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Sicurezza, vigilanza e normativa nel comparto edile

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

11/05/2010

Pubblicate alcune note informative e i risultati di indagini sulla sicurezza nel comparto edile svolte sul territorio dallo Spisal di Vicenza. Le novità del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cantiere, l’andamento infortunistico e le scale portatili.

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In merito alle azioni di vigilanza, controllo e informazione attuate dai Servizi di Prevenzione nella Regione Veneto, riportiamo alcuni materiali raccolti sul sito del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell’ULSS 6 di Vicenza in merito al comparto edile.
Si tratta di vari materiali informativi inviati in questi anni alle aziende territoriali:
- le lettere inviate tra il 2004 e il 2009;
- i questionati inviati con riferimento anche all’attività dei coordinatori per la sicurezza;
- le riflessioni e relazioni in merito alle risposte ricevute e all’andamento infortunistico.





Il documento “Lettera per ditte edili 2009 fornisce alle aziende del territorio le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008, la situazione degli infortuni del comparto e alcune indicazioni sull’uso delle scale portatili. Inoltre viene allegato un questionario con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla attività di prevenzione della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Riguardo alle novità del D. Lgs. 81/2008 si ricorda ad esempio che “ l’impresa affidataria (che ha il contratto con il committente) deve essere in possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera ed ha inoltre l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavori affidati anche se eseguiti da ditte in sub-appalto”. Inoltre il Committente o il responsabile dei lavori “hanno l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie e/o esecutrici (compresi i lavoratori autonomi); nei sub-appalti questo compito spetta anche all’impresa affidataria”. Ricordiamo che con il D. Lgs. 106/2009 sono state introdotte al Testo Unico alcune modifiche significative, ad esempio all’articolo 90 e con riferimento ai cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI.

Oltre ad aver fatto riferimento alle conseguenze dell’eventuale riscontro di irregolarità gravi e reiterate nei cantieri e aver accennato alle attività di vigilanza dell’Ulss, viene riportata la   documentazione da conservare in cantiere e da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza:
- “Denuncia impianto di terra (e ultima verifica);
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
- Libretti degli impianti di sollevamento (con verifica annuale);
- Eventuali verbali del comitato paritetico territoriale (CPT);
- Notifica preliminare;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (per la manutenzione futura);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Piano operativo di sicurezza (POS) comprensivo della relazione tecnica di valutazione dell’esposizione a rumore;
- Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);
- Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi metallici fissi;
- Progetto del ponteggio (se diverso dagli schemi-tipo);
- Documentazione di buon funzionamento e corretta installazione delle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di montaggio (gru, ponteggi, opere provvisionali);
- Registro infortuni;
- Libro unico del lavoro o l’estratto delle comunicazioni di assunzione dei lavoratori);
- Tesserini di riconoscimento di tutto il personale presente;
- Relazione delle visite mediche (idoneità espressa dal Medico Competente per i lavoratori esposti a rischi professionali)”. 

La lettera illustra anche “l’andamento degli infortuni totali e gravi avvenuti nel territorio dell’ULSS di Vicenza e di quelli mortali accaduti in Regione, i risultati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici (ASPP) e le malattie professionali segnalate”.
Si ricorda in particolare che nel 2008, con la riduzione degli infortuni del 14% rispetto all’anno precedente è stato raggiunto il “minimo storico”.
Quali sono le cause degli infortuni “gravi”?
“Ricostruendo le cause che hanno determinato i 1.261 infortuni gravi accaduti in edilizia dal 1993 al 2008 risulta che:
- sono diminuiti gli infortuni legati ad inosservanza delle norme (da 32% a 25%);
- sono aumentati quelli legati a comportamenti imprudenti (da 18% a 21%)”.
Dunque sono necessarie  procedure di lavoro sicure su cui istruire il lavoratori verificando poi che le rispettino.
Inoltre nel Veneto “il 40% degli infortuni mortali avviene in edilizia e le modalità quasi sempre le stesse: cadute dall’alto di persone, di materiali o investimenti da veicoli (camion, macchine operatrici)”. E a volte “alle carenze di sicurezza di ordine ambientale e strutturale o determinate da attrezzature inadeguate”, si associano “comportamenti errati per poca formazione dei lavoratori o per pratiche di lavoro scorrette ma tollerate dall’azienda”.

Riguardo alla nota sull’uso delle scale portatili viene indicato che si possono usare “(quando non sono utilizzabili attrezzature più sicure) per lavori in quota se il livello di rischio è limitato e il lavoro è di breve durata” e  “lo spazio non permette l’uso di attrezzature diverse (es. perché stretto e non modificabile). Inoltre si possono usare “per l’accesso a luoghi di lavoro in quota se costituiscono il sistema più idoneo tenendo conto:  
- della frequenza di passaggio;  
- del dislivello;  
- della durata di impiego;  
- della necessità di rapido allontanamento dei lavoratori;  
- del fatto che non comportino rischi ulteriori di caduta;  
della presa nel punto d’arrivo (garanzia che la presa sia sicura, ad es. sporgenza sufficiente della scala o presenza di altri dispositivi)”.

Rimandando ad un prossimo articolo per le indicazioni relative ai coordinatori per la sicurezza, segnaliamo brevemente uno dei “Risultati del questionario ditte edili - anno 2010”.
È infatti riguardo alla formazione che si registra il maggior numero di risposte negative o di assenza di risposta.
A questo proposito lo Spisal commenta che la “formazione deve essere invece presa in seria considerazione dalle aziende non solo perché la valuteremo durante i sopralluoghi ma soprattutto perché è difficile attuare la prevenzione senza la piena partecipazione dei lavoratori.  In edilizia poi il personale non formato, può esporre a rischio se stesso e gli altri più frequentemente e in maniera molto più grave che in altri comparti”.
In ogni caso si riscontra positivamente che la “formazione di 16 ore come ‘primo ingresso’  sembra già conosciuta e praticata dalla maggioranza delle ditte”.

     
I documenti:
- Lettera per ditte edili - anno 2009 (formato PDF, 119 kB);
- Lettera per ditte edili - anno 2005 (formato PDF, 89 kB);
- Lettera per ditte edili - anno 2004 (formato PDF, 118 kB);
- Il senso dei questionari - anno 2009 (formato PDF, 91 kB);
- Risultati del questionario ditte edili - anno 2010 (formato PDF, 280 kB).
 



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