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Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5)
Dott. Lauro Reviglione (Responsabile S.C. Coord. Spresal ASL TO4)
Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4)
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal Ciriè ASL TO4)
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
“Violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
Il primo argomento affrontato riguarda l’applicazione delle norme contenute negli articoli 68, 87, 159, 165, e 178, laddove le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 prevedono che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui…., è considerata una unica violazione…”.
Secondo le indicazioni fornite dal Dott. Guariniello la “categoria omogenea” deve essere ricondotta al contenuto dei precetti riportati nei singoli punti indicati dalla norma o, ove specificati, nei singoli sottopunti. Ad esempio, laddove l’art. 87, comma 5, fa riferimento all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, la violazione di più precetti è da considerarsi omogenea se riguarda più elementi del punto 2 della parte II dell’allegato V. In questo caso, ad esempio, la violazione del punto 2.1 (Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento) e del punto 2.2 (Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia) è da considerarsi omogenea. Diversamente la violazione di un precetto contenuto nel punto 3.2 (Gru, argani, paranchi e simili) non è da considerasi omogenea rispetto alla violazione di un precetto contenuta nel punto 3.4 (Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili).
Il Dott. Guariniello fa osservare che esiste comunque un problema interpretativo di non semplice soluzione in relazione alle violazioni relative a gruppi omogenei per le quali la norma prevede sanzioni penali e amministrative. Ad esempio nell’ipotesi di contemporanea violazione del punto 3.2.1 (sanzionato penalmente dall’art. 87, c.2. lett. b) e del punto 3.2.2 (sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 87, c.4, lett. a) ci si troverebbe di fronte a due violazioni dello stesso gruppo omogeneo, ma sanzionati il primo in via contravvenzionale e il secondo in via amministrativa. Applicando la sola sanzione amministrativa si arriverebbe al paradosso che sarebbe più conveniente per il trasgressore violare due norme invece che una sola, mentre applicando entrambe le sanzioni verrebbe meno l’applicazione di “un’unica violazione” stabilita dal comma 5 dell’art. 87. La questione dovrà essere risolta in una prossima riunione.
Quando più violazioni a punti degli allegati sono da considerarsi omogenee, si applica un’unica sanzione anche se le stesse sono riferite a macchine, locali di lavoro, ecc. diversi tra di loro. Ad es. la violazione su diversi apparecchi di sollevamento del punto 3.1.8 della parte II dell’allegato V (antiscarrucolamento) porterà all’applicazione di un’unica sanzione.
Sanzionabilità dei precetti contenuti nel titolo III, allegato V, parte prima
La violazione dell’art. 71, comma 1 (“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”) è applicabile in tutti i casi, a meno che con lo stesso comportamento il contravventore non violi una norma specifica, nel qual caso dovrà essere contestata la norma speciale. I precetti contenuti nell’allegato V parte prima, che non risultano diversamente sanzionati, possono, quindi, essere sanzionati attraverso l’art. 71, comma 1.
Applicabilità del DLgs 81/08 a coloro che svolgono attività di volontariato.
Il Dott. Guariniello chiarisce che il testo emergente dalle modifiche introdotte dal DLgs 106/09 dividono i volontari in due categorie:
• alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono equiparati a lavoratori;
• alla seconda categoria appartengono i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano servizio civile che sono equiparati a lavoratori autonomi.
Con riferimento all’art. 3, comma 3-bis (Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), ritiene il Dott. Guariniello che le norme del DLgs 81/08 siano applicabili sin da ora anche se in assenza dei decreti attuativi. Qualora, ancora in vigenza D.626/94, fossero stati già emanati decreti attuativi (come nel caso dell’Università), questi rimarranno validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi dell’D.81/08.
Interpretazione dell’art. 3, comma 12 del DLgs 81/08
Il comma 12 dell’art. 3 stabilisce che: Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
Il Dott. Guariniello ha chiarito che in generale l’art. 3 definisce quali soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la disposizione in questione indica quale tutela debba essere riservata ai soggetti indicati. Nel quesito formulato dal Dott. Dotti si voleva chiarire se il ruolo di “artigiano” che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15) escludesse gli obblighi di datore di lavoro a favore del più limitato obbligo di applicazione del solo art. 21. Il Dott. Guariniello ha spiegato che nel suo ruolo di datore di lavoro, “l’artigiano” deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera all’interno della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve applicare le disposizioni di cui all’art. 21.
Procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis.
La procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis si inserisce in un quadro normativo previgente nel quale i principali riferimenti sono la Legge 689/81, l’art. 9 del DPR 520/55 (diffida), il DLgs 758/94.
Il principio confermato dal Dott. Guariniello porta a ritenere che l’art. 301 bis è norma speciale rispetto alla Legge 689/81, ma non disciplina interamente la procedura e quindi occorre integrare la nuova disposizione con le parti non modificate della normativa previgente.
La complessità del problema non ha permesso di definire una procedura operativa, ma sono stati evidenziati alcuni aspetti, e abbozzate alcune ipotesi:
Il “verbale di primo accesso ispettivo” può non essere redatto contestualmente al primo accesso quando l’identificazione dell’illecito o del trasgressore non sono immediate, ma, comunque, può essere integrato anche successivamente.
Una volta rilevato l’illecito ed identificato il trasgressore è necessario procedere alla contestazione da notificarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81, entro 90 giorni.
Contestualmente alla contestazione è necessario provvedere attraverso un atto di diffida ad indicare al trasgressore un termine per la regolarizzazione per permettere l’estinzione dell’illecito “al minimo” prevista dall’art. 301 bis.
Si ritiene che il termine per la regolarizzazione sospenda i termini previsti dalla Legge 689/81.
La diffida è soggetta a ricorso gerarchico (Regione Piemonte) e amministrativo (TAR).
Il verbale di illecito amministrativo è soggetto a ricorso (art. 18 Legge 689/81) all’Ufficio legale dell’ASL.
I termini per la regolarizzazione possono essere prorogati, con atto motivato, in analogia con il D.758/94.
Scaduti i termini occorre che l’organo di vigilanza verifichi la regolarizzazione, entro 60 gg. in analogia al DLgs 758/94.
Se vi è stata regolarizzazione il trasgressore, entro 60 gg., può estinguere l’illecito pagando la sanzione minima prevista (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
Se non vi è stata regolarizzazione si realizzano le seguenti azioni:
1) Il trasgressore (art. 16 Legge 689/81) è ammesso al pagamento, entro 60 gg, della sanzione più favorevole al contravventore tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
2) Si provvede ad una nuova contestazione dell’illecito amministrativo che risulta permanente secondo le modalità di cui sopra.
3) Si segnala all’Autorità Giudiziaria il mancato rispetto della diffida ai fini della valutazione di profili di responsabilità (art. 437 e/o 650 C.P.).
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 18 febbraio 1998, n. 19) in relazione alla possibilità di impartire prescrizioni “ora per allora” in caso di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore prima dell’intervento dell’organo di vigilanza, può ritenersi applicabile, per analogia, anche nell’ambito della procedura introdotta dall’art. 301 bis.
Rateizzazione delle sanzioni
Il D.758/94 è perentorio: regolarizzazione entro i termini. Di conseguenza non sarebbe ammissibile la rateizzazione. Il dott. Guariniello, prendendo atto che sulla questione gli indirizzi assunti dai diversi Sostituti Procuratori non sempre sono stati omogenei, si riserva comunque di esprimere un orientamento univoco da parte della Procura.”
Fonte: SNOP.
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Un gruppo di esperti interpreta il D.Lgs. 81/08
Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5)
Dott. Lauro Reviglione (Responsabile S.C. Coord. Spresal ASL TO4)
Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4)
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal Ciriè ASL TO4)
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
“Violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
Il primo argomento affrontato riguarda l’applicazione delle norme contenute negli articoli 68, 87, 159, 165, e 178, laddove le modifiche introdotte dal DLgs 106/09 prevedono che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui…., è considerata una unica violazione…”.
Secondo le indicazioni fornite dal Dott. Guariniello la “categoria omogenea” deve essere ricondotta al contenuto dei precetti riportati nei singoli punti indicati dalla norma o, ove specificati, nei singoli sottopunti. Ad esempio, laddove l’art. 87, comma 5, fa riferimento all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, la violazione di più precetti è da considerarsi omogenea se riguarda più elementi del punto 2 della parte II dell’allegato V. In questo caso, ad esempio, la violazione del punto 2.1 (Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento) e del punto 2.2 (Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d’energia) è da considerarsi omogenea. Diversamente la violazione di un precetto contenuto nel punto 3.2 (Gru, argani, paranchi e simili) non è da considerasi omogenea rispetto alla violazione di un precetto contenuta nel punto 3.4 (Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili).
Il Dott. Guariniello fa osservare che esiste comunque un problema interpretativo di non semplice soluzione in relazione alle violazioni relative a gruppi omogenei per le quali la norma prevede sanzioni penali e amministrative. Ad esempio nell’ipotesi di contemporanea violazione del punto 3.2.1 (sanzionato penalmente dall’art. 87, c.2. lett. b) e del punto 3.2.2 (sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 87, c.4, lett. a) ci si troverebbe di fronte a due violazioni dello stesso gruppo omogeneo, ma sanzionati il primo in via contravvenzionale e il secondo in via amministrativa. Applicando la sola sanzione amministrativa si arriverebbe al paradosso che sarebbe più conveniente per il trasgressore violare due norme invece che una sola, mentre applicando entrambe le sanzioni verrebbe meno l’applicazione di “un’unica violazione” stabilita dal comma 5 dell’art. 87. La questione dovrà essere risolta in una prossima riunione.
Quando più violazioni a punti degli allegati sono da considerarsi omogenee, si applica un’unica sanzione anche se le stesse sono riferite a macchine, locali di lavoro, ecc. diversi tra di loro. Ad es. la violazione su diversi apparecchi di sollevamento del punto 3.1.8 della parte II dell’allegato V (antiscarrucolamento) porterà all’applicazione di un’unica sanzione.
Sanzionabilità dei precetti contenuti nel titolo III, allegato V, parte prima
La violazione dell’art. 71, comma 1 (“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”) è applicabile in tutti i casi, a meno che con lo stesso comportamento il contravventore non violi una norma specifica, nel qual caso dovrà essere contestata la norma speciale. I precetti contenuti nell’allegato V parte prima, che non risultano diversamente sanzionati, possono, quindi, essere sanzionati attraverso l’art. 71, comma 1.
Applicabilità del DLgs 81/08 a coloro che svolgono attività di volontariato.
Il Dott. Guariniello chiarisce che il testo emergente dalle modifiche introdotte dal DLgs 106/09 dividono i volontari in due categorie:
• alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che sono equiparati a lavoratori;
• alla seconda categoria appartengono i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano servizio civile che sono equiparati a lavoratori autonomi.
Con riferimento all’art. 3, comma 3-bis (Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), ritiene il Dott. Guariniello che le norme del DLgs 81/08 siano applicabili sin da ora anche se in assenza dei decreti attuativi. Qualora, ancora in vigenza D.626/94, fossero stati già emanati decreti attuativi (come nel caso dell’Università), questi rimarranno validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi dell’D.81/08.
Interpretazione dell’art. 3, comma 12 del DLgs 81/08
Il comma 12 dell’art. 3 stabilisce che: Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
Il Dott. Guariniello ha chiarito che in generale l’art. 3 definisce quali soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la disposizione in questione indica quale tutela debba essere riservata ai soggetti indicati. Nel quesito formulato dal Dott. Dotti si voleva chiarire se il ruolo di “artigiano” che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15) escludesse gli obblighi di datore di lavoro a favore del più limitato obbligo di applicazione del solo art. 21. Il Dott. Guariniello ha spiegato che nel suo ruolo di datore di lavoro, “l’artigiano” deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei confronti dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera all’interno della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve applicare le disposizioni di cui all’art. 21.
Procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis.
La procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta dall’art. 301 bis si inserisce in un quadro normativo previgente nel quale i principali riferimenti sono la Legge 689/81, l’art. 9 del DPR 520/55 (diffida), il DLgs 758/94.
Il principio confermato dal Dott. Guariniello porta a ritenere che l’art. 301 bis è norma speciale rispetto alla Legge 689/81, ma non disciplina interamente la procedura e quindi occorre integrare la nuova disposizione con le parti non modificate della normativa previgente.
La complessità del problema non ha permesso di definire una procedura operativa, ma sono stati evidenziati alcuni aspetti, e abbozzate alcune ipotesi:
Il “verbale di primo accesso ispettivo” può non essere redatto contestualmente al primo accesso quando l’identificazione dell’illecito o del trasgressore non sono immediate, ma, comunque, può essere integrato anche successivamente.
Una volta rilevato l’illecito ed identificato il trasgressore è necessario procedere alla contestazione da notificarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81, entro 90 giorni.
Contestualmente alla contestazione è necessario provvedere attraverso un atto di diffida ad indicare al trasgressore un termine per la regolarizzazione per permettere l’estinzione dell’illecito “al minimo” prevista dall’art. 301 bis.
Si ritiene che il termine per la regolarizzazione sospenda i termini previsti dalla Legge 689/81.
La diffida è soggetta a ricorso gerarchico (Regione Piemonte) e amministrativo (TAR).
Il verbale di illecito amministrativo è soggetto a ricorso (art. 18 Legge 689/81) all’Ufficio legale dell’ASL.
I termini per la regolarizzazione possono essere prorogati, con atto motivato, in analogia con il D.758/94.
Scaduti i termini occorre che l’organo di vigilanza verifichi la regolarizzazione, entro 60 gg. in analogia al DLgs 758/94.
Se vi è stata regolarizzazione il trasgressore, entro 60 gg., può estinguere l’illecito pagando la sanzione minima prevista (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
Se non vi è stata regolarizzazione si realizzano le seguenti azioni:
1) Il trasgressore (art. 16 Legge 689/81) è ammesso al pagamento, entro 60 gg, della sanzione più favorevole al contravventore tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (in caso di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
2) Si provvede ad una nuova contestazione dell’illecito amministrativo che risulta permanente secondo le modalità di cui sopra.
3) Si segnala all’Autorità Giudiziaria il mancato rispetto della diffida ai fini della valutazione di profili di responsabilità (art. 437 e/o 650 C.P.).
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 18 febbraio 1998, n. 19) in relazione alla possibilità di impartire prescrizioni “ora per allora” in caso di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore prima dell’intervento dell’organo di vigilanza, può ritenersi applicabile, per analogia, anche nell’ambito della procedura introdotta dall’art. 301 bis.
Rateizzazione delle sanzioni
Il D.758/94 è perentorio: regolarizzazione entro i termini. Di conseguenza non sarebbe ammissibile la rateizzazione. Il dott. Guariniello, prendendo atto che sulla questione gli indirizzi assunti dai diversi Sostituti Procuratori non sempre sono stati omogenei, si riserva comunque di esprimere un orientamento univoco da parte della Procura.”
Fonte: SNOP.
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