolosità degli agenti biologici, sulla suddivisione di tali agenti in gruppi secondo il rischio di infezione per l’uomo:
- “gruppo 1: agenti con poca probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- gruppo 2: agenti che possono causare malattie nell’uomo e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nelle comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”;
- gruppo 3: agenti che possono causare malattie gravi nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche” (come ad es. per HBV, HCV, HIV, …);
- gruppo 4: “agenti che possono provocare malattie gravi nell’uomo, costituire un serio rischio per i lavoratori, presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità, non essendo disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche” (come ad es. per Virus Ebola).
L’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 elenca gli agenti biologici classificati nel gruppo 2, 3 e 4.

Procedure di buona tecnica nell’attività infermieristica
Ci soffermiamo ora brevemente su alcune delle indicazioni riportate per la prevenzione dei rischi a cui sono soggetti gli operatori sanitari.

Ad esempio in merito all’esecuzione dei prelievi si ricorda che “la massima protezione si ottiene attraverso l’uso di dispositivi che permettono di effettuare tale operazione senza usare la siringa (prelievi sotto vuoto)” e che devono essere messe in pratica norme di protezione individuale e di igiene generale.
In particolare le modalità di prelievo “debbono sottostare ai seguenti criteri:
- il prelievo deve essere eseguito da personale preparato e con esperienza;
- nel corso del prelievo debbono essere usati guanti e camice protettivi;
- dopo il prelievo, prima di immettere il sangue nella provetta, deve essere tolto l’ago dalla siringa e riposto nell’idoneo contenitore rigido;
- deve essere controllato che il contenitore del campione di sangue non sia contaminato esternamente, in caso positivo è necessaria la disinfezione con ipoclorito di sodio al 5%;
- il trasporto in laboratorio deve essere eseguito tramite l’utilizzo di un appropriato contenitore;
- il modulo di richiesta di esame dovrebbe essere inviato a parte rispetto al campione al fine di evitare una possibile contaminazione”.
Vengono anche riportate alcune precauzioni a seconda degli strumenti utilizzati per il prelievo. Ad esempio in caso di prelievo con siringa ed ago, “una volta effettuata l’operazione, l’ago deve essere rimosso attraverso il dispositivo del contenitore per aghi e taglienti, poi vanno riempite le provette”.

Nel caso di esposizione accidentale professionale a sangue o altro materiale biologico l’operatore coinvolto dovrà seguire specifiche procedure e le prime misure da attuare consistono “nei seguenti atti:
- far aumentare il sanguinamento se trattasi di ferita, nel caso applicare anche un laccio emostatico a monte della stessa;
- eseguire abbondante detersione con acqua e sapone;
- disinfettare bene la ferita;
- se vi sia stato contatto con il cavo orale occorre risciacquare con acqua corrente;
- se c’è stato contatto con le congiuntive occorre risciacquare con acqua corrente a lungo (per almeno 10 minuti);
- l’operatore esposto va inviato al Pronto Soccorso per gli altri interventi del caso”.

Rimandiamo il lettore ai criteri di prevenzione specifica, riportati nella monografia, relativi all’epatite e all’infezione da HIV, anche in relazione alla possibilità, in alcuni casi, di vaccinazione e di effettuazione di specifiche misure profilattiche post-esposizione.
 
L’indice del documento:

PRESENTAZIONE

LA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE

L’ATTIVITÀ DELL’INFERMIERE: AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

GLI AMBIENTI DI LAVORO: GLI AMBULATORI “PRIME CURE” DELL’INAIL
Aspetti normativi
Dotazione ambulatorio “prime cure”
Dotazione altri ambulatori specialistici

RISCHIO BIOLOGICO: CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PREVENZIONE
Attività professionale degli infermieri nell’INAIL
Rischio specifico per gli infermieri nell’ambulatorio INAIL
Principali patologie
Procedure di buona tecnica nell’attività infermieristica
Criteri generali di prevenzione generale e specifica

LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
I Decreti Legislativi 81/08 e 106/2009
Normativa sulle vaccinazioni
Normativa per la protezione dal contagio da HIV
Normativa sui dispositivi di protezione individuale (DPI)
Normativa per la gestione dei rifiuti sanitari
Vaccinazione antitubercolare

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ 

ALLEGATI
n. 1 D.M. 14.9.1994 n. 739
n. 2 Legge 26.2.1999 n. 42
n. 3 Codice Deontologico degli Infermieri 2009
n. 4 Legge 11.3.1988 n. 67 - D.M. 15 marzo 1991
n. 5 Convenzione Regioni/INAIL per le “Prime Cure”
n. 6 D.P.R. 7.11.2001 n. 465

Inail, “ Rischio biologico negli ambulatori ‘Prime Cure’ Inail - Vademecum per l’infermiere - Edizione 2010”, versione febbraio 2010, a cura della Sovrintendenza Medica Generale (formato PDF, 277 kB).
 
 
PDC



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