Conversione del DL 48/2023: la montagna ha partorito il topolino
Prima al Senato e poi successivamente alla Camera dei deputati è stato approvato il disegno di legge di conversione, ancora in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Un decreto che, come ripetuto più volte sul nostro giornale, contiene un Capo II (Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) con varie modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Successivamente all’emanazione del DL, in funzione della necessaria conversione in legge, sono state fatte proposte ed emendamenti per modificare e migliorare quanto contenuto nel Capo II. E di questi emendamenti abbiamo parlato, ad esempio, attraverso un articolo dell’avvocato Dubini con riferimento alle proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Come è possibile verificare attraverso la lettura del disegno di legge (ddl) approvato – potete trovare il link in chiusura d’articolo – di tutte queste proposte si è tenuto poco conto. E le modifiche, rispetto a quanto contenuto originariamente nel decreto-legge, sono minime.
Cominciamo oggi a parlare delle mancate modifiche sul tema della nomina del medico competente attraverso un nuovo contributo del Prof. Adriano Ossicini - Medico del Lavoro e Medico Legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail – dal titolo “La montagna ha partorito il topolino…per l’ennesima volta, lasciando insoluto il ‘Comma 22’ del D.lgs 81/2008”.
E’ stato approvato definitivamente dalle camere l’articolo 14 del D.L. 48/2023; ci eravamo illusi che dopo 15 anni venisse sciolto il Comma 22[1] - legato alla correlazione tra art.2, 1 c. lett. h); art.18, 1 c., lett. a); art.25 1 c., lett. a), art. 29 1 c. , un circolo vizioso senza fine.
Purtroppo, ancora una volta non si è voluto vedere, ciò che è chiaro a tutti gli operatori della sicurezza, ma non solo, che il Medico Competente non può non essere al centro del sistema della tutela della salute del lavoratore, venendo nominato da subito per la partecipazione al Documento di valutazione dei rischi da cui deve scaturire come e cosa fare per la sorveglianza sanitaria.
Ci permettiamo di ricordare che nel gennaio 2008, quando il D.lgs. n.81/2008 era ancora in gestazione, la SIMLII, Presidente il Prof. Abbritti, lo scrivente allora membro del Direttivo della società, era stato rimesso un documento ai vari interlocutori del Governo, riportato anche nella relazione finale sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, che approvato dalla Commissione di inchiesta e resa pubblica con Delibera del 20 marzo 2008, u.s., ancora prima che uscisse il D.lgs 81/2008, in cui si segnalava e si suggeriva, come modifica all’art.18 questo passaggio “Il datore di lavoro nomina il medico competente ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria, da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa e ogniqualvolta venga individuata, all’esito della valutazione del rischio, quale misura specifica di prevenzione e protezione”.
Incredibilmente ciò non venne fatto e detto articolo uscì con la semplice dicitura che il datore di lavoro deve “…nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
Da allora più e più volte siamo tornati su detta tematica, in particolare proprio nell’aprile del 2008, epoca dell’approvazione e pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008, con un articolo dal titolo inequivoco “Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria nel nuovo testo unico sulla sicurezza: un’occasione persa“, sul sito del Medico Competente, segnalavamo tale problematica, ma non solo.
Poi nel 2012 sul sito “Prevention and research” altro contributo “Il tortuoso percorso del mc per sottoporre a “sorveglianza sanitaria” i lavoratori per i rischi non normati ma individuati dal DVR”, mettevamo in evidenza la complessità del lavoro del MC a fronte di articolato che, da una parte affermava che la valutazione da effettuare doveva evidenziare e riguardare tutti i rischi (Articolo 15 - Misure generali di tutela . 1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza...) ma dall’altra che la normativa insisteva, incredibilmente, invece solo sui rischi già definiti dal testo di legge.
Recentemente poi ritornati su detta tematica a seguito di una risposta sugli interpelli, da noi commentata nel aprile c.a., proprio su questo sito “ Salute e sicurezza sul lavoro: quando nominare il medico Competente” in cui si affermava che la risposta all’interpello 2/2023 presentata nell’articolo di PuntoSicuro “Interpello: la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria” era una non risposta in quanto, così scrivevamo “E’ veramente un ossimoro perché la norma prevede ESPLICITAMENTE che alla valutazione dei rischi deve collaborare il “Medico Competente” in quanto l’art.29 comma 1 recita che il Datore di lavoro deve svolgere detto compito in “…collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41” , che delimita la Sorveglianza sanitaria a determinati rischi anche se poi nel tempo, si vedano numerose sentenze della Cassazione in tal senso, non ci si può limitare ai rischi definiti esclusivamente dalla norma e nella risposta si afferma che “..il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi..”!
Come fa a collaborare alla stesura, come prevede esplicitamente la norma, se si aggiunge “se nominato”, come si concilia tutto ciò?
In ultimo alla luce del emanando D.L. n. 48/2023 che aveva suscitato, in molti, apprezzamento, con un articolo del maggio c.a. dal titolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione”, con il sottotitolo “La nomina del medico competente: il famoso comma 22 mai sciolto”, criticavamo aspramente l’articolato perché assolutamente non risolveva alla radice il problema lasciando ancora una volta un grave vuoto interpretativo.
Affermavamo con forza che la nuova formulazione dell’art.18 laddove si limitava ad aggiungere all’art.18 una piccola postilla che circoscriveva, ancora una volta, la discrezionalità della nomina affermando semplicemente che il Datore di lavoro doveva “..nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, non prevedeva invece la nomina diretta del medico competente “in primis” per la valutazione dei rischi!
Ciononostante eravamo però, tutto sommato fiduciosi, che finalmente dopo tre lustri si ponesse soluzione a tale incredibile situazione, in quanto eravamo venuti a conoscenza di due proposte di modifica/emendamento, una a livello del Senato, che avrebbe discusso dapprima il Decreto Legge ed un'altra da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa al Governo dopo l’emanazione del Decreto Legge n. 48/2023.
La prima, letta sugli atti del senato (proponenti Camusso, Zampa, Furlan, Zampito, Manca) che recitava “Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente ”a) all’articolo 18, comma 1 , lettera a), le parole . “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti “per la valutazione dei rischi di cui all’art.28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, e la seconda di analogo tenore, della Conferenza Stato Regioni in cui si chiedeva che l’articolo 18, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente: "nominare il medico competente per la collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla stessa valutazione dei rischi”.
Sulla cronistoria di quanto stava succedendo, e purtroppo ormai successo, è legge, non possiamo non citare tre interessanti articoli, su questo stesso sito, il primo articolo dell’Ing. G.Porreca, dal titolo “Sull’obbligo dellanomina del medico competente”, il secondo dell’ Avv. R. Dubini dal titolo “DL lavoro e sicurezza: proposte di modifica della Conferenza delle Regioni” ed il terzo della Dr.ssa A. Guardavilla dal titolo “ DL Lavoro: la nomina del medico competente quando richiesto dal DVR” che invitiamo, vivamente, a leggere perché in essi viene ben spiegata la contraddizione.
Ciò detto, ora non possiamo che prendere atto che il Parlamento ha ratificato il decreto così come era stato emesso, senza quella modifica significativa che tutti si aspettavano e cioè la nomina del medico competente, in primis, per la valutazione dei rischi, come tutti gli operatori del settore ma non solo si aspettavano e peroravano da tempo.
Affermo tutti per diversi motivi; la SIMLII, ora SIML, sin dal gennaio 2008 aveva scritto a diversi interlocutori istituzionali auspicando che la nomina del medico competente avvenisse “in primis” per la valutazione dei rischi, e poi per la sorveglianza sanitaria, vedi sopra, l’ANMA sostanzialmente la stessa cosa, così come CIIP.
Nell’aprile 2008 la Commissione del Senato sulle morti bianche e sull’andamento infortunistico, con deliberazione del 20 marzo 2008, pubblicata aprile 2008 u.s., in maniera puntuale effettuava la stessa considerazione aggiungendo che la nomina del medico competente per La valutazione dei rischi fa sì che essa “…risulterà arricchita dalla specifica competenza professionale del medico, cui spetta il giudizio ultimo sulla compatibilità tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori, e allo stesso tempo la sorveglianza sanitaria sarà utile non solo verso il singolo lavoratore ma contribuirà a mettere in luce rischi o danni precoci apportando contributi per ridurli o prevenirli.”, ma non venne ascoltata ed il Presidente, pressato durante l’audizione cui partecipai, si limitò ad affermare che “Non sempre quello che si propone viene accolto”.
Poi, come abbiamo visto, non si è dato seguito né alle proposte di modifica da parte di alcuni parlamentari, vedi sopra, ed anche del tutto ignorata la proposta di modifica della Conferenza Stato Regioni, in cui veniva ancora una volta valorizzato il ruolo del Medico Competente tanto che nella relazione illustrativa si legge, senza infingimenti che mancanza della nomina diretta del medico competente per la collaborazione - obbligatoria per legge - per la valutazione dei rischi significa il venir meno “dell’apporto diretto dell'unico soggetto esperto dei profili igienico-sanitari dei rischi da lavoro… in quanto alla luce di tale disposizione..”, se non modificata nel senso richiesto “… la valutazione dei rischi sarebbe comunque effettuata dal datore di lavoro solo con la collaborazione del RSPP ma senza la collaborazione del medico competente..” perché, ribadiamo noi, così come formulati i tre articoli di riferimento citati all’inizio non consentono una corretta procedura rimanendo valido il “Comma 22”.
Da una parte si legge che, art. 2, il datore di lavoro deve effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28” e che questa attività deve essere svolta dallo stesso Datore di lavoro, anche, con la collaborazione del medico competente, ma dall’altra che il Datore di lavoro deve “..nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi”, ma se la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in base alle risultanza del D.V.R. ed il medico Competente non è stato ancora nominato, così recita l’articolato, viene meno la partecipazione dello stesso al DVR e quale valore può avere detto DVR senza la partecipazione “obbligatoria” del medico competente? Che significato dare al fatto che il medico competente viene nominato solo dopo che dall’esito della valutazione dei rischi risulti necessaria la sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi cui non ha partecipato?
Abbiamo parlato, nelle nostre pubblicazioni dapprima di Comma 22, poi, ironicamente, “E’ nato prima l’uovo o la Gallina”, aggiungiamo il cosiddetto “Petitio principii” - circolo vizioso -ragionamento circolare in cui si dimostra una proposizione assumendo delle premesse che sono a loro volta conseguenze della stessa.
In pratica, dopo ben quindici anni, non è stata data, da parte del parlamento, la semplice soluzione da tutti suggerita e cioè che il medico competente deve essere nominato all’inizio di tutte le attività, di “prevenzione” di cui la valutazione dei rischi è sicuramente fondamentale e determinante per la miglior tutela del lavoratore.
Prof. Adriano Ossicini
Medico del Lavoro e Medico Legale
già Sovrintendente Medico Generale Inail
Scarica la normativa di riferimento:
[1] Il Comma 22 (titolo originale: Catch 22) di Joseph Heller Ed. Bompiani «Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato non è pazzo.»
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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0 | 30/06/2023 (08:40:31) |
Però pur essendo d'accordo con le osservazioni di carattere professionale, il problema è il "merito". Il problema non è cambiare l'art, 18, l'art. 25, etc..ilproblema è cambiare questa norma contenuta nell'art. 41: 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Se la sorveglianza sanitaria si effettuata nei casi previsti dalla normativa "vigente", non ci vuole "prima"la "nomina" del medico competente per dire cose ovvie: tipo: faccio movimentazione dei carichi (titolo VI) ho dei videoterminalisti (titolo VII), abbiamo rumore e vibrazioni prodotti da macchine/impiani (titolo VIII) uso delle sostanze chimiche (titolo IX)...Faccio davvero fatica a trovare delle "mansioni" in cui non sia richiesta la sorveglianza sanitaria..Insegnanti? Guardie giurate? Commessi? L'analisi delle mansioni condurrà Rspp durante la "prima fase" della valutazione dei rischi (qualora sia nuova) e durante la revisione della valutazione dei rischi a rendersi conto della necessità della sorveglianza sanitaria anche epr quelle mansioni che secondo la normativa vigente non ne necessitino. ma era cosi anche prima. Il rischio posturale ad esempio per quelle mansioni che non rientrano nella normativa vigente, quell dei titoli che ho citato prima, può condurre ad un'indagine di sorveglianza sanitaria? Ma certo che si..Ma ripeto era cosi anche prima, non ci voleva nemmeno il DL.48 per dirlo. L'abbiamo detto: la sorveglianza sanitaria, può estendersi "anche al di fuori dei casi previsti..." Va bene...Ma ripeto faccio davvero fatica a trovare delle mansioni che "adesso" siano escluse dalla sorveglianza sanitaria. Il 90% delle aziende hanno il medico competente..Nel mio caso e nel caso di tutti, tutti i colleghi che conosco, tutte le aziende hanno nominato il medico competente. Ci sono delle mansioni che restano "fuori" dalla sorveglianza? Le individuiamo e la facciamo. Davvero chi scrive certe cose, modificando le norme, non so..se ha mai fatto un salto in qualche azienda, non da visitatore o da stakeholder. Secondariamente ma non tanto: l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, non l'ha abolito (ancora) nessuno. Quindi un lavoratore potrebbe dire: in base a quale norma tu mi "sottoponi" alla sorveglinza sanitaria? Dove c'è scritto? Questo specie nelle visite "pre-assuntive" potrebbe portare qualche problemino-- |
Rispondi Autore: Adriano - likes: 0 | 30/06/2023 (10:21:02) |
Caro Giampiero, hai ragione sull'art.41, ma se leggi attentamente i diverdi lavoro si dice proprio quanto tu rilevi, infatti se era imperdonabile L'art.18 cosi com'era, lo è ancor di più se si lasvia invariato il testo... |
Rispondi Autore: dr. martino - likes: 1 | 30/06/2023 (15:57:44) |
Alla esternazione: "... Faccio davvero fatica a trovare delle "mansioni" in cui non sia richiesta la sorveglianza sanitaria" mi permetto di far notare che ve ne sono a iosa. Un esempio: di recente ho rifiutato una proposta di nomina a MC in una piccola azienda di servizi ove i dipendenti, operanti in mansioni impiegatizie, utilizzano il PC al massimo per un paio d'ore al giorno essendo occupati nella restante parte della giornata lavorativa a gestire scartoffie. Sono certo che quell'azienda avrà nel frattempo trovato un altro MC meno "scrupoloso", visto che, ormai da termpo, oltre alla categoria dei rischi normati e a quella dei rischi valutati, si è affermata in larga parte un'altra categoria di rischi: quella dei rischi inventati. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 30/06/2023 (16:24:30) |
In realtà non serve cambiare l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. I casi previsti dalla normativa vigente sono: 1) quelli normati (vdt, mmc, agenti chimici, fisici ecc.) e 2) quelli valutati di cui all'art. 18 comma 1 lett. c. Quindi il problema della persona professionalmente competente a valutare i rischi sanitari si pone e ha una sola soluzione: un medico del lavoro. Quanto al tema dei rischi inventati spero che carenza di medici competenti e deontologia professionale frenino questo malcostume che però, giova sottolinearlo, opera anche nel caso dei rischi normati. |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 1 | 30/06/2023 (18:51:07) |
Non sono un esperto delle problematiche del medico competente e ad ognuno le sue competenze. La nota del prof, Ossicini (con cui Aifos ha collaborato negli anni in cui era all'INAIL) riporta con chiarezza tutta la problematica. La mia osservazione però è quella che non si può andare avanti a spizzichi e bocconi. Tutta la problematica del medico competente non si può affrontare con modifiche di articoli e commi al D. Lgs. 81/2008. Sarebbe più utile che fosse insediato (alla luce del sole e non nelle segrete stanze) un gruppo di lavoro - e le persone capaci noin mancano - che revisionasse le parti del D.Lgs. 81/2008 riguardanti il medico competente e si scrivesse un nuovo testo, chiaro e preciso. E' fuori dubbio che in questi 20 anni abbiamo capito ed appreso tante cose, prima di tutto l'importanza del medico competente, ma non per gli adempimenti burocratici (che neppure si fanno bene: basta vedere cosa sono le riunioni periodiche ed il contributo del medico ai programmi di formazione?) ma per svolgere un ruolo serio sui luoghi di lavoro. |
Rispondi Autore: dg - likes: 0 | 01/07/2023 (16:27:06) |
...il medico competente nominato in ogni azienda per collaborare alla valutazione dei rischi. ...15 anni di attesa... Sarebbe possibile aspettare un'altra ventina d'anni, così faccio in tempo ad andare in pensione prima di vedere questa meraviglia? |
Rispondi Autore: Marco - likes: 0 | 05/07/2023 (19:31:40) |
Penso che l'intervento sull'art.41 anche se auspicabile è in parte superato in quanto ladfove si dice "sorveglianza sanitaria nei rischi del presente decreto" alla luce del fatto che l"art.18 del decreto cosi come modificato fa presente che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i rischi prevista dalla DVR. di fatto superando indirettamente il problema. |
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0 | 12/07/2023 (16:56:34) |
Mi chiedo: senza Medico Competente, posso applicare il metodo NIOSH (mmc), il metodo SNOOK&CIRIELLO (traino&spinta), il metodo INAIL (stress), posso contare le ore di lavoro dei miei videoterminalisti, posso valutare il rischio chimico con un dei tanti metodi che trovo in giro, posso misurare il livello di pressione sonora presente nei miei luoghi di lavoro, posso valutare la pericolosità delle mie attività nei confronti delle lavoratrici madri, posso verificare le condizioni microclimatiche dei miei ambienti di lavoro caldo-freddo con uno dei tanti metodi a disposizione, posso? Si, posso farlo SENZA Medico Competente. Lo faccio: c'è o non c'è rischio? Se c'è rischio, allora nomino il Medico Competente, il quale POI parteciperà all'aggiornamento della Valutazione dei Rischi. Se NON c'é rischio, non nomino il Medico Competente ed evito così una nomina ed un successivo immediato 'licenziamento'. Ma poi, perché devo ingaggiare un consulente esperto in medicina, se posso fare le cose bene anche da solo ? (vedi Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP). Non capisco dove stia il problema... Saluti Fausto Pane |