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Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Iacopino – P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. V. M., V. R., V. C.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Una sentenza questa che riguarda l’obbligo da parte di un committente di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi nel caso in cui vengano a loro affidati in appalto dei lavori. Il committente, infatti, viene sostenuto in tale sentenza, è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se le stesse non risultano dotate di capacità tecnico professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle corrette modalità di svolgimento ei lavori e se questi pur essendo pericolosi vengono eseguito senza adottare le necessarie precauzioni e misure idonee ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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Sull’obbligo della verifica tecnico-professionale degli appaltatori
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Iacopino – P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. V. M., V. R., V. C.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Una sentenza questa che riguarda l’obbligo da parte di un committente di verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi nel caso in cui vengano a loro affidati in appalto dei lavori. Il committente, infatti, viene sostenuto in tale sentenza, è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se le stesse non risultano dotate di capacità tecnico professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle corrette modalità di svolgimento ei lavori e se questi pur essendo pericolosi vengono eseguito senza adottare le necessarie precauzioni e misure idonee ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’iter giudiziario. Un Tribunale ha condannato il committente di alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile di sua proprietà, consistenti nel rifacimento di un tetto di un fabbricato, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili, perché ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p. a danno di un lavoratore al quale aveva affidato i lavori, rimasto infortunato, con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A seguito della impugnazione fatta dell’imputato la Corte di Appello lo aveva successivamente assolto perché aveva ritenuto il fatto non sussistente.
Ricorso alla Corte di Cassazione. Sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che le parti civili hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione ponendo in evidenza che i giudici della Corte territoriale non avevano tenuto conto che il committente, responsabile di culpa in eligendo, era titolare di una posizione di garanzia ed avevano altresì ignorato del tutto che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, lo stesso committente dei lavori è responsabile nel caso in cui manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale idonea per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
Motivi della decisione. La Sezione IV della Corte di Cassazione ha ritenuto fondate ed ha accolte le motivazioni addotte dai ricorrenti. Secondo la Sezione IV la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perché ha escluso che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava l’infortunato al committente ed ha escluso, altresì, che quest’ultimo si fosse ingerito nel svolgimento dei lavori stessi. Ha evidenziato, inoltre, la Suprema Corte che il collegio non aveva preso in considerazione il fatto che l’imputato aveva commissionato i lavori di ristrutturazione all’infortunato benché questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa né che non disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto è vero che le attrezzature erano di un nipote dello stesso. “L'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni” ha sostenuto la Sez. IV, “costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il committente, avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica”. “I giudici del merito”, prosegue ancora la Corte di Cassazione, “non potevano non accertare se (la vittima) fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa”. La Suprema Corte ha fatto altresì rilevare che i lavori commissionati dall’imputato erano pericolosi perché venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo senza che venissero adottare le necessarie precauzioni per evitare cadute dall'alto come la predisposizione di una impalcatura.
La Corte di Cassazione ha pertanto annullata la sentenza della Corte di Appello con rinvio per nuovo giudizio ad un’altra sezione della Corte di provenienza ed affinché chiarisse se l’imputato committente fosse o meno garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come l’infortunato, prestava nel suo interesse attività lavorativa e se, trattandosi di lavori pericolosi, potesse o meno disinteressarsi di come questi fossero eseguiti.
Corte di Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Iacopino – P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. V. M., V. R., V. C. - Il committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata.
Ricorso alla Corte di Cassazione. Sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che le parti civili hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione ponendo in evidenza che i giudici della Corte territoriale non avevano tenuto conto che il committente, responsabile di culpa in eligendo, era titolare di una posizione di garanzia ed avevano altresì ignorato del tutto che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, lo stesso committente dei lavori è responsabile nel caso in cui manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale idonea per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
Motivi della decisione. La Sezione IV della Corte di Cassazione ha ritenuto fondate ed ha accolte le motivazioni addotte dai ricorrenti. Secondo la Sezione IV la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perché ha escluso che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava l’infortunato al committente ed ha escluso, altresì, che quest’ultimo si fosse ingerito nel svolgimento dei lavori stessi. Ha evidenziato, inoltre, la Suprema Corte che il collegio non aveva preso in considerazione il fatto che l’imputato aveva commissionato i lavori di ristrutturazione all’infortunato benché questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa né che non disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto è vero che le attrezzature erano di un nipote dello stesso. “L'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni” ha sostenuto la Sez. IV, “costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il committente, avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica”. “I giudici del merito”, prosegue ancora la Corte di Cassazione, “non potevano non accertare se (la vittima) fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa”. La Suprema Corte ha fatto altresì rilevare che i lavori commissionati dall’imputato erano pericolosi perché venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo senza che venissero adottare le necessarie precauzioni per evitare cadute dall'alto come la predisposizione di una impalcatura.
La Corte di Cassazione ha pertanto annullata la sentenza della Corte di Appello con rinvio per nuovo giudizio ad un’altra sezione della Corte di provenienza ed affinché chiarisse se l’imputato committente fosse o meno garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come l’infortunato, prestava nel suo interesse attività lavorativa e se, trattandosi di lavori pericolosi, potesse o meno disinteressarsi di come questi fossero eseguiti.
Corte di Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Iacopino – P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. V. M., V. R., V. C. - Il committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata.
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Rispondi Autore: GIOVANNI GIANNOTTO - likes: 0 | 26/12/2012 (00:29:22) |
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