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Il sindacato dei lavoratori Cgil che operano nel campo dei trasporti e della viabilità (FILT CGIL) ha recentemente pubblicato una nota relativa alle “Modifiche al Testo Unico di interesse specifico per i Trasporti”.
Questa nota, disponibile sul sito della CGIL, raccoglie una parte degli articoli del Decreto legislativo 81/2008 - come risulta oggi dalle modifiche introdotte dal decreto 106/2009 e da alcune leggi precedenti – di interesse per il comparto dei trasporti.
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Trasporti: le modifiche al decreto legislativo 81/2008
Il sindacato dei lavoratori Cgil che operano nel campo dei trasporti e della viabilità (FILT CGIL) ha recentemente pubblicato una nota relativa alle “Modifiche al Testo Unico di interesse specifico per i Trasporti”.
Questa nota, disponibile sul sito della CGIL, raccoglie una parte degli articoli del Decreto legislativo 81/2008 - come risulta oggi dalle modifiche introdotte dal decreto 106/2009 e da alcune leggi precedenti – di interesse per il comparto dei trasporti.
PuntoSicuro riporta alcune di queste modifiche, specialmente in relazione a quelle inerenti al D,Lgs. 106/2009, rimandando i lettori ad una lettura integrale del documento.
Iniziamo in realtà da una modifica che non è direttamente correlata al “decreto correttivo”, ma è relativa Decreto Legge del 30 dicembre 2008, n. 207, convertito poi con modifiche dalla Legge dalla Legge 27 febbraio 2009 n 14, in relazione a “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
È infatti grazie a queste proroghe che nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’Articolo 3 “Campo di applicazione” del D.Lgs. 81/2008 troviamo l’indicazione “ventiquattro mesi” in sostituzione di “dodici mesi”.
Con questa proroga i decreti, di cui al testo della normativa che alleghiamo, dovranno essere emanati entro il 16 maggio 2010 (in grassetto i riferimenti ai trasporti):
2. (…) Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
E’ cambiata poi con il D.Lgs. 106/2009 la composizione del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”: all’articolo 5 si indica che ora ne fa parte anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Facendo solo cenno alle modifiche del correttivo all’articolo 13 “Vigilanza” - ferme restando tuttavia “le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale” – ricordiamo le variazioni all’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” con l’aggiunta del comma 3-bis relativo all’esclusione di alcuni servizi dall’obbligo della stesura del DUVRI:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
All’articolo 28, “Valutazione dei rischi”, il documento della FILT ricorda l’aggiunta del correttivo relativa ai rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” e alla deroga dell’obbligatorietà della valutazione dello stress lavoro-correlato.
Ricaduta sul comparto trasporti hanno poi sicuramente le modifiche all’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria”, dove si ricorda che ora la sorveglianza sanitaria comprende anche (riportiamo solo le aggiunte):
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Al comma 2-bis si scrive poi che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3”.
Il comma 4-bis ricorda inoltre che “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
Dopo aver fatto riferimento anche alle innovazioni del decreto correttivo relative alle funzioni degli organismi paritetici (art. 51), e alla nuova definizione di “luoghi di lavoro”, la nota del sindacato riporta le modifiche all’articolo 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” del Titolo III “Attrezzature di lavoro”:
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V
Tralasciando poi, e demandando alla lettura diretta del documento da parte del lettore, i riferimenti alle modifiche al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), ci concentriamo invece sul Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” e sul Titolo VIII “Agenti fisici”.
Riguardo all’articolo 161, relativo al Campo di applicazione del Titolo V, è stato aggiunto il comma 2-bis:
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Nel titolo VIII e in particolare all’articolo 190, relativo alla valutazione del rischio per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, è stato invece aggiunto il comma 5-bis:
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Infine un ultimo riferimento alle modifiche inerenti le disposizioni finali contenute nel comma 3 dell’articolo 306 (i paragrafi successivi al primo sono stati aggiunti dal D.Lgs. 106/2009):
Iniziamo in realtà da una modifica che non è direttamente correlata al “decreto correttivo”, ma è relativa Decreto Legge del 30 dicembre 2008, n. 207, convertito poi con modifiche dalla Legge dalla Legge 27 febbraio 2009 n 14, in relazione a “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
È infatti grazie a queste proroghe che nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’Articolo 3 “Campo di applicazione” del D.Lgs. 81/2008 troviamo l’indicazione “ventiquattro mesi” in sostituzione di “dodici mesi”.
Con questa proroga i decreti, di cui al testo della normativa che alleghiamo, dovranno essere emanati entro il 16 maggio 2010 (in grassetto i riferimenti ai trasporti):
2. (…) Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
E’ cambiata poi con il D.Lgs. 106/2009 la composizione del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”: all’articolo 5 si indica che ora ne fa parte anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Facendo solo cenno alle modifiche del correttivo all’articolo 13 “Vigilanza” - ferme restando tuttavia “le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale” – ricordiamo le variazioni all’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” con l’aggiunta del comma 3-bis relativo all’esclusione di alcuni servizi dall’obbligo della stesura del DUVRI:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
All’articolo 28, “Valutazione dei rischi”, il documento della FILT ricorda l’aggiunta del correttivo relativa ai rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” e alla deroga dell’obbligatorietà della valutazione dello stress lavoro-correlato.
Ricaduta sul comparto trasporti hanno poi sicuramente le modifiche all’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria”, dove si ricorda che ora la sorveglianza sanitaria comprende anche (riportiamo solo le aggiunte):
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Al comma 2-bis si scrive poi che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3”.
Il comma 4-bis ricorda inoltre che “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
Dopo aver fatto riferimento anche alle innovazioni del decreto correttivo relative alle funzioni degli organismi paritetici (art. 51), e alla nuova definizione di “luoghi di lavoro”, la nota del sindacato riporta le modifiche all’articolo 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” del Titolo III “Attrezzature di lavoro”:
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ALLEGATO V
Tralasciando poi, e demandando alla lettura diretta del documento da parte del lettore, i riferimenti alle modifiche al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), ci concentriamo invece sul Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” e sul Titolo VIII “Agenti fisici”.
Riguardo all’articolo 161, relativo al Campo di applicazione del Titolo V, è stato aggiunto il comma 2-bis:
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
Nel titolo VIII e in particolare all’articolo 190, relativo alla valutazione del rischio per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, è stato invece aggiunto il comma 5-bis:
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Infine un ultimo riferimento alle modifiche inerenti le disposizioni finali contenute nel comma 3 dell’articolo 306 (i paragrafi successivi al primo sono stati aggiunti dal D.Lgs. 106/2009):
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