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Speciale correttivo testo unico. Seconda parte
La seconda parte del commento dettagliato * del decreto D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (correttivo del decreto legislativo 81/2008), entrato in vigore il 20 agosto 2009. A cura dell’ing. Riccardo Borghetto, responsabile tecnico Lisa Servizi srl.
Nota della redazione: a seguito dei commenti dei lettori e di alcune imprecisioni presenti nella prima parte dello “Speciale Testo Unico”, il testo è stato rivisto e corretto.
Visto la corposità del testo normativo e il ristretto lasso di tempo dalla pubblicazione del D.L.vo n. 106/2009, la redazione si scusa con i lettori per eventuali errori ed omissioni commesse.
SANZIONI (CAPO IV SEZ I)
Diciamo subito che le sanzioni alternative dell’arresto o ammenda sono state ridefinite e diminuite nei valori massimi di quasi la metà (valore su cui si calcola il ¼ del massimo con l’istituto della prescrizione).
È mantenuto il solo arresto in alcuni casi (mancanza DVR nel settori ad altissimo rischio). Arresto che però il Giudice può trasformare in ammenda (art. 302).
1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, ultimo periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.
Rimangono però altri deterrenti come il diritto di regresso dell’INAIL per modificare l’esito dei processi. Tale modifica in realtà era già stata realizzata dalla legge 123/07.
In pratica in caso di rinvio a processo per delitti di omicidio colposo e lesioni colpose il Pubblico Ministero informa l’INAIL in modo che questo possa costituirsi “parte civile” e attivare azione di regresso (in pratica l’INAIL chiede i danni al datore di lavoro e si fa risarcire con atto immediatamente esecutivo).
È consentito inoltre ai sindacati e ANMIL di costituirsi parte civile e introdurre nel processo testimoni, periti, avvocati di parte per modificarne l’esito.
Rimane il sistema sanzionatorio di cui al Dlgs 231/01 già introdotto dalla legge delega 123/07 con sanzioni dell’ordine di 1,5 Milioni di euro (per omicidio colposo) e interdittive e che potrebbero portare alla chiusura dell’attività.
LUOGHI DI LAVORO (Art. 62)
Viene chiarito che “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”
È specificato che "Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: ... ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”
Per quanto attiene all’obbligo di notifica per nuovi insediamenti (ar 67) l’organo di vigilanza ha 30 gg di tempo per chiedere integrazioni e modifiche.
ATTREZZATURE DI LAVORO (Art. 69-70-71-72)
La definizione di attrezzatura viene modificata : “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;”
L’articolo 70 viene rifatto e riguarda i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e gli accertamenti di conformità ai requisiti di sicurezza da parte degli organi di vigilanza. Viene chiarito che l’organo di vigilanza che ha rilevato la non conformità oltre alla prescrizione nei confronti del datore di lavoro utilizzatore può erogare una disposizione per le modalità di uso della stessa attrezzatura.
Importante la precisazione sulle conoscenze che devono avere i lavoratori nell’uso delle attrezzature:
“Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’ attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;”.
Importante la modifica all’art. 71 comma 11 che attiene alle omologazioni di primo impianto. In alcune zone del territorio oramai l’ISPESL non riesce a garantire tempi rapidi per l’omologazione degli impianti e questo crea una situazione di non sicurezza. In assenza di omologazione infatti l’azienda non potrebbe utilizzare il bene da omologare e da questo ne deriverebbe un danno economico.
Se l’Ispesl non interviene per omologare in 60 gg ci si può rivolgere alle ASL o soggetti pubblici e privati abilitati (al solito le modalità di abilitazione usciranno con futuro decreto).
“La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, ...”
Rimane sostanzialmente inalterato l’art. 72 (noleggio di attrezzature senza operatore) che viene riscritto per maggiore chiarezza. Viene chiarito che nel caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature a rischio specifico (da definire con futuro decreto) non è sufficiente l’attestazione della formazione degli operatori ma servirà una “specifica abilitazione”. In pratica si andrà verso il concetto di “patentino” per l’uso di tali attrezzature.
DPI (Titolo III capo II)
Si chiarisce che rimane in vigore il DM 2/5/2001.
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (TITOLO III capo III)
Vi sono dei chiarimenti che conferiscono maggiore peso alle norme tecniche anche negli allegati.
Oltre a qualche ritocco troviamo una aggiunta all’art. 80: il comma :“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”
È ribadito il divieto ad eseguire lavori sotto tensione tranne che nei casi di tensione “di sicurezza” o nei casi in cui “a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;”
Per i lavori sotto tensione ci sono i requisiti minimi per il personale addetto:
“b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;”;
“c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.”.
Nelle sanzioni compare il concetto di sanzione multipla: più precetti violati sanzionati considerati come unica violazione:
“La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”
CANTIERI (TITOLO IV)
Diventano esclusi dal campo di applicazione i “lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; nonché lavori in ambito Portuale “.., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”.
Finalmente si chiarisce che non vi è obbligo di nominare il Responsabile dei Lavori ma è una facoltà.
Tutti i riferimenti al committente compaiono come al Committente o Responsabile dei lavori ritornando alla formulazione originaria pre-testo unico.
Nell’elenco delle incompatibilità dei coordinatori vi è anche quello di essere Datore di lavoro dell’impresa affidataria oltre che esecutrice tranne nel caso di “coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
Si chiarisce chi è l’impresa affidataria in caso di consorzio tra imprese:
“Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.”.
Nelle definizioni compare anche l’impresa esecutrice come “ impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;” e idoneità tecnico-professionale come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.”
Il testo viene corretto per distinguere meglio tra imprese esecutrici e affidatarie, senza modifiche di rilievo.
Viene chiarito che l’obbligo della verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali si ha anche nel caso di affidamento ad un “lavoratore autonomo”. La verifica dei requisiti e le dichiarazioni da presentare avvengono in modo semplificato (CCIAA e autocertificazione per i requisiti TP, DURC per la dichiarazione relativa all’organico) per i cantieri piccoli e non a rischio (se la durata è inferiore a 200 uomini-giorni e non vi sono rischi particolari di cui all’allegato XI):
“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;”
Vi sono maggiori obblighi di trasmissione documenti a carico di Committente o Responsabile dei lavori: “c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”
La mancanza di un documento ( PSC o Fascicolo o Notifica o DURC) rende inefficace il titolo abitativo.
Viene scritto meglio che l’obbligo di nomina del coordinatore in fase di progetto non c’è nel caso di “lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 euro. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”
POS (Art. 96)
Si chiarisce che l’obbligo di redigere il POS non si applica nelle mere forniture di materiali o attrezzature già coperte dal DUVRI:
“1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto”.
Rimane sostanzialmente invariata la validità del POS + PSC come valutazione dei rischi per lo specifico cantiere:
“2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
NOVITÀ: OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA (Art. 97)
Gli oneri di sicurezza devono essere trasferiti inalterati ai sub-appaltatori. Dirigenti e preposti dell’impresa affidataria devono essere in possesso di adeguata formazione:
“3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
FORMAZIONE DEI COORDINATORI (ART. 98)
Sostanzialmente invariato. Si dice solamente che sono validi gli attestati rilasciati ai coordinatori in base alla normativa precedente:
“Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”
Obbligo redazione PSC (ART. 100)
Si chiarisce che non vi è obbligo di redigere il PSC in casi di emergenza sotto specificati:
“... non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.”
Viene abrogato l’articolo 103 relativo alle modalità di previsione dei livelli di emissione sonora e il suo contenuto viene spostato come comma 5-bis del comma 190 (valutazione del rischio rumore).
TITOLO IV CAPO 2
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Vi è una modifica importante nel campo di applicazione. La parte relativa ai lavori in quota si applica sempre, mentre sono escluse le voci di cui all’art. 106.
Una precisazione in merito al divieto di assumere alcool nei cantieri:
“8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.”
All’art. 117 (lavori in prossimità di parti attive) si chiarisce che comunque la distanza di sicurezza non può essere inferiore a quella dell’allegato IX o quella derivante dall’applicazione delle norme tecniche.
All’art. 119 (Pozzi scavi e cunicoli) viene aggiunto un altro comma “7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII”
All’art. 125 (disposizione dei montanti) è indicata una specifica nuova: “ 4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”
All’art. 138 (norme particolari) ritorniamo ai vecchi 20 cm di distanza tra le tavole del piano di calpestio dalla muratura: “2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.”
All’art. 139 (ponti su cavalletti) viene introdotto un nuovo requisito : “I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.”
All’art. 140 (ponti su ruote) vi è un chiarimento sui sistemi di blocco delle ruote:
"3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.”
All’art. 148 (lavori speciali) si specifica meglio l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva: “1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”
Viene introdotta una sorta di pena cumulativa per violazioni multiple a requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. Le sanzioni in tal caso non si sommano.
TITOLO V
SEGNALETICA
Praticamente invariato. Anche in questo caso viene introdotta una sorta di pena cumulativa per violazioni multiple. Un futuro decreto dovrà definire la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: invariato tranne che nelle sanzioni.
TITOLO VII
VIDEOTERMINALI: invariato tranne che nelle sanzioni: pena cumulativa per violazioni multiple.
TITOLO VIII
AGENTI FISICI: sostanzialmente invariato tranne che nelle sanzioni.
L’unica modifica di rilievo è l’obbligo di redigere il programma delle misure tecniche e organizzative (piano di miglioramento) non più al superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A)) ma a quello superiore (85 dB(A)).
Viene introdotto un comma in più nell’articolo relativo alla valutazione del rischio rumore che è utile per i cantieri:
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”
Viene concesso un anno in più per la stesura delle linee guida per l’applicazione nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE: sostanzialmente invariato tranne che nelle sanzioni.
Nel capo 3 relativo all’ amianto vi è una modifica rilevante relativa al piano di lavoro per bonifica amianto al comma 5 dell'articolo 256. Sostanzialmente viene introdotto il silenzio assenso in caso di assenza di prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza. Inoltre non vi è l’obbligo del piano nei casi urgenti.
Viene inoltre formalizzato che la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato è inoltrata all’ISPESL mediante il medico competente.
Viene introdotta una sanzione nuova per la violazione del divieto di assunzione nei luoghi esposti.
Per quanto attiene agli esami di laboratorio si formalizza la preferenza per quelli che sono poco invasivi:
“Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica”.
TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI: sostanzialmente invariato tranne che nelle sanzioni.
Tra gli obblighi del datore di lavoro si chiarisce che “c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;”.
Viene formalizzato che il registro dei tumori viene inoltrato all’ISPESL mediante il medico competente.
Viene introdotta una sanzione nuova per la violazione del divieto di assunzione nei luoghi esposti.
TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE: sostanzialmente invariato tranne che nelle sanzioni.
Viene rifatta la definizione di atmosfera esplosiva fornendo dettagli più precisi:
“1. Ai fini del presente titolo, si intende per: atmosfera esplosiva una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.”
Nelle aree ove si possono creare atmosfere esplosive vengono introdotti requisiti più restrittivi:
“… e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.”
Viene inoltre introdotto un intero articolo (294-bis) relativo all’obbligo di formazione del personale che mancava nella formulazione originaria.
“1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.”
TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Vi è una novità importante che rafforza la natura preventiva delle sanzioni. Si può applicare la procedura di cui al D.lgs 758/96 anche alle contravvenzioni punite con la sola ammenda.
Viene introdotto un nuovo articolo il 301-bis per l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione :“il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.”
Viene “ammorbidito” anche l’art. 302 relativo alla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto rendendo più facile convertirlo nel pagamento di un somma in denaro:
Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
Viene stabilito inoltre che le ammende saranno rivalutate ogni 5 anni in base al costo della vita.
Viene introdotto un nuovo articolo (302 bis) per ridefinire l’istituto della disposizione, l’atto con cui gli organi di vigilanza possono imporre l’adozione di norme tecniche e buone prassi quando non vi è violazione di norme specifiche che danno luogo a reato:
“Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.”
Lo “Speciale correttivo testo unico” continuerà nei prossimi giorni analizzando gli allegati del D.Lgs. 81/08.
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Rispondi Autore: Chim. Dr. Tidei Felice - likes: 0 | 15/09/2009 (09:51) |
A proposito della presentazione del piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto si dice che per lavori urgenti il piano di lavoro non è necessario. Leggendo l'art. 256 c.5 non mi sembra di poter trovare una indicazione di questo tipo! |