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PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti del workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea" che si è tenuto il 18 febbraio 2010 a Bologna con l’organizzazione della sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna e di ARPA Emilia-Romagna.
Ci soffermiamo su uno degli interventi presentati al convegno che affronta un problema scottante: le deficienze, gli errori relativi alle valutazioni del rischio chimico nelle piccole imprese.
In “Il Documento di Valutazione del rischio chimico nelle piccole imprese: descrizione dello stato dell'arte in un campione di aziende con indicazioni operative di miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico” - a cura del Dott. Gianfranco Sciarra - viene presentata un’indagine conoscitiva su come vengono redatti i documenti di valutazione del rischio chimico dopo quasi otto anni dall'entrata del D.Lgs 25/2002 e dell'obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico.
A questo scopo in collaborazione con alcune U. F. di PISLL (Igiene, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), sono state raccolte ed esaminate 62 valutazioni di rischio chimico provenienti dalle aziende di alcune zone delle province di Siena e Grosseto.
Le valutazioni erano relative a moltissimi comparti lavorativi: calzature, gas, metalmeccanica, parrucchieri, tipografie, trattamento acque reflue e rifiuti, pulizia,calcestruzzi, …
Tuttavia nel 20 % circa dei casi erano relative al comparto agricoltura/produzione vino e per il 30% circa al comparto legno/falegnameria.
Alcuni dati relativi alle valutazioni:
- in 16 valutazioni non è riportato il numero di addetti esposti a rischio;
- 7,43 è il numero medio di addetti rilevato dalle valutazioni che lo riportano;
- la redazione delle valutazioni è stata fatta da datore di lavoro (in 10 casi), consulente (47), autore non dichiarato (5);
- nel 30% circa dei casi è assente un metodo specifico o sono utilizzati metodi e modelli non dichiarati e non conosciuti dagli esaminatori;
- quasi nel 30% dei casi è stato utilizzato lo strumento di analisi MoVaRisCh.
Per schematizzare i risultati dell'indagine sono state raggruppate le valutazioni in quattro categorie:
- “valutazioni completamente insufficienti o sbagliate: valutazioni che per omissioni di rischi palesemente presenti, per gravi mancanze rispetto alla normativa ecc. risultano inaccettabili” (le valutazioni di questa categoria sono state il 67,7%!);
- “valutazioni moderatamente insufficienti: valutazioni che pur coerenti nella forma presentavano lacune o considerazioni sbagliate” (19,4%);
- “valutazioni sufficienti: valutazioni che seppure in presenza di qualche imperfezione o errore nel complesso sono risultate sufficienti al primo (esame in cieco) ed al secondo (esame di verifica condotto insieme al personale che aveva effettuato il sopralluogo)” (9,7%);
- “valutazioni pienamente sufficienti: valutazioni corrette sotto ogni punto di vista” (3,2%).
In definitiva su 62 valutazioni solo 8 (12,9%) sono risultate corrette.
Nella parte relativa alle “perle del consulente” l’autore raccoglie alcuni esempi negativi:
- “trattamento acque: il valutatore non valuta il rischio chimico del laboratorio di analisi poiché i reattivi utilizzati sono troppi e quindi risulta impossibile valutare il rischio che ne deriva;
- trattamento rifiuti tossici: il valutatore ammette la presenza di numerosi cancerogeni ma dice che essendo il contatto solo potenziale non sì possono effettuare misure e quindi consiglia al medico competente di effettuare il monitoraggio biologico per i cancerogeni dotati di BEI (valori limite biologici, ndR);
- azienda di trasformazione traversine ferroviarie dismesse e azienda trattamento rifiuti: i due valutatori ammettono l'esposizione ad IPA (idrocarburi policiclici aromatici, ndR) ed effettuano misure di esposizione personale, confrontano però (secondo il primo valutatore ‘conformemente a quanto indicato dall'AIDII’) la somma delle concentrazioni di IPA riscontrate in analisi con il Valore Limite di 0,2 mg/m3 relativo al ‘catrame e pece di carbone —prodotti volatili’, che è riferito agli estraibili in benzene di cui gli IPA sono solo una frazione;
- azienda di produzione di mattoni e tegole: il valutatore misura l'esposizione a silice libera cristallina con un selettore inadatto e per periodi brevi. I risultati analitici mostrano valori inferiori al Limite di Quantificazione che però risulta essere sovrapponibile al Valore Limite ACGIH, ciò nonostante si ritiene che l'esposizione sia accettabile;
- azienda metalmeccanica: il valutatore dichiara la presenza di 22 prodotti con frase di rischio R45 e per la valutazione utilizza il Mova Risch traendone un giudizio di rischio moderato. Ad un successivo sopralluogo della USL risulta che le sostanze R45 non sono presenti in azienda poiché il valutatore, per un errore di copia e incolla, le ha inserite erroneamente”.
Da questa analisi delle valutazioni l’autore conclude che:
- “nella grandissima maggioranza dei casi i valutatori sono del tutto incompetenti o peggio in mala fede;
- la valutazione del rischio, anche quando palesemente sbagliata o insufficiente, non è stata mai contestata dal Medico Competente che pure la sottoscrive;
- l'uso dei modelli quali Inforisch o MovaRisch, per quanto ormai considerati solo strumenti preliminari di indagine, è quasi sempre totalmente scorretto;
- quasi sconosciuto l'uso di misure di esposizione anche nei casi cui vi è obbligo di legge (cancerogeni)”.
Cosa fare di fronte a questo quadro desolante?
Secondo l’autore la “mancanza di una qualsiasi regolamentazione della professione di Igienista Industriale” non permette, anche agli organismi di controllo, di mettere in atto interventi, sanzioni contro il professionista incompetente. E spesso l'intervento contro il datore di lavoro, almeno nel caso delle microaziende, “penalizza un soggetto che in buona fede si è fidato del consulente”.
Occorre dunque “un impegno congiunto degli enti istituzionali e delle Società Scientifiche affinché venga modificata la legislazione” introducendo la figura di “Igienista Industriale Competente” – o, come aggiunge l’autore, un altro nome corrispondente – “alla quale corrisponda un livello di formazione e verifica della formazione adeguato e documentato”.
Nell’attesa di una nuova legislazione, l’autore ricorda che in Regione Toscana si sta sviluppando uno strumento di facile consultazione, un “Portale Agenti Chimici” per mettere a disposizione di tutti gli attori interessati alla valutazione del rischio chimico (consulenti, datori di lavoro, medici competenti, SPP, RLS, lavoratori) idoneo materiale relativo a:
- tipologia di rischi per settore produttivo;
- tecniche di valutazione dell'esposizione;
- livelli espositivi conosciuti;
- informazioni per il Medico Competente.
“Il documento di valutazione del rischio nelle piccole imprese: descrizione dello stato dell’arte in un campione di aziende con indicazioni operative di miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico”, Dott. G. Sciarra, intervento al workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea" (formato PDF, 2.655 kb).
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Rischio chimico: gli errori delle valutazioni dei rischi
PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti del workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea" che si è tenuto il 18 febbraio 2010 a Bologna con l’organizzazione della sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna e di ARPA Emilia-Romagna.
Ci soffermiamo su uno degli interventi presentati al convegno che affronta un problema scottante: le deficienze, gli errori relativi alle valutazioni del rischio chimico nelle piccole imprese.
In “Il Documento di Valutazione del rischio chimico nelle piccole imprese: descrizione dello stato dell'arte in un campione di aziende con indicazioni operative di miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico” - a cura del Dott. Gianfranco Sciarra - viene presentata un’indagine conoscitiva su come vengono redatti i documenti di valutazione del rischio chimico dopo quasi otto anni dall'entrata del D.Lgs 25/2002 e dell'obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico.
A questo scopo in collaborazione con alcune U. F. di PISLL (Igiene, Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), sono state raccolte ed esaminate 62 valutazioni di rischio chimico provenienti dalle aziende di alcune zone delle province di Siena e Grosseto.
Le valutazioni erano relative a moltissimi comparti lavorativi: calzature, gas, metalmeccanica, parrucchieri, tipografie, trattamento acque reflue e rifiuti, pulizia,calcestruzzi, …
Tuttavia nel 20 % circa dei casi erano relative al comparto agricoltura/produzione vino e per il 30% circa al comparto legno/falegnameria.
Alcuni dati relativi alle valutazioni:
- in 16 valutazioni non è riportato il numero di addetti esposti a rischio;
- 7,43 è il numero medio di addetti rilevato dalle valutazioni che lo riportano;
- la redazione delle valutazioni è stata fatta da datore di lavoro (in 10 casi), consulente (47), autore non dichiarato (5);
- nel 30% circa dei casi è assente un metodo specifico o sono utilizzati metodi e modelli non dichiarati e non conosciuti dagli esaminatori;
- quasi nel 30% dei casi è stato utilizzato lo strumento di analisi MoVaRisCh.
Per schematizzare i risultati dell'indagine sono state raggruppate le valutazioni in quattro categorie:
- “valutazioni completamente insufficienti o sbagliate: valutazioni che per omissioni di rischi palesemente presenti, per gravi mancanze rispetto alla normativa ecc. risultano inaccettabili” (le valutazioni di questa categoria sono state il 67,7%!);
- “valutazioni moderatamente insufficienti: valutazioni che pur coerenti nella forma presentavano lacune o considerazioni sbagliate” (19,4%);
- “valutazioni sufficienti: valutazioni che seppure in presenza di qualche imperfezione o errore nel complesso sono risultate sufficienti al primo (esame in cieco) ed al secondo (esame di verifica condotto insieme al personale che aveva effettuato il sopralluogo)” (9,7%);
- “valutazioni pienamente sufficienti: valutazioni corrette sotto ogni punto di vista” (3,2%).
In definitiva su 62 valutazioni solo 8 (12,9%) sono risultate corrette.
Nella parte relativa alle “perle del consulente” l’autore raccoglie alcuni esempi negativi:
- “trattamento acque: il valutatore non valuta il rischio chimico del laboratorio di analisi poiché i reattivi utilizzati sono troppi e quindi risulta impossibile valutare il rischio che ne deriva;
- trattamento rifiuti tossici: il valutatore ammette la presenza di numerosi cancerogeni ma dice che essendo il contatto solo potenziale non sì possono effettuare misure e quindi consiglia al medico competente di effettuare il monitoraggio biologico per i cancerogeni dotati di BEI (valori limite biologici, ndR);
- azienda di trasformazione traversine ferroviarie dismesse e azienda trattamento rifiuti: i due valutatori ammettono l'esposizione ad IPA (idrocarburi policiclici aromatici, ndR) ed effettuano misure di esposizione personale, confrontano però (secondo il primo valutatore ‘conformemente a quanto indicato dall'AIDII’) la somma delle concentrazioni di IPA riscontrate in analisi con il Valore Limite di 0,2 mg/m3 relativo al ‘catrame e pece di carbone —prodotti volatili’, che è riferito agli estraibili in benzene di cui gli IPA sono solo una frazione;
- azienda di produzione di mattoni e tegole: il valutatore misura l'esposizione a silice libera cristallina con un selettore inadatto e per periodi brevi. I risultati analitici mostrano valori inferiori al Limite di Quantificazione che però risulta essere sovrapponibile al Valore Limite ACGIH, ciò nonostante si ritiene che l'esposizione sia accettabile;
- azienda metalmeccanica: il valutatore dichiara la presenza di 22 prodotti con frase di rischio R45 e per la valutazione utilizza il Mova Risch traendone un giudizio di rischio moderato. Ad un successivo sopralluogo della USL risulta che le sostanze R45 non sono presenti in azienda poiché il valutatore, per un errore di copia e incolla, le ha inserite erroneamente”.
Da questa analisi delle valutazioni l’autore conclude che:
- “nella grandissima maggioranza dei casi i valutatori sono del tutto incompetenti o peggio in mala fede;
- la valutazione del rischio, anche quando palesemente sbagliata o insufficiente, non è stata mai contestata dal Medico Competente che pure la sottoscrive;
- l'uso dei modelli quali Inforisch o MovaRisch, per quanto ormai considerati solo strumenti preliminari di indagine, è quasi sempre totalmente scorretto;
- quasi sconosciuto l'uso di misure di esposizione anche nei casi cui vi è obbligo di legge (cancerogeni)”.
Cosa fare di fronte a questo quadro desolante?
Secondo l’autore la “mancanza di una qualsiasi regolamentazione della professione di Igienista Industriale” non permette, anche agli organismi di controllo, di mettere in atto interventi, sanzioni contro il professionista incompetente. E spesso l'intervento contro il datore di lavoro, almeno nel caso delle microaziende, “penalizza un soggetto che in buona fede si è fidato del consulente”.
Occorre dunque “un impegno congiunto degli enti istituzionali e delle Società Scientifiche affinché venga modificata la legislazione” introducendo la figura di “Igienista Industriale Competente” – o, come aggiunge l’autore, un altro nome corrispondente – “alla quale corrisponda un livello di formazione e verifica della formazione adeguato e documentato”.
Nell’attesa di una nuova legislazione, l’autore ricorda che in Regione Toscana si sta sviluppando uno strumento di facile consultazione, un “Portale Agenti Chimici” per mettere a disposizione di tutti gli attori interessati alla valutazione del rischio chimico (consulenti, datori di lavoro, medici competenti, SPP, RLS, lavoratori) idoneo materiale relativo a:
- tipologia di rischi per settore produttivo;
- tecniche di valutazione dell'esposizione;
- livelli espositivi conosciuti;
- informazioni per il Medico Competente.
“Il documento di valutazione del rischio nelle piccole imprese: descrizione dello stato dell’arte in un campione di aziende con indicazioni operative di miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico”, Dott. G. Sciarra, intervento al workshop “Rischio chimico - il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea" (formato PDF, 2.655 kb).
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Rispondi Autore: Giampiero VITALE - likes: 0 | 24/08/2010 (07:15) |
E' evidente che i vari consulenti sono competenti nello spillare i soldi alle aziende. Bisognerebbe sanzionarli. Ma la colpa è sempre del Datore di lavoro che non ne ha valutato le competenze. Purtroppo non è stata ancora recepita l'importanza della sicurezza e salute dei lavoratori. Chi ha buona volontà e rispetto della vita dei lavoratori viene spesso discriminato perchè il sistema è marcio. Devono esserci più controlli da parte degli Enti preposti e non solo in caso di infortunio sul lavoro. Dovrebbero essere fatti audit di 3^ parte a campione da parte di personale competente a similitudine delle verifiche ispettive biennali effettuate da apposite commissioni nominate dal Ministero dell'Ambiente per le aziende a pericolo di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) Grazie |