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COVID-19: buone prassi per i medici competenti in azienda

COVID-19: buone prassi per i medici competenti in azienda
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

30/03/2020

L’associazione ANMA in relazione all’emergenza Coronavirus, alla normativa e al protocollo condiviso tra le parti sociali propone utili prassi per la gestione dei lavoratori “fragili” e per la misurazione della temperatura all’accesso al luogo di lavoro.

Roma, 30 Mar  – Molte indicazioni della copiosa normativa di queste settimane in materia di emergenza COVID-19, nonché il contenuto del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato dalle parti sociali, in più punti impattano su quella che è l’attività del medico competente nei luoghi di lavoro.

 

A offrire un supporto ai medici competenti in questa fase di nuovi adempimenti e richieste in relazione ai rischi di contagio del virus Sars-CoV-2, sono alcuni documenti dell’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti ( ANMA) che intervengono sia sulla gestione dei lavoratori “fragili”, con riferimento a quanto contenuto nel DPCM del 8 marzo 2020 e nel “Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020, sia  riguardo alla gestione della misurazione della temperatura in accesso al luogo di lavoro.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il nuovo coronavirus e i lavoratori “fragili”

Nel documento ANMA “COVID-19: gestione del lavoratore ‘fragile’” viene proposta una prassi per la gestione dei lavoratori “fragili”, una linea di comportamento che è “ovviamente declinabile” a seconda della realtà in cui il medico competente (MC) si trova ad operare.

 

L’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 indica che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

 

Il documento sottolinea poi che è evidente “per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il MC a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel ‘ Protocollo condiviso’ dello scorso 14 marzo”. Infatti la raccomandazione del DPCM dell’8 marzo indicata sopra “è rivolta direttamente alla persona ‘fragile’ ed è quindi questa che deve farsi parte attiva”. E tra l’altro – continua il documento – bisogna considerare anche il fatto “che la ‘fragilità’ è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC”.   

 

È dunque necessario condividere una linea di comportamento comune e da questa considerazione nasce la proposta di una prassi che coinvolge MC, organizzazione aziendale e SSN:

  1.  “il MC informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 (elaborare un’unica comunicazione da inoltrare a tutte le imprese che si segue);
  2. il MC collabora con il Datore di Lavoro per l’elaborazione di una comunicazione finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di ‘isolamento’;
  3. nella comunicazione ai Lavoratori si specifica che nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC informandolo della situazione, conferendogli in tal modo, anche questo specificato nella comunicazione ai Lavoratori di cui al punto 2., il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;
  1. nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dal citato articolo 3;
  2. nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, richiede al Lavoratore di trasmettergli la documentazione clinica comprovante la sua condizione;
  1. il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall’articolo 3”. 

 

La gestione dei lavoratori “fragili” nelle aziende

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta una tabella con alcune patologie e condizioni di immunodepressione che possono configurare una maggiore sensibilità al contagio.

 

Riportiamo, invece, dal documento uno specchietto riassuntivo riguardo alla gestione dei lavoratori “fragili”:

 

 

La misurazione della temperatura all’accesso al luogo di lavoro

In riferimento al “Protocollo condiviso” ANMA pubblica anche il documento “COVID-19 - Misurazione della temperatura all’accesso al luogo di lavoro”, una prassi per la gestione della misurazione della temperatura in accesso al luogo di lavoro. Anche in questo caso è la proposta di una linea di comportamento “declinabile a seconda della realtà in cui il MC si trova ad operare”.

 

Si indica che nel “ Protocollo condiviso” al punto 2 (Modalità di ingresso in azienda) si legge: “Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni”.

 

Si ricorda che il protocollo “non è stato concepito né in una logica vincolante né quale documento universalmente valido, ma quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e firmatari ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive”. Offre indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità e “si muove nella logica della precauzione per tutelare i Lavoratori da un rischio biologico generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità Sanitarie. L’intesa si colloca, dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D. Lgs. 81/08 (in questa logica, come evidenziato da più parti l’azienda non è tenuta ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi)”. Ed è responsabilità del singolo Datore di Lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, “tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.

 

Riguardo al tema del documento si indica che “il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun Datore di Lavoro, è la misurazione della temperatura al momento dell’accesso al luogo di lavoro delle proprie risorse umane e questa indagine, per quanto non decisiva potendo una persona asintomatica essere portatore del virus e trasmetterlo, può costituire uno screening importante per contenere l’infezione da COVID-19”.

 

In particolare l’acquisizione del dato relativo al rilievo della temperatura corporea può seguire procedure differenti:

  1. la misurazione in loco in ingresso in azienda;
  2. la raccolta quotidiana dell’autocertificazione del monitoraggio della temperatura corporea da parte di ogni lavoratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS della Lombardia in attuazione del combinato disposto delle ordinanze n. 514 - 515 - 517/2020 di Regione Lombardia)”.

 

Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale del documento che riporta le indicazioni operative per la misurazione in loco in ingresso in azienda, rispettose delle disposizioni dettate dalla “privacy”. Segnaliamo alcuni aspetti trattati nelle indicazioni operative:

  • Allestimento check point
  • Operatore di check point
  • Dotazione DPI - istruzioni per l’uso - igiene delle mani - smaltimento dei DPI
  • Caratteristiche del termometro - avvertenze d’uso 
  • Registrazione della temperatura e modalità di comunicazione della rilevazione al Lavoratore e al Datore di Lavoro 
  • Auto-misurazione della temperatura corporea in ingresso 
  • Gestione della persona che presenta febbre alla misurazione in check point o che lamenti febbre mentre è al lavoro 

 

Il documento riporta, in conclusione, anche alcune indicazioni ed esempi di autocertificazione per la misurazione in automonitoraggio.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti “ COVID-19: gestione del lavoratore ‘fragile’” (formato PDF, 244 kB).

 

 Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti “ COVID-19: gestione del lavoratore ‘fragile’ - Allegati” (formato DOC, 51 kB).

 

Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti “ COVID-19 - Misurazione della temperatura all’accesso al luogo di lavoro” (formato PDF, 478 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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Rispondi Autore: maroni achille - likes: 0
18/04/2020 (21:12:01)
non sarebbe il caso di modificare la normativa per l'accesso all'elenco dei medici competenti allargandola anche agli infettivologi molto più esperti su questi argomenti?
Rispondi Autore: Ilaria - likes: 0
23/04/2020 (15:33:52)
Buongiorno,
Sono stata valutata dal medico competente un soggetto ipersuscettibile e quindi non posso recarmi al lavoro. Lui dice fino alla fine dell’emergenza che ad oggi è il 31 luglio.
È corretto fino a questa data? Si può fare qualcosa per rientrare al lavoro? E infine c è la possibilità che venga dichiarata la fine delle emergenza prima del 31 luglio
Grazie
Rispondi Autore: petrucci Adria - likes: 0
25/04/2020 (20:02:13)
sono stata ritenuta una dipendente fragile e a rischio secondo le mie patologie e quindi non posso recarmi al lavoro ma il mio medico curante mi ha fatto un certificato fino al 30 aprile dopo di che' se lui non vuole farmi un nuovo certificato io correi tornare al lavoro anche perche' non posso permettermi di stare a casa con uno stipendio non retribuito chi dovrebbe pagarmi lo stipendio in questo caso ?? come risolvere questa incresciosa situazione??
Autore: Vispatafora
04/05/2020 (13:21:25)
Sono a a casa in malattia x che ritenuto soggetto a ischio vengo pagato regolarmente dall aziende e i controlli vengono fatti visto che l'azienda mi a lasciato a casa
Rispondi Autore: Gabriella - likes: 0
27/04/2020 (11:00:25)
Salve per avere più informazione su questo oggetto cioè lavoratori fragile.... Per sapere quanto è come viene pagato e chi paga e quando dura la malattia... A che devo chiedere... Un numero di telefono si può avere
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 0
14/05/2020 (08:06:56)
Buongiorno! Sono in malattia, come soggetto fragile con Codice v07 sentito che era già in atto in aprile e fatta proroga x tutto luglio.
Chiedo gentilmente, dove trovo il link ufficiale della seguente proroga??
Rispondi Autore: michele - likes: 0
14/05/2020 (18:51:29)
salve sono stato ritenuto soggetto a rischio e messo a casa per 1 mese ora dicono che devo prendere ferie come funziona chi deve pagare grazie michele
Rispondi Autore: FEDERICA B. - likes: 0
16/05/2020 (16:32:28)
Buongiorno a tutti, vi rivolgo una domanda:
IL MEDICO COMPETENTE E' TENUTO A COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO LA DIAGNOSI DI COVID DI UN LAVORATORE?
Altro dubbio: Nel caso in cui un lavoratore risulti positivo, il suo medico curante o ATS deve comunicarlo al medico competente?
Trovo che ci sia molta confusione su questi due punti.

Grazie molte a chi vorrà rispondermi.
Rispondi Autore: Tiziana - likes: 0
30/05/2020 (14:18:53)
Scusate ma è L'INPS che comunica al datore di lavoro la condizione di lavoratore fragile dopo aver ricevuto il certificato dal medico? Come fa il datore di lavoro a gestire la malattia nella maniera giusta?
Rispondi Autore: mariuccia - likes: 0
17/09/2020 (15:30:24)
Il medico legale mi ha rilasciato il certificato come soggetto fragile, ma il mio datore di lavoro non mi ha messo in malattia con il codice v07, (la malattia la pagava lui), ma in cassa integrazione ad ore 0 e non so fino a quando.
Poteva farlo, inoltre ora sta parlando di licenziamento, mi mancano due anni per andare in pensione, siamo meno di 15 persone, l' ultima impiegata è stata assunta il mese scorso, sono invalida al 60%..può licenziarmi.
grazie
Rispondi Autore: Luigi57 - likes: 0
12/10/2020 (22:33:30)
Sono un collaboratore scolastico con poblemi di salute il mio competente della mia scuola mi a messo a riposo come persona fragile per il Covid19 e la mia scuola mi a mandato a casa d'ufficio io vorrei sapere ma verrò pagato lo stipendio io lavoro solo io ho figli piccoli ringrazio anticipatamente di vero ❤️a chi mi risponderà subito grazie.
Rispondi Autore: michele solimano - likes: 0
12/08/2021 (19:49:03)
salve sono un autoferrotranviere,riconosciuto come paziente fragie dalla medicina legale immunosoppresso e faccio terapia salvavita,fino al 31/07/21potevamo rimanere a casa,con retribuzione equiparata a ricovero ospedaliero non intaccando la malata,o di una collocazione sostitutiva in prevenzione.oggi12/08/21cosa ce per le persone con le mie difficola,a tutele della salute?e che retibuzioni?so che forse la vostra risposta puo essere ti metti in malattia,ma per problemi di slute ho gia'sfruttato i 6 mesi che mi spettavano,quindi se mi metto in malattia faccio la fame e forse rischio anche il posto di lavoro? grazie per l'ascolto e spero di trovare una soluzione fino a quando non torna la normalita'.

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