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Sui compiti, sugli obblighi e sulla posizione di garanzia del preposto

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Preposti

16/06/2008

Cassazione: il preposto assume una posizione di garanzia in riferimento all’osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro ed ha il potere-dovere di pretendere che un operaio faccia uso di un DPI fornito in dotazione. A cura di G. Porreca.

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Perfettamente in linea con gli indirizzi forniti dal legislatore con l’articolo 19 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 che ha rivalutato la figura del preposto nei luoghi di lavoro assegnandone gli obblighi ed i compiti, questa sentenza della Corte di Cassazione pone l’attenzione sulla responsabilità di un preposto ritenuto colpevole, in quanto garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, di non aver esercitato una attività di vigilanza e di controllo su di un lavoratore che poi ha subito un infortunio e di non aver fatto adottare allo stesso un mezzo di protezione individuale adeguato al tipo di lavoro che stava compiendo.
 
Il preposto di cui alla sentenza, imputato del delitto di lesioni colpose subite dal lavoratore infortunatosi all'occhio sinistro per uno spruzzo di vernice mentre era intento con una pistola ad aria compressa a delle operazioni di verniciatura di alcune strutture metalliche, veniva assolto dal Tribunale con formula piena e successivamente anche dalla Corte di Appello in quanto entrambi i collegi avevano ritenuto che l’infortunato  nel procedere ai lavori di verniciatura avesse di propria iniziativa omesso di indossare la maschera fornita dal datore di lavoro ed il cui uso, coprendo il volto, avrebbe assicurata una efficace protezione degli occhi da eventuali spruzzi di vernice.
 
L’infortunato, per mezzo del proprio difensore, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, per la tutela dei propri interessi civilistici, e questa, accettando le considerazioni da lui addotte, ha accolto il ricorso stesso annullando la sentenza  impugnata sia pure ai soli fini civili e rinviando gli atti al giudice civile competente in grado di appello per la determinazione del risarcimento dei danni cagionati alla persona offesa e per il regolamento delle spese civili.
 
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha avuto modo di formulare delle osservazioni in merito ai compiti, agli obblighi ed alle responsabilità del preposto che sono degne di essere prese in considerazione.  Sostiene, infatti,  la Sez. IV penale che “il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti”.
 
Quindi la suprema Corte è pervenuta alla conclusione che “l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio (infortunato)  indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo stesso, benché privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi: simili inosservanze di doverose cautele e di precisi obblighi di legge, ricadendo su soggetto in posizione di garanzia, ne sostanziano la responsabilità pur ai soli fini civili in relazione all'evento - infortunio, avvenuto ai danni del lavoratore in correlazione causale con le evidenziate condotte omissive e inadempienti degli obblighi di legge”.
 


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