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Di rischi da interferenza abbiamo parlato recentemente in diversi articoli, ad esempio in riferimento ai problemi di coordinamento e collaborazione tra le aziende o in merito agli aspetti normativi relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Cercando su questo tema materiale esemplificativo e di utilizzo pratico, abbiamo trovato, sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi diversi documenti per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera operanti nell’azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 81/2008.
Tra questi un modello di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” che è ricco di istruzioni di compilazione, di promemoria sulla normativa, di suggerimenti e di allegati con indicazioni, ad esempio, delle misure di prevenzione possibili.
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Un modello di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
Di rischi da interferenza abbiamo parlato recentemente in diversi articoli, ad esempio in riferimento ai problemi di coordinamento e collaborazione tra le aziende o in merito agli aspetti normativi relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Cercando su questo tema materiale esemplificativo e di utilizzo pratico, abbiamo trovato, sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi diversi documenti per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera operanti nell’azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 81/2008.
Tra questi un modello di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” che è ricco di istruzioni di compilazione, di promemoria sulla normativa, di suggerimenti e di allegati con indicazioni, ad esempio, delle misure di prevenzione possibili.
Dopo la parte comprendente l’indicazione delle firme dei responsabili per la validazione dei dati contenuti e dei referenti per la gestione e il controllo dei dati contenuti - con le informazioni generali in merito al contratto e ai lavori da svolgere - il modello di DUVRI proposto ospita una sezione tecnico-anagrafica.
In questa sezione oltre ai dati di committenti, appaltatori, subappaltatori, viene descritta la struttura e l’attività del committente e degli appaltatori, viene fatto un elenco dei locali e aree esterne e delle attrezzature cedute in uso dal committente all’appaltatore o dall’appaltatore al committente.
Una delle indicazioni che fornisce il documento è quella di “descrivere e definire le modalità di gestione delle attrezzature evidenziandone l’eventuale uso promiscuo” e di “elencare le attrezzature cedute in uso in modo da identificarle inequivocabilmente”.
Nella sezione valutazione dei rischi vengono invece date indicazioni sui criteri per la valutazione dei rischi adottati dal committente con una parte introduttiva dedicata, ad esempio, alle definizioni e agli aspetti quantitativi del rischio.
Riguardo ai criteri si ricorda che “non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè: strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono aver luogo nelle ore di lavoro ‘normali’, né le attività secondarie)”.
Sono riportati gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi in uso nell’Unione Europea:
- “osservazione dell’ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi);
- esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
- esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi);
- esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p. es. aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’ organizzazione e nell’ambiente di lavoro;
- esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (p.es. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi)”.
Le osservazioni che ne derivano devono essere poi confrontate con alcuni criteri relativi a:
- “norme legislative;
- norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.;
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali);
- adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
- cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione”.
Il documento prosegue dando indicazioni sui livelli di rischio e sull’indice di priorità.
Per determinare quest’ultimo dato è utilizzata in particolare una metodologia di tipo deduttivo riconducibile a una versione semplificata del metodo della Safety Review (“in origine messa a punto per l’analisi di impianti complessi”).
La Safety Review “consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l’aspetto della sicurezza; è eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all’interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione”.
A seguito della valutazione dei rischi – continua il documento - è poi necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare “privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale”
Il documento fornisce alcune indicazioni di massima – “da non interpretare come uno schema rigido” - circa le misure adottabili, in funzione dei livelli di rischio, predisposte per la “gestione in sicurezza di appalti con attività particolarmente interferenti in ambiente ospedaliero”.
In particolare vengono riportate misure di prevenzione, protezione e controllo dei rischi dovuti alle attività interferenti relative:
- al rischio biologico e infettivo;
- alle norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (alcune specie di questi funghi possono produrre infezioni nell'uomo e negli animali);
- alle norme per contrastare la diffusione della zanzara tigre;
- al rischio radiologico;
- al rischio chimico;
- al rischio elettrico;
- ai dispositivi di protezione individuale;
- alla prevenzione dei rischi all’interno dei tunnel di collegamento fra padiglioni;
- alla prevenzione degli incendi e piani di emergenza;
- ai problemi relativi al trasporto delle terapie antiblastiche (gli antiblastici sono sostanze capaci di bloccare la riproduzione cellulare e si usano generalmente per la cura dei tumori) e alle contaminazioni accidentale dell’ambiente.
Conclude il documento una sezione cooperazione e coordinamento che riporta le modalità di coordinamento e cooperazione che si intendono adottare e condividere fra committente e appaltatore – la sezione comprende un fac-simile di verbale di coordinamento - e la sezione documentazione di riferimento che riporta, sempre a titolo di esempio, il report per le riunioni di coordinamento, anche in relazione all’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi.
Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08)” (formato PDF, 286 kB).
In questa sezione oltre ai dati di committenti, appaltatori, subappaltatori, viene descritta la struttura e l’attività del committente e degli appaltatori, viene fatto un elenco dei locali e aree esterne e delle attrezzature cedute in uso dal committente all’appaltatore o dall’appaltatore al committente.
Una delle indicazioni che fornisce il documento è quella di “descrivere e definire le modalità di gestione delle attrezzature evidenziandone l’eventuale uso promiscuo” e di “elencare le attrezzature cedute in uso in modo da identificarle inequivocabilmente”.
Nella sezione valutazione dei rischi vengono invece date indicazioni sui criteri per la valutazione dei rischi adottati dal committente con una parte introduttiva dedicata, ad esempio, alle definizioni e agli aspetti quantitativi del rischio.
Riguardo ai criteri si ricorda che “non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè: strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono aver luogo nelle ore di lavoro ‘normali’, né le attività secondarie)”.
Sono riportati gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi in uso nell’Unione Europea:
- “osservazione dell’ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi);
- esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
- esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi);
- esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p. es. aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’ organizzazione e nell’ambiente di lavoro;
- esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (p.es. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi)”.
Le osservazioni che ne derivano devono essere poi confrontate con alcuni criteri relativi a:
- “norme legislative;
- norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.;
- principi gerarchici della prevenzione dei rischi;
- applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali);
- adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
- cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione”.
Il documento prosegue dando indicazioni sui livelli di rischio e sull’indice di priorità.
Per determinare quest’ultimo dato è utilizzata in particolare una metodologia di tipo deduttivo riconducibile a una versione semplificata del metodo della Safety Review (“in origine messa a punto per l’analisi di impianti complessi”).
La Safety Review “consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l’aspetto della sicurezza; è eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all’interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione”.
A seguito della valutazione dei rischi – continua il documento - è poi necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare “privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale”
Il documento fornisce alcune indicazioni di massima – “da non interpretare come uno schema rigido” - circa le misure adottabili, in funzione dei livelli di rischio, predisposte per la “gestione in sicurezza di appalti con attività particolarmente interferenti in ambiente ospedaliero”.
In particolare vengono riportate misure di prevenzione, protezione e controllo dei rischi dovuti alle attività interferenti relative:
- al rischio biologico e infettivo;
- alle norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (alcune specie di questi funghi possono produrre infezioni nell'uomo e negli animali);
- alle norme per contrastare la diffusione della zanzara tigre;
- al rischio radiologico;
- al rischio chimico;
- al rischio elettrico;
- ai dispositivi di protezione individuale;
- alla prevenzione dei rischi all’interno dei tunnel di collegamento fra padiglioni;
- alla prevenzione degli incendi e piani di emergenza;
- ai problemi relativi al trasporto delle terapie antiblastiche (gli antiblastici sono sostanze capaci di bloccare la riproduzione cellulare e si usano generalmente per la cura dei tumori) e alle contaminazioni accidentale dell’ambiente.
Conclude il documento una sezione cooperazione e coordinamento che riporta le modalità di coordinamento e cooperazione che si intendono adottare e condividere fra committente e appaltatore – la sezione comprende un fac-simile di verbale di coordinamento - e la sezione documentazione di riferimento che riporta, sempre a titolo di esempio, il report per le riunioni di coordinamento, anche in relazione all’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi.
Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08)” (formato PDF, 286 kB).
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Rispondi Autore: massimo - likes: 0 | 09/02/2010 (08:22) |
DOCUMENTO BELLISSIMO............... INAPPLICABILE.......... NEL 99% DEI CASI CONCERNENTI I CONTRATTI DI APPALTO MANUTENZIONI DELLE AZIENDE. TANTO PIù SE LO CONSIDERIAMO ASSIEME ALL'ULTIMO COMMENTO DI RUBINI SUL CALCOLO DEI 2 GIORNI. PROBABILMENTE è MOLTO PIù FRUIBILE UN VERBALINO CON POCHE COSE MA MOLTO PIù CONCRETAMENTE COLLEGATE ALL'ATTIVITà SVOLTA. DEBBO INOLTRE AMMETERE LA MIA FORTE PERPLESSITà SULL'UTILITà PRATICA E SULL'EFFICACIA DELLE VALUTAZIONI "CROCETTE PER PALLINE". SINCERE CORDIALITà E RINGRAZIAMENTI PER L'UTILISSIMO SERVIZIO DA VOI SVOLTO |