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Valutazione del rischio nel D.Lgs. 81/08: le novita' effettive

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

15/01/2009

Il D.Lgs. 81/08 ha effettivamente introdotto nuovi rischi da valutare? Il rischio stress lavoro-correlato è da valutare fin da ora? Quali le novità realmente introdotte rispetto al D.Lgs. 626/94? A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo a “La valutazione del rischio nel DLgs 81/08” pubblicato nel numero di dicembre del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
 
Un approfondimento che chiarisce come il decreto 81/08 non ha in realtà introdotto nessun "nuovo rischio" da valutare (si pensi in particolare al rischio stress lavoro-correlato citato nel decreto milleproroghe di fine 2008) ma ha soltanto ribadito ed evidenziato in modo particolare alcuni rischi che molto spesso venivano “dimenticati” dai datori di lavoro nell’ambito della propria valutazione dei rischi.
 
 
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L’articolo è a cura di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO 3). 
 
Il precetto contenuto nell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, ha trovato dapprima recepimento nell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, comma 1 lettera a) e nell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08. Sul contenuto di quest’obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
 
Il monito contenuto nella sentenza aveva portato il nostro Legislatore ad introdurre modifiche all’articolo 4 del D.Lgs 626/94 attraverso l’articolo 21 dalla Legge 39/2002. In particolare, sia nell’ultima versione del D.Lgs 626/94, sia nell’attuale formulazione dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, si legge che “La valutazione… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Utilizzando una tecnica di produzione normativa tanto cara al nostro legislatore, anche nel D.Lgs 81/08, si è ritenuto necessario affiancare al termine “tutti” la locuzione “ivi compresi”. In altri termini, gli estensori del decreto, hanno ritenuto di rafforzare il concetto omnicomprensivo contenuto nel termine “tutti”, indicando un elenco, non esaustivo, di tipologie di rischio. In questo senso il D.Lgs 81/08 presenta alcuni elementi di novità rispetto al D.Lgs 626/94 laddove indica tra i rischi “ivi compresi” quelli “collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.
 
Tale novità ha fatto ritenere ad alcuni commentatori che si trattasse di nuove fattispecie di rischio alle quali il D.Lgs 81/08 avesse esteso l’obbligo di valutazione. In realtà si tratta di situazioni che già dovevano essere oggetto di valutazione in base al D.Lgs 626/94 e che, semmai, il D.Lgs 81/08 ha voluto evidenziare proprio sulla base del fatto che molto spesso tali situazioni venivano “dimenticate” dai datori di lavoro nell’ambito della propria valutazione dei rischi. Quindi con il D.Lgs 81/08 non vi sono nuovi rischi da considerare; dovevano essere valutati tutti i rischi prima e debbono essere valutati tutti i rischi ora. Chi aveva lavorato bene in vigenza del D.Lgs 626/94 non deve avere quindi timore di nuovi e gravosi impegni, anche se, ovviamente, una revisione si impone per quelle materie nelle quali il D.Lgs 81/08 ha modificato i parametri di riferimento (si vedano, ad esempio, le modifiche ai valori d’azione per l’esposizione a vibrazioni e il riferimento alla norma ISO 11228 per la movimentazione manuale dei carichi).
 
La modifica più interessante è invece contenuta nell’articolo 28, comma 2, del D.Lgs 81/08 laddove viene ampliato il contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR). Infatti, il DVR oltre a contenere, come già previsto dal D.Lgs 626/94, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione, e il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, deve oggi contenere anche “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Il rispetto di tale precetto richiede, ai datori di lavoro, la definizione operativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e richiede la “personalizzazione” di tali procedure in capo ai soggetti che verranno individuati in base all’organizzazione aziendale. Tale individuazione dovrà portare, di conseguenza, anche ad una specifica formazione dei soggetti individuati (dirigenti e preposti).
 
Altro elemento di novità che richiede una “personalizzazione” del DVR è legato all’obbligo di individuare delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 
In ordine all’obbligo di “data certa” quale requisito del DVR, occorre osservare che nessuna indicazione operativa è prevista dalla norma. Fatto salvo che è responsabilità del datore di lavoro assicurare la data certa del documento attraverso l’adozione di sistemi che garantiscano la verifica della data di approvazione del documento e non ne consentano successive contraffazioni, non è quindi possibile fornire indicazioni tassative circa le modalità con le quali assicurare tale requisito. È possibile, invece, affermare che alcuni strumenti già oggi disponibili, citati dal Garante per la protezione dei dati personali in un parere del 5/12/2000, assicurano in requisito della data certa, e tra questi : a) il ricorso all’autoprestazione presso uffici postali (art. 8 del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261), con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene b) per le amministrazioni pubbliche, l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto c) l‘apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999) d) l’apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico e) la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
 
 
  


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