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Utilizzo di dati sensibili nel riconoscimento della causa di servizio
Recentemente il Garante si è espresso in merito alle procedure burocratiche da seguire per il riconoscimento delle cause di servizio legate ai casi di infezione da virus HIV o di AIDS, sottolineando la necessità di adeguarle alla legge n.135/90 in materia di AIDS.
Il Garante ha espresso un parere riguardo ad uno schema di regolamento di semplificazione delle procedure per la concessione della pensione privilegiata per infermita' da causa di servizio a dipendenti pubblici e militari.
In base alle indicazioni dell'Authority, nei casi di infezione da HIV o di AIDS, il verbale relativo al giudizio diagnostico dovrà essere inizialmente consegnato soltanto all'interessato, per le sue valutazioni.
Se l'interessato non dovesse opporsi alla prosecuzione del procedimento, gli uffici preposti all'utilizzo e alla conservazione di questi dati dovranno adottare specifiche cautele, per limitarne il più possibile la conoscibilità.
Inoltre, nei casi in cui il verbale fosse trasmesso in forma cartacea, il documento dovrà essere inserito in una busta chiusa da allegare alla lettera che lo accompagna.
Nella newsletter del Garante, che ha illustrato il caso, e' evidenziato che riguardo alle caratteristiche del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio i dati relativi allo stato di salute del dipendente ''possono essere trattati solo in presenza di un atto normativo di rango almeno regolamentare.''
Il Garante ha, inoltre, sottolineato che siano soppressi alcuni commi dell'art.4 dello schema esaminato, in cui ''erroneamente si prevede la prestazione del consenso da parte dell'interessato, che non deve essere invece richiesto dalle amministrazioni pubbliche, e di introdurre, invece, una disposizione applicabile a tutti gli uffici interessati al provvedimento nella quale siano individuate almeno le tipologie di dati e le operazioni effettuabili.''
Il Garante ha espresso un parere riguardo ad uno schema di regolamento di semplificazione delle procedure per la concessione della pensione privilegiata per infermita' da causa di servizio a dipendenti pubblici e militari.
In base alle indicazioni dell'Authority, nei casi di infezione da HIV o di AIDS, il verbale relativo al giudizio diagnostico dovrà essere inizialmente consegnato soltanto all'interessato, per le sue valutazioni.
Se l'interessato non dovesse opporsi alla prosecuzione del procedimento, gli uffici preposti all'utilizzo e alla conservazione di questi dati dovranno adottare specifiche cautele, per limitarne il più possibile la conoscibilità.
Inoltre, nei casi in cui il verbale fosse trasmesso in forma cartacea, il documento dovrà essere inserito in una busta chiusa da allegare alla lettera che lo accompagna.
Nella newsletter del Garante, che ha illustrato il caso, e' evidenziato che riguardo alle caratteristiche del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio i dati relativi allo stato di salute del dipendente ''possono essere trattati solo in presenza di un atto normativo di rango almeno regolamentare.''
Il Garante ha, inoltre, sottolineato che siano soppressi alcuni commi dell'art.4 dello schema esaminato, in cui ''erroneamente si prevede la prestazione del consenso da parte dell'interessato, che non deve essere invece richiesto dalle amministrazioni pubbliche, e di introdurre, invece, una disposizione applicabile a tutti gli uffici interessati al provvedimento nella quale siano individuate almeno le tipologie di dati e le operazioni effettuabili.''
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