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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'VVF: le porte scorrevoli nella prevenzione incendi
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Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha diffuso, il 29 maggio 2008, una lettera circolare che offre i chiarimenti richiesti riguardo all’utilizzo delle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza “ridondante”.
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Il quesito posto era relativo al fatto che queste porte potessero essere installate “presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice ‘spinta’ previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982”.
Tale impiego – continua la circolare – “risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall’Area V – Protezione Passiva di questa Direzione Centrale”.
Tuttavia tali certificati di prova “sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l’obbligo di apertura nel verso dell’esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano”.
La circolare conclude infatti che, laddove le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I. - o i Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi - richiedano in modo esplicito l’apertura delle porte nel verso dell’esodo, “l’impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ‘ridondante’, non possa essere consentito qualora le stesse non siano apribili anche a ‘spinta’”.
Alla circolare è allegata anche una nota inviata ad una ditta del settore con le risposte a quesiti specifici inerenti questo tema.
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