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Sistemi di gestione della sicurezza e responsabilita’ amministrativa

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

01/04/2010

Due documenti in rete presentano i sistemi di gestione della sicurezza e si occupano del ruolo dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.

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Sul sito della Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) sono stati pubblicati alcuni documenti tratti da un ciclo di seminari per gli operatori dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della Regione Toscana.
Ricordiamo che questi servizi raccolgono diverse professionalità (medici, tecnici, ingegneri, infermieri, …) e hanno tra gli obiettivi la prevenzione, l’assistenza, la formazione/ informazione  e la vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro.


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In particolare questi seminari si sono occupati del sistema di gestione per la sicurezza, introdotto con il Decreto legislativo 81/2008 nella normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Un primo documento tratto dai seminari è “Il sistema di gestione della sicurezza: cos’è, a cosa serve, i rapporti delle norme tecniche con il D.Lgs. 81/08”, a cura dell’Ing. Daniele Novelli.

Il documento, come indicato nel titolo, vuole rispondere innanzitutto alla domanda: cos’è e a cosa serve un sistema di gestione della salute e sicurezza?

L’autore ricorda che un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSL) “può essere definito come un sistema strutturato che permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la conformità alla legge”.  
In particolare il sistema di gestione “definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo da renderle più efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali generali, nell’ottica del miglioramento continuo” (Linee Guida UNI-INAIL 2001).
Ricordando che le organizzazioni aziendali possono essere intese come:
– “complesso organizzato di beni e persone”;
– strutture “per svolgere attività (economica o di altra natura) complessivamente orientate verso una finalità comune (p.es. produzione e scambio i beni e/o servizi)”.
E il Sistema di gestione della SSL (sicurezza e salute sul lavoro) è la “parte del sistema di gestione di un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica per la SSL e gestire i suoi rischi per la SSL”.  

Con il D. Lgs. 81/2008 (art. 30) viene dunque previsto un sistema di gestione della sicurezza, “un’organizzazione in cui sono definite responsabilità, competenze, funzioni ed azioni”.

Il documento opera una disamina della norma OHSAS 18001-2007 (indicata espressamente all’articolo 30 del Testo Unico).
Infatti la nuova norma OHSAS 18001:2007 (“Occupational health and safety management systems – Requirements”) è “stata emanata e approvata ufficialmente alla fine di luglio 2007 in sostituzione della norma OHSAS 18001:1999 sino ad allora in vigore”.
Vengono affrontate le modifiche della OHSAS 18001:1999, inserite nella OHSAS 18001:2007, modifiche che sono orientate alla stessa struttura della norma ISO 14001:2004, “rendendo così quasi totalmente compatibili queste due norme”.

Infine vengono presentate le correlazioni, analogie, specificità e differenze tra i diversi modelli di SGSL, che vi invitiamo a visionare nel documento originale.

Nel documento “Ruolo dei Servizi PISLL in relazione al D.Lgs. 231/01 e all’art.30 del D.Lgs 81/08”, a cura del Dr. Giuseppe Petrioli viene sottolineato che nel Testo Unico il modello organizzativo entra come “effetto esimente” ma è anche “efficace sistema aziendale per l’adempimento di obblighi previsti dai titoli e dai capi specifici” del decreto.
E i modelli SGSL UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 “si presumono conformi ai requisiti dell’art.30 nelle parti corrispondenti”.

Il documento riguardo ai sistemi di gestione raccoglie tre elementi di chiarezza per i PISLL:
- “non è prevista una sanzione specifica in caso di non adozione di sistemi di gestione della sicurezza;
- possono essere attivate iniziative dei servizi tese a favorire l’adozione di SGSL da parte delle imprese;
- è necessario esaminare i modelli di organizzazione e di gestione in caso di indagini per reati di cui agli art. 589 e 590 del C.P. commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro che configurano responsabilità amministrativa”. 

Ricordiamo che secondo il D. Lgs. 231/2001 - disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - l’ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa della persona giuridica per un reato commesso da soggetti in posizione di vertice se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione come è definito all’articolo 30 del Testo Unico.

Ma in quali infortuni o malattie professionali con lesioni (artt. 589 e 590 del C.P.) si può escludere che vi sia una responsabilità amministrativa dell’ente di cui al D.Lgs. 231/2001?
 
L’autore ricorda che non si applica la responsabilità amministrativa in questi casi:
- “la tipologia dell’azienda è fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- pur essendo un’azienda che per tipologia rientra nel campo di applicazione e in presenza di lesioni gravi e gravissime, non c’è violazione di norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- non c’è interesse o vantaggio; 
- l’azienda ha adottato e attuato un modello organizzativo di cui all’art. 30 del D.Lgs 81/08, ma i soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs 231/01 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi o hanno evaso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”.

Inoltre sono aziende escluse dal campo di applicazione:
- “aziende individuali;
- aziende con datore di lavoro unico;
- aziende familiari;
- enti pubblici non economici;
- enti che svolgono funzioni di interesse costituzionale;
- lo Stato;
- enti pubblici territoriali”. 

Infine l’autore, rivolto sempre ai PISLL, ricorda che nei casi in cui si applica il D.Lgs. 231/2001 “è necessario verificare (senza specifica richiesta della Magistratura):
- se c’è un modello organizzativo e di gestione della sicurezza;
- se il modello ha i requisiti per avere effetto esimente;
- se è stato efficacemente attuato”. 


Il sistema di gestione della sicurezza: cos’è, a cosa serve, i rapporti delle norme tecniche con il D.Lgs. 81/08”, a cura dell’Ing. Daniele Novelli, documento tratto da un ciclo di seminari per gli operatori dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della Regione Toscana (formato PDF, 1.74 MB).

Ruolo dei Servizi PISLL in relazione al D.Lgs. 231/01 e all’art.30 del D.Lgs 81/08”, a cura del Dr. Giuseppe Petrioli, documento tratto da un ciclo di seminari per gli operatori dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della Regione Toscana (formato PDF, 46 kB).


Tiziano Menduto
 



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