Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Una significativa sentenza del TAR toscano sull’inquinamento da emissioni olfattive
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Pone al centro dell’attenzione il problema dell’inquinamento olfattivo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che ribadisce la necessità di tutelare la salute pubblica dall’emissione di inquinanti in atmosfera.
La pronuncia (sentenza n. 276/2008) è segnalata nell’ultimo numero di ARPAT news, la newsletter a cura dell’ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e riguarda una importante industria tessile che ha contestato le prescrizioni indicate nell’autorizzazione di emissione in atmosfera rilasciata dalla provincia di Firenze relativamente al suo stabilimento di Calenzano (FI).
L’azienda aveva proposto la modificazione di un impianto preesistente e prevedeva di riunire le emissioni in un unico camino dell’altezza di 25 metri, anziché i due preesistenti di 10 metri ciascuno. Secondo l’azienda, la provincia avrebbe dovuto aggiornare l’autorizzazione già esistente senza attivare un nuovo procedimento né rivalutare le emissioni dell’impianto.
Secondo la sentenza, invece, “il carattere sostanziale delle modifiche proposte esclude che essa possa essere semplicemente aggiornata ed impone, ai sensi dell’art. 269, comma 8, secondo periodo, del d. lgs. 152/06 l’apertura di un nuovo procedimento con emanazione di un nuovo provvedimento finale”.
“Il pesante disagio olfattivo causato agli abitanti della zona dallo stabilimento – sottolinea l’Arpat - era stato denunciato negli anni alle amministrazioni con innumerevoli segnalazioni, in seguito alle quali il Sevizio Subprovinciale ARPAT del Mugello - Piana di Sesto ha effettuato numerosi sopralluoghi.”
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Il limite alle emissioni olfattive posto in autorizzazione era stato individuato attraverso delle applicazioni modellistiche effettuate dal Dipartimento ARPAT di Firenze.
Questo limite è stato considerato legittimo dal TAR che ha respinto le censure dell’azienda sottolineando che la società non riusciva ad inficiare l’approccio scientifico del metodo che aveva condotto all’individuazione del limite.
Ancora, tutte le prescrizioni che imponevano delle soglie alle emissioni sono state ritenute scientificamente coerenti e scaturite da una approfondita istruttoria.
Il ricorso è stato quindi respinto “con soddisfazione delle difese delle Amministrazioni che insieme hanno dimostrato la correttezza del procedimento e il buon operato degli enti coinvolti”.
L’inquinamento olfattivo è materia controversa: non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore, ma deve considerarsi, come sostenuto dalla difesa delle amministrazioni nel processo, una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e che, pertanto, necessita di regolamentazione come forma di inquinamento atmosferico.
Per approfondimenti: il testo della sentenza del TAR Toscano n. 76/2008 (formato DOC, 50 kB).
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