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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 38157 del 29 settembre 2009 (U. P. 23 giugno 2009) - Pres. Campanato – Est. Iacopino – P.M. Salzano - Ric. A. S.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
E’ singolare questa sentenza della Sezione IV penale della Corte di Cassazione benché breve in quanto per la prima volta la suprema Corte si esprime sul rischio di esposizione ai raggi solari alla quale è stato ricollegato il decesso di un bracciante impegnato in alcune operazioni di raccolta nel settore agricolo.
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Sulla responsabilita’ del DdL per il colpo di sole a un bracciante
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 38157 del 29 settembre 2009 (U. P. 23 giugno 2009) - Pres. Campanato – Est. Iacopino – P.M. Salzano - Ric. A. S.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
E’ singolare questa sentenza della Sezione IV penale della Corte di Cassazione benché breve in quanto per la prima volta la suprema Corte si esprime sul rischio di esposizione ai raggi solari alla quale è stato ricollegato il decesso di un bracciante impegnato in alcune operazioni di raccolta nel settore agricolo.
Svolgimento del processo
Il Tribunale ha assolto perché il fatto non sussiste un datore di lavoro imputato del reato di cui all'articolo 589 c.p. in pregiudizio di un lavoratore deceduto a seguito di un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno nel quale era stata riscontrata una temperatura esterna molto elevata oltre che ad un alto tasso di umidità. Secondo il giudice di primo grado, infatti, non era stato individuato un nesso di causalità tra la condotta colposa contestata al datore di lavoro e l'evento di cui è rimasto vittima il bracciante agricolo non essendo stato provato che l'osservanza della normativa avrebbe evitato l'evento medesimo.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata dal PM e la Corte di Appello, alla quale lo stesso ha inoltrato il ricorso, ha stabilito il non doversi procedere nei confronti del datore di lavoro per essere estinto per prescrizione il reato ascrittogli ma lo ha condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile oltre alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute in entrambi i gradi di giudizio. Contro le decisioni della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del datore di lavoro sostenendo la insussistenza del reato contestato e che questi non era tenuto a sospendere l’attività del lavoratore perché non imposto da alcuna norma. Lo stesso ha messo inoltre in evidenza l’insussistenza del nesso causale fra condotta ed evento e che comunque il rischio connesso all'attività svolta della raccolta delle angurie in determinate condizioni climatiche non era prevedibile.
Motivi della decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e nel far ciò ha affermato che giustamente la Corte di Appello aveva ritenuto addebitabile al datore di lavoro la morte del lavoratore in quanto la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa e ad essa era quindi connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro. Quest’ultimo era stato ritenuto in colpa perché, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il dipendente, tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate.
Secondo la Sez. IV, in conclusione, il datore di lavoro aveva peraltro il dovere di sottoporre il lavoratore a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso, al sole ed in estate, nonché di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto.
Il Tribunale ha assolto perché il fatto non sussiste un datore di lavoro imputato del reato di cui all'articolo 589 c.p. in pregiudizio di un lavoratore deceduto a seguito di un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno nel quale era stata riscontrata una temperatura esterna molto elevata oltre che ad un alto tasso di umidità. Secondo il giudice di primo grado, infatti, non era stato individuato un nesso di causalità tra la condotta colposa contestata al datore di lavoro e l'evento di cui è rimasto vittima il bracciante agricolo non essendo stato provato che l'osservanza della normativa avrebbe evitato l'evento medesimo.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata dal PM e la Corte di Appello, alla quale lo stesso ha inoltrato il ricorso, ha stabilito il non doversi procedere nei confronti del datore di lavoro per essere estinto per prescrizione il reato ascrittogli ma lo ha condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile oltre alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute in entrambi i gradi di giudizio. Contro le decisioni della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del datore di lavoro sostenendo la insussistenza del reato contestato e che questi non era tenuto a sospendere l’attività del lavoratore perché non imposto da alcuna norma. Lo stesso ha messo inoltre in evidenza l’insussistenza del nesso causale fra condotta ed evento e che comunque il rischio connesso all'attività svolta della raccolta delle angurie in determinate condizioni climatiche non era prevedibile.
Motivi della decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e nel far ciò ha affermato che giustamente la Corte di Appello aveva ritenuto addebitabile al datore di lavoro la morte del lavoratore in quanto la raccolta delle angurie nella situazione ambientale accertata era di certo attività lavorativa faticosa e ad essa era quindi connesso un rischio per la salute che era da considerare prevedibile dal datore di lavoro. Quest’ultimo era stato ritenuto in colpa perché, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il dipendente, tenuto anche conto della sua corporatura che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate.
Secondo la Sez. IV, in conclusione, il datore di lavoro aveva peraltro il dovere di sottoporre il lavoratore a visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso, al sole ed in estate, nonché di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto.
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