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Ulteriori rinvii per il Decreto 81?

Un altro passo avanti per il rinvio della valutazione del rischio stress, ma non solo: anche scuole, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, etc ... avranno più tempo per mettersi in regola con le disposizioni del D.lgs. 81/08.

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Prosegue l’iter di approvazione del maxiemendamento, interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che contiene, fra le numerose modifiche la proposta di rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per le imprese.
 
Il 14 luglio il Governo ha posto la questione di fiducia e il Senato ha in seguito approvato l’emendamento con 170 voti favorevoli e 136 contrari.
 
 


Il provvedimento, entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, ha iniziato l'iter parlamentare in Commissione al Senato (S.2228) il primo giugno scorso e dovrà essere approvato dalla Camera entro il 30 luglio.
 
Nel frattempo numerose le modifiche proposte, vediamo quelle che riguardano direttamente la sicurezza sul lavoro.
 
L’emendamento inizialmente modificava il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 proponendo il rinvio al 31.12.2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato per i datori di lavoro del settore privato, differimento già previsto per le Pubbliche Amministrazioni.
 
Ora il nuovo testo conferma la nuova scadenza e propone il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08.
Quest’ultima novità introdotta in termini di rinvio consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc...
Ora quindi i "ventiquattro mesi" potrebbero diventare 36.
 
“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”  
 
Vediamo come verrà presentata la modifica alla camera:
 
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.
 
 
Nessuna modifica è stata invece inserita al comma 1 dell’art. 7, che propone la soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici e la riduzione dei contributi a favore di enti: per ora è quindi confermato che “l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL”.
 
 
 
Il Maxiemendamento (formato PDF, 2.72 MB).
 
 
Federica Gozzini
 



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Rispondi Autore: Marco - likes: 0
16/07/2010 (09:42)
e' proprio il paese dei cachi.

se viene fissata dalla normativa una data precisa per gli adempimenti di legge, perchè si assiste SEMPRE al balletto degli spostamenti?

Privacy, SISTRI, Sicurezza del lavoro ogni volta è la stessa storia.. pene draconiane, date rimandate, decreti attuativi promessi e mai prodotti......
Rispondi Autore: Mari - likes: 0
16/07/2010 (11:32)
Sono pienamente d'accordo con te...non si può lavorare così!!

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