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Sicurezza degli impianti elettrici: le novita' introdotte dal D.P.R.462/2001

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

21/02/2003

Modifiche procedurali sulla messa in esercizio e la gestione degli impianti elettrici. Articolo a cura del Prof. Ing. Giuseppe Buccheri.

Sicurezza degli impianti elettrici: le novità introdotte dal D.P.R.462/2001. Competenze e responsabilità.

Il D.P.R. n. 462/2001 introduce rilevanti innovazioni e semplificazioni nel procedimento per la denuncia di installazione e la verifica periodica della messa a terra degli impianti elettrici, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro pericolosi.

La nuova procedura prevede che:
L’omologazione dell’impianto di terra e di protezione dai fulmini venga di fatto effettuata con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi Legge N.46/90 Vengono quindi abrogati i precedenti modelli A e B di denuncia degli impianti.

Al datore di lavoro rimane solo l’obbligo, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, di inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti (tramite lo sportello unico comunale per le attività produttive ove già operante).

Nel caso di impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, essendo stato abrogato anche il modello C, il datore di lavoro deve comunque comunicare entro trenta giorni la messa in esercizio dell’impianto all’ISPESL, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. In questo caso la prima verifica sulla conformità deve essere effettuata dall’AUSL o dall’ARPA.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione degli impianti, ciò viene eseguito a mezzo di verifiche di manutenzione per accertare lo “stato di salute” degli impianti. Per questa prima tipologia di controlli è possibile avvalersi di personale interno qualificato, professionisti, installatori o manutentori esterni.

Il Datore di Lavoro ha inoltre l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, con frequenza dipendente dalla tipologia di impianto, allo scopo di verificare il buon risultato della regolare manutenzione. Tali controlli fino al 23 gennaio 2002, dovevano essere eseguiti in esclusiva dalle ASL/ARPA, le quali, alle prese con la cronica carenza di personale, finivamo per eseguire le attività in misura limitata. Successivamente a tale data le verifiche sugli impianti elettrici possono essere eseguite, oltre che da ASL/ARPA, anche da Organismi di Ispezione appositamente abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.

Gli Organismi di Ispezione, preventivamente all’abilitazione, devono fornire garanzie di indipendenza, professionalità, serietà ed essere dotati di adeguata organizzazione. Essi operano sotto il controllo del Ministero per le attività Produttive.
Questo secondo tipo di verifiche deve essere eseguito con la periodicità riportata di seguito.

- biennale per impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- quinquennale negli altri casi

Le verifiche straordinarie sono effettuate dagli Organismi di Ispezione o dall’ASL/ARPA nei seguenti casi:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale, trasferimento o spostamento dell’impianto;
- richiesta del datore di lavoro.

L’obbligo del Datore di Lavoro è pertanto duplice: regolare manutenzione (verifiche manutentive) e verifiche ispettive periodiche. Da tutto ciò ne consegue che prima il Datore di Lavoro non aveva alcuna responsabilità qualora gli Enti Pubblici competenti non avessero provveduto ad eseguire i controlli; ora egli ha l’obbligo giuridico e la relativa responsabilità di richiedere le verifiche, dando esplicito incarico o ad Organismi di Ispezione abilitati o ad ASL/ARPA.
Le nuove disposizioni legislative si applicano anche agli impianti già esistenti.

Conclusioni
Sulla base delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, le verifiche periodiche sugli impianti elettrici si trasformano pertanto da mera incombenza burocratica a strumento per:
incrementare l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione della Sicurezza;
assicurare una maggiore protezione dei lavoratori;
fornire idonei strumenti per soddisfare gli obblighi che la legislazione vigente pone a carico del Datore di Lavoro.

Articolo a cura del Prof. Ing. Giuseppe Buccheri.

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