
Come tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori del settore portuale?

Roma, 17 Apr – I codici di condotta settoriali prodotti dall’Organizzazione internazionale del lavoro ( ILO) sono importanti strumenti di riferimento che stabiliscono principi e indicazioni utili per elaborare e attuare politiche, strategie, programmi, legislazione, occasioni di dialogo sociale in specifici settori economici o in aggregazioni di settori.
I codici di condotta settoriali, giuridicamente non vincolanti, si concentrano su questioni “che sono prioritarie per i governi, i datori di lavoro e i lavoratori” e “specificano i principi e i processi che potrebbero essere attuati per promuovere un lavoro decoroso in particolari contesti o luoghi di lavoro”.
A ricordarlo è un documento Inail, curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), che si sofferma sul settore portuale e che riporta la versione in lingua italiana dell’edizione inglese del Codice ILO 2016 (Safety and Health in ports an Ilo code of practice), pubblicata nel 2018.
Questo documento – intitolato “Salute e sicurezza porti. Codice Ilo di buone pratiche” e curato da Diego De Merich, Giulia Forte, Mauro Pellicci e Alessandro Di Pietro (Inail, Dimeila), Aris Capra e Alessandro Fiocco (Cgil - Sportello Sicurezza – Genova) - fornisce le raccomandazioni destinate ad avere un impatto positivo sulla riduzione dei pericoli e dei rischi, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulla produttività nel settore dei porti.
La pubblicazione è stata realizzata dall’Inail in collaborazione con Cgil di Genova, Camera del lavoro metropolitana di Genova e Federazione italiana lavoratori trasporti-Cgil.
Nel presentare il documento, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Le responsabilità per la sicurezza nei porti: i requisiti generali
- Le responsabilità per la sicurezza nei porti: i datori di lavoro portuali
- L’indice del documento Inail
Le responsabilità per la sicurezza nei porti: i requisiti generali
Nelle disposizioni generali (punto 2) del Codice ILO si parla di responsabilità.
Riguardo ai “Requisiti generali” si segnala che la sicurezza e la salute in ambito portuale “sono responsabilità di tutti coloro che si occupano direttamente o indirettamente del lavoro nei porti e di coloro che devono cooperare per sviluppare sistemi di lavoro sani e sicuri, garantendo che questi siano messi in pratica”. E l’introduzione di nuove idee e concetti nella movimentazione delle merci, “prevede che si presti particolare attenzione alle esigenze di salute e di sicurezza dei lavoratori portuali”.
In particolare, le leggi o i regolamenti nazionali “devono individuare i responsabili per l’applicazione ed il rispetto di quanto più oltre indicato, concernente le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siano tali figure a seconda dei casi datori di lavoro, armatori, comandanti di navi o altro:
- fornire e mantenere luoghi di lavoro, attrezzature e metodi di lavoro sicuri e privi di rischi per la salute;
- fornire e mantenere sicuri i mezzi di accesso ai luoghi di lavoro;
- fornire l’informazione, la formazione e la supervisione necessarie a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o di danni alla salute derivanti dalla loro attività e garantire la partecipazione dei lavoratori allo sviluppo di programmi di formazione;
- fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI), indumenti protettivi e qualsiasi dispositivo di salvataggio ragionevolmente necessario, qualora non sia possibile fornire con altri mezzi un’adeguata protezione contro incidenti o danni alla salute;
- fornire e mantenere strutture di pronto soccorso e di recupero adeguate e munite di personale addestrato;
- sviluppare e decretare procedure adeguate a far fronte alle situazioni di emergenza che possono verificarsi nel porto”.
Le responsabilità per la sicurezza nei porti: i datori di lavoro portuali
Il codice si sofferma, per quanto riguarda le responsabilità, sui datori di lavoro portuali.
Si indica che i datori di lavoro portuali “devono:
- definire per iscritto la politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i programmi e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione;
- definire le varie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i livelli di responsabilità e di autorità di manager, dirigenti, autorità di vigilanza, lavoratori portuali e degli altri soggetti, e comunicarli con chiarezza a tutti i lavoratori portuali, i visitatori e, a seconda dei casi, ad ogni altra persona che lavori nei porti;
- garantire che i lavoratori portuali e i loro rappresentanti siano consultati e partecipino pienamente all’attuazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- definire i necessari requisiti di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori e istituire una formazione gratuita, che deve avvenire, se possibile, durante l’orario di lavoro, per garantire che tutti i dirigenti, i supervisori, i lavoratori portuali e i loro rappresentanti siano in grado di svolgere i loro compiti in materia di sicurezza e di salute;
- garantire che i lavoratori portuali dispongano di informazioni sufficienti, in una forma e in una lingua a loro comprensibili, sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sulle modalità per il loro controllo, compresi le disposizioni di emergenza;
- stabilire e mantenere adeguate modalità di documentazione e di comunicazione;
- identificare i pericoli e valutare i rischi, controllandoli conformemente alle regole di seguito descritte;
- agire sulla base delle informazioni fornite dai lavoratori portuali o da altri lavoratori, in merito a qualsiasi pratica di lavoro non sicura, pericolosa o illegale;
- organizzare procedure di pronto soccorso e prevenzione e di programmazione operativa in risposta alle emergenze;
- garantire il rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di ditte in appalto e subappalto che lavorano nei porti;
- sviluppare, stabilire e riesaminare le procedure per monitorare, misurare e registrare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto dei risultati delle indagini sugli infortuni sul lavoro, su malattie ed eventi pericolosi, verificare e revisionare inoltre la conformità del proprio sistema in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- identificare e implementare azioni preventive e correttive e opportunità di miglioramento continuo”.
Inoltre i datori di lavoro portuali “devono adottare le disposizioni necessarie per prevedere una supervisione adeguata e competente del lavoro e dei metodi di lavoro”. E se “non svolgono essi stessi lavori portuali, devono cooperare con gli organismi e i lavoratori che li eseguono al fine di garantire che le misure prescritte in materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiano un effetto appropriato”.
Ogniqualvolta – continua il documento - due o più datori di lavoro svolgano attività simultaneamente nello stesso luogo di lavoro, “devono collaborare al fine di rispettare le misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro prescritte, ferma restando la responsabilità di ciascun datore di lavoro per la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori. In circostanze appropriate, l’Autorità competente deve prescrivere procedure di lavoro per tale collaborazione”.
Segnaliamo, infine, che, per quanto riguarda il tema delle responsabilità, il codice si sofferma anche su altri ruoli e figure:
- autorità competente
- appaltatori e fornitori di manodopera o servizi
- management
- supervisori aziendali
- lavoratori portuali
- ufficiali di bordo
- lavoratori autonomi
- consulenti per la sicurezza e la salute
- altre persone al lavoro
- passeggeri e altre persone non lavoratori.
L’indice del documento Inail
Riportiamo, in conclusione, l’indice del documento Inail “Salute e sicurezza porti. Codice Ilo di buone pratiche” che vi invitiamo a visionare integralmente.
Elenco delle abbreviazioni
1. SCOPO, INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1.1 SCOPO E APPLICAZIONE
1.2 INTRODUZIONE
1.2.1 Una panoramica generale dell’industria portuale
1.2.2 Motivi della pubblicazione di questo Codice
1.3 SCOPI
1.4 DONNE CHE LAVORANO NEI PORTI
1.5 INNOVAZIONI NEI PORTI
1.6 DEFINIZIONI
2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 RESPONSABILITÀ
2.1.1 Requisiti generali
2.1.2 Autorità competente
2.1.3 Datori di lavoro portuali
2.1.4 Appaltatori e fornitori di manodopera o servizi
2.1.5 Management
2.1.6 Supervisori aziendali
2.1.7 Lavoratori portuali
2.1.8 Ufficiali di bordo
2.1.9 Lavoratori autonomi
2.1.10 Consulenti per la sicurezza e la salute
2.1.11 Altre persone al lavoro
2.1.12 Passeggeri e altre persone non lavoratori
2.2 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2.2.1 Progettazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
2.2.2 Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio
2.2.3 Pianificazione e attuazione dei controlli
2.2.4 Gerarchia dei controlli
2.2.5 Monitoraggio, valutazione e miglioramento
2.3 ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2.3.1 Organizzazione per la sicurezza e la salute nei porti
2.3.2 Comitati per la sicurezza e la salute
2.3.3 Rappresentanti per la sicurezza e la salute
2.4 SEGNALAZIONE E INDAGINE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2.4.1 Reportistica interna
2.4.2 Segnalazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2.4.3 Investigazione
2.5 SELEZIONE E FORMAZIONE
2.5.1 Selezione dei lavoratori portuali
2.5.2 Esigenze di formazione
2.5.3 Formazione generale introduttiva
2.5.4 Formazione specifica per il lavoro
2.5.5 Metodi formativi
2.5.6 Valutazione della formazione
2.6 INFORMAZIONE PER I LAVORATORI PORTUALI
2.7 STRUTTURE SPECIALI PER PERSONE DISABILI
3. INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE PORTUALI
3.1 DISPOSIZIONI GENERALI
3.1.1 Separazione delle persone dai veicoli
3.1.2 Pavimentazione delle aree portuali
3.1.3 Illuminazione
3.1.4 Misure di prevenzione antincendio
3.1.4.1 Requisiti generali
3.1.4.2 Misure di protezione antincendio
3.1.4.3 Sistemi di allarme antincendio
3.1.4.4 Attrezzature antincendio
3.1.5 Mezzi di evacuazione in caso di incendio
3.2 VIE DI TRAFFICO
3.2.1 Strade
3.2.2 Passaggi pedonali
3.2.3 Altre questioni
3.3 AREE DI MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
3.3.1 Planimetrie
3.3.2 Protezione dei bordi
3.3.3 Protezione del ciglio banchina
3.3.4 Recinzioni di protezione
3.3.5 Scale di banchina
3.3.6 Attrezzature di salvataggio
3.4 MEZZI DI ACCESSO ALLE NAVI
3.4.1 Requisiti generali
3.4.2 Rampe di terra e passerelle passeggeri
3.4.3 Pontili
3.4.4 Gradini e scale
3.4.5 Scale di banchina
3.5 ACCESSO AGLI EDIFICI, ALLE STRUTTURE E AGLI IMPIANTI DEI TERMINAL
3.5.1 Requisiti generali
3.5.2 Scale e gradini
3.5.3 Scale fisse e passaggi pedonali
3.5.4 Scale portatili
3.5.5 Scale di corda
3.5.6 Ascensori
3.6 MACCHINARI E ATTREZZATURE TERMINALI
3.6.1 Requisiti generali
3.6.2 Attrezzature mobili
3.6.2.1 Veicoli operanti esclusivamente all’interno delle aree portuali
3.6.2.2 Installazione di monitor sui veicoli
3.6.2.3 Semirimorchi
3.6.2.5 Colli d’oca (cigni)
3.6.2.6 Rimorchi e casse mobili
3.6.2.7 Carrelli manuali e transpallet
3.6.2.8 Piattaforme di carico
3.6.2.9 Gabbie di accesso o di rizzaggio
3.6.3 Nastri trasportatori
3.6.4 Apparecchiature elettriche
3.6.5 Utensili manuali
3.6.6 Macchinari
3.6.7 Colonne d’alaggio e bitte di ormeggio
3.6.8 Impianti per la telonatura dei veicoli
3.6.9 Altre attrezzature
3.7 TERMINALI MERCI ALLA RINFUSA
3.7.1 Prodotti solidi sfusi
3.7.2 Liquidi e gas alla rinfusa
3.8 TERMINAL CONTAINER
3.8.1 Definizioni
3.8.2 Requisiti generali
3.8.3 Segregazione
3.8.4 Servizi di accoglienza
3.8.5 Sale di controllo
3.8.6 Griglie di scambio
3.8.7 Aree di stoccaggio di container refrigerati (reefer)
3.9 TERMINAL PASSEGGERI
3.10 TERMINALI RO-RO (ROLL-ON-ROLL-OFF)
3.11 DEPOSITI E CAPANNONI PER MERCI IN TRANSITO
3.12 GATE E UFFICI DI BANCHINA
3.12.1 Gate
3.12.2 Uffici banchina
3.13 FERROVIE PORTUALI
3.14 NAVI APPOGGIO E SCIALUPPE
4. APPARECCHI E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
4.1 REQUISITI DI BASE
4.1.1 Requisiti generali
4.1.2 Freni
4.1.3 Alimentazione elettrica
4.1.4 Carico di lavoro sicuro
4.1.5 Controlli
4.1.6 Dispositivi di limitazione
4.1.7 Lubrificazione
4.1.8 Cabina operatore
4.1.9 Contrappeso
4.1.10 Anello girevole
4.1.11 Pneumatici
4.1.12 Mezzi di accesso
4.1.13 Tamburi, per verricelli e funi, cavi e ancoraggi
4.1.14 Manutenzione
4.2 COLLAUDO, ESAME APPROFONDITO, MARCATURA E ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI E DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
4.2.1 Introduzione
4.2.2 Operazioni di collaudo degli apparecchi di sollevamento
4.2.3 Collaudo degli accessori di sollevamento
4.2.4 Esame approfondito
4.2.5 Rapporti di prova e di esame, registri e certificati
4.2.6 Marcatura
4.2.7 Ispezione
4.3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
4.3.1 Apparecchi di sollevamento delle navi
4.3.2 Gru portuali
4.3.3 Carrelli elevatori
4.4 ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
4.4.1 Requisiti generali
4.4.2 Catene e braghe di catena
4.4.3 Funi e braghe metalliche
4.4.4 Funi e braghe in fibra
4.4.5 Bozzelli
4.5 DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO CHE SONO PARTE INTEGRANTE DI UN CARICO
4.5.1 Requisiti generali
4.5.2 Container flessibili intermedi per trasporto alla rinfusa (FIBC)
4.5.3 Bancali
5. USO SICURO DI APPARECCHI E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
5.1 REQUISITI DI BASE
5.1.1 Requisiti generali
5.1.2 Pianificazione e controllo delle operazioni di sollevamento
5.1.3 Formazione
5.1.4 Ispezione
5.1.4.1 Requisiti generali di ispezione
5.1.4.2 Controlli giornalieri
5.1.4.3 Controlli settimanali
5.1.4.4 Bozzelli
5.1.4.5 Attrezzature non regolarmente utilizzate
5.1.5 Condizioni meteorologiche
5.2 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
5.2.1 Requisiti generali
5.2.1.1 Uso sicuro
5.2.1.2 Cura e manutenzione delle funi metalliche
5.2.2 Apparecchi di sollevamento delle navi
5.2.2.1 Alberi di carico delle navi
5.2.2.2 Uso di bighi accoppiati (sistema di imbarco/sbarco all’americana)
5.2.2.3 Montacarichi navali
5.2.2.4 Apparecchi mobili di sollevamento di bordo
5.2.2.5 Gru installate temporaneamente sulle navi
5.2.3 Gru portuali
5.2.4 Carrelli elevatori
5.2.4.1 Requisiti generali
5.2.4.2 Uso sicuro
5.2.4.3 Batterie
5.2.4.4 Carrelli a braccio telescopico
5.2.4.5 Carrelli elevatori a forche per carico laterale
5.2.4.6 Carrelli transpallet spinti manualmente
5.2.5 Altri apparecchi di sollevamento
5.2.6 Utilizzo di più di un apparecchio di sollevamento per il sollevamento dei carichi
5.3 ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
5.3.1 Carico di utilizzazione ammissibile
5.3.2 Uso sicuro
5.3.3 Funi e braghe
5.3.3.1 Utilizzo
5.3.3.2 Deposito e manutenzione
5.3.3.3 Rimozione dall’uso
5.3.4 Altri accessori di sollevamento
5.4 SEGNALATORI
6. OPERAZIONI A TERRA
6.1 DISPOSIZIONI GENERALI
6.1.1 Requisiti generali
6.1.2 Modalità di accesso
6.1.3 Manutenzione e pulizia
6.1.4 Movimentazione manuale dei carichi
6.1.5 Merci in transito
6.1.6 Manutenzione operativa
6.1.7 Lavori a caldo
6.1.8 Uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)
6.2 IMBALLAGGIO DELLE MERCI
6.3 OPERAZIONI CON I CONTAINER
6.3.1 Controllo delle operazioni di container
6.3.1.1 Requisiti generali
6.3.1.2 Terminal container automatizzato (ACT)
6.3.1.3 Operazioni di interscambio con gru a cavaliere
6.3.1.4 Operazioni di interscambio utilizzando RMG e RTG
6.3.1.5 Ingresso alle aree di stoccaggio
6.3.1.6 Procedure di emergenza
6.3.2 Aree di stoccaggio dei container
6.3.3 Movimentazione e sollevamento container
6.3.4 Cambio degli spreader
6.3.5 Accesso al tetto dei container
6.3.6 Operazioni svolte all'interno dei container
6.3.6.1 Apertura container
6.3.6.2 Controlli doganali
6.3.6.3 Riempimento e svuotamento di container e di altre unità di trasporto carichi
6.3.6.4 Pulizia dei container
6.3.7 Riparazioni dei container in transito
6.4 NASTRI TRASPORTATORI
6.5 MATERIALE ELETTRICO
6.6 PRODOTTI FORESTALI
6.6.1 Requisiti generali
6.6.2 Immagazzinamento
6.6.3 Movimentazione dei prodotti forestali
6.7 GATE E RECEPTION
6.8 OPERAZIONI GENERICHE DI CARICO
6.9 MACCHINARI (GENERALE)
6.10 MACCHINARI MOBILI (GENERALE)
6.10.1 Requisiti generali
6.10.2 Veicoli per spostamenti interni
6.10.3 Operazioni di rimorchio
6.10.4 Cavalletti
6.10.5 Semirimorchi a collo d'oca
6.10.6 Rimorchi a telaio ribassato
6.10.7 Casse mobili
6.10.8 Parcheggio
6.10.9 Rifornimento di carburante
6.11 CARICHI LIQUIDI ALLA RINFUSA
6.12 TRONCHI D’ALBERO
6.13 OPERAZIONI DI ORMEGGIO
6.14 MOVIMENTAZIONE DI BANCALI
6.15 TERMINAL PASSEGGERI
6.16 OPERAZIONI FERROVIARIE
6.16.1 Requisiti generali
6.16.2 Carico e scarico di vagoni ferroviari
6.16.3 Vagoni ferroviari in movimento
6.17 OPERAZIONI ROLL-ON-ROLL-OFF (RO-RO)
6.18 MOVIMENTAZIONE DI ROTTAMI METALLICI
6.19 CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA
6.20 ACCATASTAMENTO E STIVAGGIO DI MERCI
6.21 PRODOTTI IN ACCIAIO E DI ALTRI METALLI
6.21.1 Requisiti generali
6.21.2 Immagazzinamento
6.21.3 Movimentazione
6.22 VEICOLI COMMERCIALI
6.23 REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO
6.24 MAGAZZINI MERCI E CAPANNONI PER MERCI IN TRANSITO
6.25 SPAZI CONFINATI
6.25.1 Requisiti generali
6.25.2 Pericoli e precauzioni
7. OPERAZIONI A BORDO
7.1 DISPOSIZIONI GENERALI
7.2 ACCESSO ALLE NAVI
7.2.1 Requisiti generali
7.2.2 Scalandroni
7.2.3 Passerelle di sbarco
7.2.4 Scale portatili
7.2.5 Biscagline
7.2.6 Scala di murata
7.2.7 Accesso ai ponti delle navi portarinfuse e di altre grandi navi
7.2.8 Accesso a chiatte e altre piccole navi
7.2.9 Accesso a navi ro-ro
7.2.10 Accesso da nave a nave
7.2.11 Accesso dal mare
7.3 ACCESSO A BORDO DELLE NAVI
7.3.1 Requisiti generali
7.3.2 Accesso alle stive
7.3.3 Accesso al carico sul ponte di coperta
7.4 BOCCAPORTI
7.4.1 Chiusure dei boccaporti
7.4.2 Movimentazione dei portelli dei boccaporti
7.4.3 Impilamento in sicurezza dei portelli dei boccaporti
7.4.4 Protezione dei boccaporti
7.5 OPERAZIONI NELLE STIVE
7.5.1 Requisiti generali
7.5.2 Procedure di lavoro
7.6 OPERAZIONI SUL PONTE
7.6.1 Requisiti generali
7.6.2 Rizzaggio e assicurazione del carico
7.7 DESTABILIZZAZIONE DEL CARICO
7.8 NAVI PORTACONTAINER
7.8.1 Requisiti generali
7.8.2 Operazioni in coperta
7.8.3 Operazioni sulla parte superiore del container
7.9 NAVI RO-RO
7.9.1 Requisiti generali
7.9.2 Spostamenti dei veicoli
7.9.3 Transito dei passeggeri
7.9.4 Operazioni di ancoraggio del veicolo
7.9.5 Montacarichi
7.10 NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI ALLA RINFUSA
7.11 LAVORI A CALDO
8. MERCI PERICOLOSE
8.1 MERCI PERICOLOSE IMBALLATE
8.1.1 Requisiti generali
8.1.2 Disposizioni internazionali
8.1.3 Classificazione delle Nazioni unite
8.1.4 Codice IMDG
8.1.5 Controllo delle merci pericolose imballate
8.2 CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA
8.3 LIQUIDI E GAS ALLA RINFUSA
8.4 PRECAUZIONI OPERATIVE
8.4.1 Requisiti generali
8.4.2 Formazione
8.4.3 Controllo dell’ingresso e della presenza
8.4.4 Notifica di merci pericolose
8.4.5 Controllo delle informazioni
8.4.6 Movimentazione e stivaggio
8.4.7 Disposizioni di emergenza nell’area portuale
8.4.8 Disposizioni particolari
8.4.9 Lavori di riparazione e manutenzione
9. SALUTE
9.1 RISCHI PER LA SALUTE
9.1.1 Requisiti generali
9.1.2 Merci pericolose e fumigazione
9.1.3 Carichi di merci polverulente
9.1.4 Merci di altre tipologie
9.1.5 Rumore
9.1.6 Fatica
9.1.7 Emissioni
9.1.8 Vibrazioni
9.1.9 Situazioni particolari
9.1.10 Altri aspetti sulla salute
9.1.11 Ergonomia
9.2 MALATTIE TRASMISSIBILI
9.2.1 Principi generali
9.2.2 HIV e AIDS
9.2.3 Altre malattie
9.3 SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO
9.3.1 Principi generali
9.3.2 Addetti al primo soccorso
9.3.3 Personale addetto ai servizi sanitari aziendali
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
10.1 REQUISITI GENERALI
10.2 SELEZIONE DEI DPI
10.3 USO DI DPI
10.4 CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI DPI
11. STRUTTURE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE
11.1 DISPOSIZIONI GENERALI
11.2 SERVIZI IGIENICI
11.3 LOCALI DOCCIA E LAVABI
11.4 SPOGLIATOI
11.5 ACQUA POTABILE
11.6 MENSE
11.7 UFFICI DI AVVIAMENTO AL LAVORO E SALE D’ATTESA
12. MISURE DI EMERGENZA
12.1 MISURE DI EMERGENZA A TERRA E A BORDO
12.1.1 Requisiti generali
12.1.2 Infortuni e malattie
12.1.3 Soccorso
12.1.4 Danni materiali
12.1.5 Incendio
12.1.6 Fuoriuscita dai carichi
12.1.7 Cadute in acqua
12.1.8 Interruzione dei servizi
12.1.9 Condizioni meteorologiche avverse e altri pericoli naturali
12.1.10 Impianti a rischio di incidente rilevante
12.2 PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA
12.2.1 Requisiti generali
12.2.2 Campo di applicazione
12.2.3 Responsabilità
12.2.4 Collegamenti
12.2.5 Piani di emergenza
12.2.5.1 Requisiti generali
12.2.5.2 Personale essenziale
12.2.5.3 Ruoli
12.2.5.4 Centro operativo di controllo delle emergenze
12.2.5.5 Pubblicazioni, esercitazioni e revisioni
12.3 ATTREZZATURE DI EMERGENZA
13. ALTRE QUESTIONI RILEVANTI
13.1 AMBIENTE
13.1.1 Requisiti generali
13.1.2 Sistemi di gestione ambientale
13.1.3 Aspetti ambientali delle operazioni portuali
13.1.4 Precauzioni
13.2 SICUREZZA (SECURITY)
REFERENZE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (ILO)
CODICI DI BUONE PRATICHE O LINEE GUIDA ILO
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LA STANDARDIZZAZIONE (ISO)
ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE (IMO)
APPENDICE A
APPENDICE B
APPENDICE C
APPENDICE D
APPENDICE E
APPENDICE F
APPENDICE G
APPENDICE H
APPENDICE I
APPENDICE J
GLOSSARIO
SICUREZZA E SALUTE NEI PORTI
Tiziano Menduto
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Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Salute e sicurezza porti. Codice Ilo di buone pratiche”, a cura di Diego De Merich, Giulia Forte, Mauro Pellicci e Alessandro Di Pietro (Inail, Dimeila), Aris Capra e Alessandro Fiocco (Cgil - Sportello Sicurezza – Genova) - versione in lingua italiana dell’edizione inglese del Codice ILO 2016 “Safety and Health in ports an Ilo code of practice” - edizione 2025 (formato PDF, 8.59 MB).
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