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SGSL: fasi progettuali, Linee Guida UNI INAIL e criticita'
PuntoSicuro ha già presentato in un precedente articolo gli atti del convegno “DLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro” che si è tenuto a Messina il 13 e 14 marzo 2009.
Da questo convegno, organizzato dall’Ispesl, continuiamo a estrapolare alcuni interventi che pensiamo possano essere di utilità ai nostri lettori.
Di sistemi di gestione della sicurezza PuntoSicuro ha parlato più volte, anche in riferimento ad un intervento al convegno di Messina che abbiamo approfondito nei giorni scorsi.
Riteniamo tuttavia che la gestione della sicurezza, intesa come modello di organizzazione globale, sia un elemento così importante per il presente e per il futuro delle politiche aziendali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, che valga la pena soffermarsi ancora su questo argomento, magari in riferimento a tematiche non sufficientemente chiare o approfondite.
Ci soffermiamo dunque su un nuovo documento tratto dal convegno: “D.Lgs 81/2008 art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza”, a cura di Francesco Giacobbe (ISPESL dipartimento di Messina), Domenico Geraci e Luigi Monica (ISPESL DTS Roma).
Gli autori dopo aver riportato la definizione di SGSL - “sistema organizzativo per gestire in un’ottica di prevenzione e di miglioramento continuo le problematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti esposti ai rischi associati alle attività dell’azienda” – indicano le fasi progettuali per la realizzazione e manutenzione del sistema: pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema.
Viene ricordato inoltre che l’art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008 “attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01”. E in particolare che le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza “idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI INAIL o alle norme BS OHSAS 18001”.
Ricordiamo che il decreto legislativo 106/2009 ha apportato delle modifiche al decreto legislativo 81/2008 nell'ambito dell’efficacia dei modelli organizzativi (art. 30). Citando Anna Guardavilla "se da un lato i requisiti di sostanza e di forma della delega dei compiti di prevenzione di cui al primo comma dell’art. 16 sono rimasti immutati, dall’altro è stato invece modificato in maniera significativa il terzo comma di tale norma, per cui ora “l’obbligo” di vigilanza posto in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate (previsto dal terzo comma, primo periodo, dell’art. 16) “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Tale disposizione ha così sostituito quella – corrispondente - contenuta nella versione originaria del D.Lgs. 81/08, che prevedeva che “la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”."
Se dello standard normativo OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della sicurezza – a cui l’intervento dedica un corposo capitolo - PuntoSicuro ha parlato più volte, non è così per le Linee Guida UNI INAIL.
Linee Guida UNI INAIL
Sono state realizzate da un gruppo di lavoro italiano costituito da organizzazioni statali, sindacali e di associazione di categoria partendo dal principio della ruota di Deming basato sulla successione ciclica PDCA (Plan, Do, Check e Act).
Vediamo dunque - secondo quanto indicato dagli autori dell’intervento - i singoli componenti di questa successione PDCA ricordando tuttavia che “per il successo di un Sistema di Gestione occorre l’impegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni aziendali, a partire dalla Direzione fino ad arrivare ai singoli dipendenti”:
Pianificazione
Il ciclo ha “inizio con la definizione da parte della Direzione della politica della sicurezza. Tale politica deve essere appropriata all’azienda, specificando gli impegni del vertice aziendale, i principi d'azione e i risultati a cui tendere per la sicurezza” (una politica di questo tipo dovrebbe ad esempio essere adeguata alla natura dei rischi, comunicata a tutti i dipendenti, documentata, aggiornata, tesa al miglioramento continuo, …).
Inoltre l’azienda “deve formulare una serie di azioni (piani, programmi) volti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti” tenendo conto di questi elementi:
- “definizione degli obiettivi e dei rispetti traguardi misurabili;
- predisposizione di un piano operativo/temporale per ogni obiettivo;
- definizione delle risorse (es.: locali, uomini, attrezzature, ecc.) necessarie, comprese quelle economiche”.
Una pianificazione deve prendere in considerazione anche altri fattori (le attività lavorative ordinarie e straordinarie; le situazioni di emergenza; le attività di tutto il personale, inclusi lavoratori con contratto a tempo determinato, fornitori, clienti, visitatori, ecc.; le modifiche ed integrazioni legislative; le strutture, i luoghi, i metodi di lavoro, le macchine, …).
Applicazione
Definito l’impegno della direzione, con la conseguente pianificazione il SGSL viene strutturato ed attuato.
In particolare l’attuazione del SGSL “avviene mediante il controllo delle attività, la definizione di procedure documentate e di registrazioni formali che costituiscono il riscontro oggettivo dell’applicazione della politica per la sicurezza”.
È prioritario definire inoltre “l’organizzazione con i diversi legami gerarchici e le mansioni delle singole funzioni sia dirigenziali sia operative”, documentando procedure e prassi aziendali e uniformando “i comportamenti e le istruzioni (CHI – FA – CHE COSA – COME)”.
Altri elementi di questa fase:
- il personale, come richiesto anche dal D.Lgs. 81/2008, “deve essere consapevole e competente in merito ai rischi connessi al proprio lavoro” ed è necessario “definire programmi di addestramento mirati”;
- devono essere previste “attività preventive di verifica e formazione, rivolte sia a limitare i danni in caso di avvenimento dell’emergenza, sia ad evitarne l’accadimento dello stesso”;
- l’azienda individua e gestisce “tutte quelle funzioni, attività e processi che in qualche modo hanno un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, introducendo le procedure e le istruzioni necessarie”, ne rileva le pericolosità e individua le attività operative connesse con le loro interrelazioni;
- il controllo operativo “prevede la gestione e la manutenzione degli impianti, in quanto attrezzature di lavoro efficienti, comportano minori possibilità di funzionamento anomalo e minore possibilità di accadimento di incidenti/infortuni”;
- devono essere individuati e attuati efficaci canali di informazione interni ed esterni, riguardanti gli aspetti della sicurezza.
Verifica
Questa fase comprende “sia le sorveglianze e le misurazioni delle caratteristiche delle operazioni e/o attività che possono produrre impatti significativi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (compresa la gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive) sia le attività di audit sul SGSL”.
Infatti “i risultati del SGSL (in termini di controlli eseguiti, attività legate agli obiettivi e traguardi, misure di prevenzione, ecc.) devono essere misurati, monitorati e valutati nella loro efficacia”.
Importante è “la conduzione, la registrazione e l’archiviazione delle misurazioni previste dalle disposizioni legislative (es. rumore, polveri, ecc.)”.
Gli autori ricordano che “le verifiche ispettive della sicurezza (safety audit) hanno lo scopo di assicurare che le varie aree ed attività di lavoro siano progettate, condotte e mantenute sia in modo da proteggere adeguatamente la sicurezza degli operatori sia in conformità alle procedure interne documentate”.
Riesame
Dopo la conclusione del monitoraggio, “il vertice aziendale dovrebbe sottoporre a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda”.
Questo riesame “si fonda sia sull’analisi di informazioni e dati raccolti durante l’implementazione del SGSL, sia sui risultati delle verifiche ispettive e delle attività di sorveglianza e permette all’azienda di aggiornare periodicamente il proprio Sistema (anche alla luce di eventuali punti di criticità emersi durante l'esercizio dello stesso), mediante l’introduzione di opportune azioni correttive”.
Miglioramento
Il ciclo di Deming “prevede un nuovo percorso PDCA permettendo all'azienda di migliorare l'efficacia degli interventi già attuati, esercitando una attività di autocontrollo finalizzata al miglioramento e non semplicemente alla pur doverosa ottemperanza alle leggi”.
Dopo aver approfondito i due principali modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, l’intervento riporta alcune criticità riscontrate nell’applicazione dei SGSL - la cui l’efficacia è spesso legata “allo spirito con il quale il Sistema di gestione viene interpretato e implementato” - specialmente in merito alle situazioni in cui la loro applicazione avviene solo perché imposta dall’esterno (leggi, mercato, …).
Un’altra criticità indicata è relativa alla consulenza sui sistemi di gestione, che “costituisce, se non il primo, uno dei primi elementi nella filiera della certificazione ed è quindi di significativa importanza nel raggiungimento di un corretto obiettivo di implementazione e di certificazione di un sistema di gestione”.
Purtroppo – scrivono gli autori – “la consulenza è tuttora un anello della catena che non è soggetto ad alcun controllo, se non quello dell’imprenditore che dovrebbe, ma spesso non lo fa, valutarne attentamente almeno le referenze, prima di affidarle un incarico così importante”.
Gli autori ricordano a questo proposito che “esistono norme UNI relative alla scelta dei consulenti di direzione”.
Infine in una tabella, che vi invitiamo a leggere nel documento originale, sono riepilogati “in funzione dei requisiti del SGSL i punti critici che sono stati riscontrati nel corso delle verifiche ispettive”.
“D.Lgs 81/2008 art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione della Sicurezza”, di Francesco Giacobbe (ISPESL dipartimento di Messina), Domenico Geraci e Luigi Monica (ISPESL DTS Roma), al Convegno “DLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro”, pp. 53-62 (formato PDF, 114 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: dr.Luigi Filippo von Mehlem - likes: 0 | 12/09/2009 (07:31) |
ho già scritto in altra sede e qui ribadisco : sono allibito dal constatare che in tutti i testi e commenti sull'argomento Direttiva Macchine , Dlgs 81/08 , valutazione dei rischi , sicurezza e tutela della salute ed integrità ci si riferisca soltanto all'importantissimo insieme dei lavoratori impegnati , ma non a quello degli UTENTI che sono numericamente decine se non centinaia di volte supriori numericamente nelle presenze di utilizo. Faccio un esempio : i parcheggi meccanizzati o automatici sempre più diffusi in edifici pubblici o privati , le scale mobili , addirittura i semafori , le porte automatiche , le serrande e decine di altri esempi di "macchine" quotidianamente utilizzate da milioni di utenti. |