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Con l’obiettivo di fornire ai professionisti e alle aziende del settore edile informazioni dettagliate sull'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri e aggiornate alle modifiche introdotte dal D.Lgs, 106/2009, è stato realizzato il "Quaderno della sicurezza nei cantieri edili".
Questo opuscolo, realizzato in collaborazione dall'U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e dal Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, “rappresenta un importante strumento di lavoro per tutti i lavoratori e imprenditori delle imprese edili e per tutte le figure professionali che si occupano della sicurezza nei cantieri”.
Infatti al suo interno è possibile trovare le informazioni, le prescrizione normative (corredate delle sanzioni relative) sulla documentazione, gestione ed organizzazione del cantiere, la tipologia delle lavorazioni, le protezioni, le attrezzature e gli impianti elettrici.
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Un documento operativo e aggiornato per i cantieri edili
Con l’obiettivo di fornire ai professionisti e alle aziende del settore edile informazioni dettagliate sull'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei cantieri e aggiornate alle modifiche introdotte dal D.Lgs, 106/2009, è stato realizzato il "Quaderno della sicurezza nei cantieri edili".
Questo opuscolo, realizzato in collaborazione dall'U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e dal Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, “rappresenta un importante strumento di lavoro per tutti i lavoratori e imprenditori delle imprese edili e per tutte le figure professionali che si occupano della sicurezza nei cantieri”.
Infatti al suo interno è possibile trovare le informazioni, le prescrizione normative (corredate delle sanzioni relative) sulla documentazione, gestione ed organizzazione del cantiere, la tipologia delle lavorazioni, le protezioni, le attrezzature e gli impianti elettrici.
Il documento può essere utilizzato dunque dagli organi di vigilanza, professionisti delle imprese e coordinatori della sicurezza, come punto di riferimento tecnico e normativo, al fine dell'applicazione concreta nei cantieri.
Per esemplificare l’operatività del documento ne riportiamo alcuni brevi stralci relativi a due diversi temi.
Riguardo a compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi ed imprese familiari:
- “i lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs 81/08)”; sanzione: i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro (art.
160, c1.a);
- “i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III (art. 21, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/08)”; sanzione “i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)”;
- “i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono dotarsi di dispositivi di protezione individuale e devono utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)I;
- i lavoratori autonomi devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94, comma 1, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
160, c1.b);
- i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che effettuano la loro prestazione in cantiere devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 21, comma 1, lettera c, D.Lgs 81/08 ); i lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c1.b);
- i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 20, comma 3, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c2)”.
Riguardo poi alle protezioni collettive e in particolare ai ponti a sbalzo si indica che:
- “nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127, D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art.
159, c2.b)”;
- per le opere di casseratura dei pilastri perimetrali in conglomerato cementizio, “in assenza di ponteggi, deve essere sistemato, all’altezza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129, comma 1, D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b);
- i ponti a sbalzo in legno devono essere conformi alle norme di cui al p.to 2.1.6 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs 81/08); Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a).
Nel documento sono contenute anche le prescrizioni per i ponti a sbalzo riportare nell’allegato XVIII del Decreto legislativo 81/2008.
L’indice del documento:
1 DOCUMENTAZIONE
1.1 Documentazione di cantiere
2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
2.1 Committente o responsabile dei lavori
2.2 Coordinatore progettazione
2.3 Coordinatore esecuzione
2.4 Pianificazione, coordinamento e controllo della sicurezza
2.4.1 Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
2.5 Lavoratori autonomi ed imprese familiari
2.6 Lavoratori
2.7 Organizzazione del cantiere
2.8 Opere infrastrutturali
3 TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI
3.1 Demolizioni
3.2 Scavi
3.3 Lavori in quota
3.3.1 Allegato XVIII - 2.1.5. Parapetti
3.4 Lavori su coperture
4 PROTEZIONI COLLETTIVE
4.1 Ponteggi in legname e opere provvisionali (ponti ed impalcati)
4.2 Ponteggi fissi
4.2.1 Allegato XXII - Contenuti minimi del PI.M.U.S.
4.2.2 Allegato XIX - 2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
4.2.3 Circ. Min.Lav. e P.S. 15 maggio 1980 n.39 – (estratto)
4.3 Castelli di carico
4.3.1 Allegato XVIII - 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
4.3.2 Allegato XVIII - 3.3. Montaggio degli elevatori
4.4 Ponti a sbalzo
4.4.1 Allegato XVIII - 2.1.6. Ponti a sbalzo
4.5 Ponti su cavalletti
4.6 Ponti su ruote
4.6.1 Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
4.7 Passerelle e andatoie
4.8 Aperture nei solai e pareti
4.9 Scale in muratura e fisse
5 ATTREZZATURE
5.1 Scale portatili
5.2 Macchine e attrezzature
5.2.1 Allegato VII - Verifiche di attrezzature (estratto)
5.2.2 Allegato VI – 3.1.4. Sollevamento persone con attrezzature
5.3 Dispositivi di protezione individuale
5.3.1 Elenco norme UNI-EN per i sistemi anticaduta
5.4 Servizi igienico assistenziali
6 IMPIANTI ELETTRICI
6.1 Impianti elettrici di cantiere
7 APPENDICE
7.1 Nomina del responsabile dei lavori
7.2 Schema nomina coordinatori per la sicurezza
7.3 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08
7.4 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08- appalti scorporati
U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, "Quaderno della sicurezza nei cantieri edili", ottobre 2009 (formato PDF, 1.31 MB).
Tiziano Menduto
Per esemplificare l’operatività del documento ne riportiamo alcuni brevi stralci relativi a due diversi temi.
Riguardo a compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi ed imprese familiari:
- “i lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs 81/08)”; sanzione: i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro (art.
160, c1.a);
- “i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III (art. 21, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/08)”; sanzione “i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)”;
- “i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari devono dotarsi di dispositivi di protezione individuale e devono utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro (art. 60, c1.a)I;
- i lavoratori autonomi devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (art. 94, comma 1, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro (art.
160, c1.b);
- i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che effettuano la loro prestazione in cantiere devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 21, comma 1, lettera c, D.Lgs 81/08 ); i lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c1.b);
- i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (art. 20, comma 3, D.Lgs 81/08); i lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (art. 60, c2)”.
Riguardo poi alle protezioni collettive e in particolare ai ponti a sbalzo si indica che:
- “nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127, D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art.
159, c2.b)”;
- per le opere di casseratura dei pilastri perimetrali in conglomerato cementizio, “in assenza di ponteggi, deve essere sistemato, all’altezza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129, comma 1, D.Lgs 81/08); il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro (art. 159, c2.b);
- i ponti a sbalzo in legno devono essere conformi alle norme di cui al p.to 2.1.6 dell’allegato XVIII (art. 122, D.Lgs 81/08); Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 159, c2.a).
Nel documento sono contenute anche le prescrizioni per i ponti a sbalzo riportare nell’allegato XVIII del Decreto legislativo 81/2008.
L’indice del documento:
1 DOCUMENTAZIONE
1.1 Documentazione di cantiere
2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
2.1 Committente o responsabile dei lavori
2.2 Coordinatore progettazione
2.3 Coordinatore esecuzione
2.4 Pianificazione, coordinamento e controllo della sicurezza
2.4.1 Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
2.5 Lavoratori autonomi ed imprese familiari
2.6 Lavoratori
2.7 Organizzazione del cantiere
2.8 Opere infrastrutturali
3 TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI
3.1 Demolizioni
3.2 Scavi
3.3 Lavori in quota
3.3.1 Allegato XVIII - 2.1.5. Parapetti
3.4 Lavori su coperture
4 PROTEZIONI COLLETTIVE
4.1 Ponteggi in legname e opere provvisionali (ponti ed impalcati)
4.2 Ponteggi fissi
4.2.1 Allegato XXII - Contenuti minimi del PI.M.U.S.
4.2.2 Allegato XIX - 2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
4.2.3 Circ. Min.Lav. e P.S. 15 maggio 1980 n.39 – (estratto)
4.3 Castelli di carico
4.3.1 Allegato XVIII - 3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
4.3.2 Allegato XVIII - 3.3. Montaggio degli elevatori
4.4 Ponti a sbalzo
4.4.1 Allegato XVIII - 2.1.6. Ponti a sbalzo
4.5 Ponti su cavalletti
4.6 Ponti su ruote
4.6.1 Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
4.7 Passerelle e andatoie
4.8 Aperture nei solai e pareti
4.9 Scale in muratura e fisse
5 ATTREZZATURE
5.1 Scale portatili
5.2 Macchine e attrezzature
5.2.1 Allegato VII - Verifiche di attrezzature (estratto)
5.2.2 Allegato VI – 3.1.4. Sollevamento persone con attrezzature
5.3 Dispositivi di protezione individuale
5.3.1 Elenco norme UNI-EN per i sistemi anticaduta
5.4 Servizi igienico assistenziali
6 IMPIANTI ELETTRICI
6.1 Impianti elettrici di cantiere
7 APPENDICE
7.1 Nomina del responsabile dei lavori
7.2 Schema nomina coordinatori per la sicurezza
7.3 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08
7.4 Organigramma sicurezza cantiere d.lgs. 81/08- appalti scorporati
U.O. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Ausl di Imola e Gruppo Provinciale Edilizia della Provincia di Bologna, "Quaderno della sicurezza nei cantieri edili", ottobre 2009 (formato PDF, 1.31 MB).
Tiziano Menduto
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