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Impresa affidataria non esecutrice nei lavori privati: POS sì o no?

Impresa affidataria non esecutrice nei lavori privati: POS sì o no?
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: POS, PSC, PSS

06/10/2016

L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare due differenti punti di vista riguardo l’obbligo o meno di redazione del POS nel caso di appalti privati di lavori eseguiti da un’impresa “affidataria” ma non esecutrice. Di Carmelo G. Catanoso.


Negli ultimi tempi sono apparsi diversi contributi sugli obblighi dell’impresa affidataria riguardo quale debba essere il ruolo della stessa, mediante la propria organizzazione, nella gestione della sicurezza in cantiere.

Come noto, l’impresa affidataria è definita (art. 89 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008) come:

<<impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione>>.

 

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L’ impresa affidataria, qualora esegua l’intera opera appaltata o solo parte di essa, assume anche il ruolo d’impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D. Lgs. n° 81/2008 come:

<<impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali>>.

 

Come previsto dall’art. 90 comma 9, lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, <<deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII[1]>>.

 

L’allegato XVII p. 01, 1 e 3, prevede che:

<<01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.>>.

<<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.>>.

<<3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.>>.

 

Il Piano Operativo di Sicurezza ( POS), come definito all’art. 89 comma 1, lett. h) del D. Lgs. n° 81/2008, è il <<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del citato decreto ed i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.>>.

 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi dell’art. 96, è destinatario degli obblighi dell’art. 97 del decreto che prevede:

<< 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.>>.

 

Dalla disamina dei contenuti degli articoli citati, appare evidente che vi siano non pochi punti che necessitano di chiarimenti. Tant’è vero che l’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) aveva inoltrato un’istanza d’interpello[2] per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. Nel quesito si chiedevano chiarimenti riguardo i seguenti punti:

<<1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - cosi come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;

2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;

3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;

4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. >>.

 

Nel seguito di questo contributo si commenteranno le risposte al citato Interpello e tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, si proverà:

  • capire se sussista o meno  l’obbligo di redazione del POS da parte di un’impresa affidataria ma non esecutrice nei casi di appalti privati di lavori e
  • comprendere quali siano le concrete ricadute di una tale situazione sul livello di sicurezza e tutela della salute derivanti dalla presenza nei cantieri di imprese affidatarie non esecutrici.

 

Entrando nel merito della questione, abbiamo l’art. 96 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 che prevede che <<I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:….redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).>>.

Coloro che sostengono che sussista l’obbligo della redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, affermano che se il legislatore avesse voluto escludere l’obbligo di redazione del POS da parte di questa particolare tipologia di imprese, si sarebbe limitato a scrivere solamente << I datori di lavoro delle imprese esecutrici…>>.

 

Chi sostiene il contrario obietta che il legislatore non ha fatto altro che immaginare una normale situazione di cantiere dove l’impresa affidataria che ha stipulato il contratto d’appalto con il committente, subappalta parte dei lavori (e non tutti) ad altre imprese (esecutrici). Inoltre, se il legislatore avesse voluto prevedere l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, non si sarebbe limitato a citare, nella definizione del POS (art. 89 comma 1, lett. h)), solo le imprese esecutrici ma avrebbe aggiunto anche le affidatarie, cosa che invece, non ha fatto. Inoltre, non eseguendo alcunché, l’impresa affidataria non esecutrice potrà essere sanzionata solo per non aver adempiuto agli obblighi del comma 1 dell’art. 97 e non certo agli obblighi dell’art. 96 comma 1, lettere da a) ad f), visto che in concreto questi possono essere attuati solo dalle imprese esecutrici che operano effettivamente in cantiere.

 

In merito alle risposte fornite dall’Interpello n° 13/2014, chi sostiene che sussista l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, ritiene che la Commissione Interpelli si sia limitata a dire: 1) che in uno stesso cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie; 2) che l’impresa affidataria può anche non essere impresa esecutrice; 3) quali debbano essere le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale; 4) quali debbano essere i parametri da tenere presenti per definire modalità e frequenza delle attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Non avendo espressamente escluso l’obbligo di redazione del POS, esso deve essere redatto anche dalle imprese affidatarie non esecutrici. Inoltre, il citato Interpello prevede che <<nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008>>.

 

Chi sostiene che l’impresa affidataria non esecutrice non debba redigere il POS, ribalta la questione affermando che visti tutti gli obblighi citati nella risposta all’Interpello, se la commissione avesse inteso come vigente tale obbligo lo avrebbe citato certamente. Invece, ciò non è stato fatto e addirittura, quando la commissione ha risposto al quesito n. 3, ha evidenziato che <<Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” - così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare>>. Pertanto, a cosa servirebbe un POS quando all’impresa affidataria non esecutrice non si chiede, tra l’altro, la disponibilità di proprie risorse umane per eseguire l’opera? A cosa servirebbe un POS, visto che questo documento riguarda il governo dei rischi propri durante l’esecuzione dei lavori affidati e questi sono invece tutti eseguiti dalle imprese esecutrici che devono redigere il loro specifico POS? Se l’affidataria non esecutrice redigesse un POS con dentro le lavorazioni eseguite da imprese esecutrici in subappalto, inserisse procedure complementari e di dettaglio per l’esecuzione dei lavori, ecc, violerebbe l'autonomia del subappaltatore che come noto è fondamentale per parlare di vero appalto (subappalto); inoltre, così facendo, ci si troverebbe ad effettuare un'ingerenza che snaturerebbe il subappalto stesso facendo divenire il subappaltatore un mero esecutore di ordini e direttive dell’impresa affidataria non esecutrice; cosa che, in caso di grave infortunio, potrebbe costituire nesso di causalità efficiente con l’evento avvenuto. Poi quale verifica di congruenza con i POS delle imprese esecutrici potrebbe fare l’impresa affidataria non esecutrice, visto che è la stessa affidataria a redigere un POS che comprende tutte le lavorazioni (anche se poi non ne eseguirà nessuna), ivi comprese quelle delle imprese esecutrici e ciò con buona pace dell’autonomia di quest’ultime?

 

In riferimento all’obbligo previsto a carico del datore di lavoro dell’ impresa affidataria dall’art. 97 comma 1 che richiede la <<verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento>>, i sostenitori dell’obbligo di redazione del POS ritengono che dovendo essere presente in cantiere il/i soggetto/i per assolvere gli obblighi dell’art. 97, questo documento dovrà  prendere in considerazione i rischi a cui costoro sono esposti e le relative misure di prevenzione e protezione.

 

Chi sostiene il contrario, afferma che le attività svolte dal personale dell’impresa affidataria non esecutrice ed incaricato solo della verifica di quanto previsto all’art. 97, non sono “lavori edili o d’ingegneria civile” e le garanzie per la tutela della salute e la sicurezza di queste figure possono tranquillamente essere previste all’interno del DVR che, a prescindere dal POS, deve essere sempre redatto per quanto riguarda l'attività dell'impresa in generale (vedi art. 17, 28 e allegato XVII p.1/b). In questo DVR devono essere evidenziati i rischi presenti nell'espletamento delle mansioni del personale dell’impresa incaricato di adempiere agli obblighi  dell'art. 97 e le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Se passasse la tesi che qualunque azienda che entra in cantiere (e non esecutrice di lavori edili o d’ingegneria civile) debba redigere il POS, perché ha proprio personale esposto ai rischi tipici in esso presenti, allora si dovrebbe chiedere il POS, ad esempio, all’azienda del postino (Poste Italiane) visto che questi è un lavoratore dipendente che recapita la posta nell’ufficio dell’impresa all’interno del cantiere, al datore di lavoro della società d’ingegneria di cui sono dipendenti il direttore dei lavori e il CSE e così via.

 

Sempre coloro che sostengono l’obbligo di redazione del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, citano come elemento a favore della propria tesi l’art. 97 comma 3, lett. b) dove il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve <<verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione>>, sostenendo che quest’obbligo non potrebbe essere attuato se il datore di lavoro dell’impresa affidataria non esecutrice non redigesse prima il proprio POS.

 

Chi sostiene il contrario obietta facendo riferimento a quanto detto prima e cioè al fatto che il legislatore ha immaginato la classica situazione di un’affidataria che subappalta soloparte dei lavori e che il problema concreto è quello di quali debbano essere i contenuti del POS dell’impresa affidataria non esecutrice, visto che questa non realizza alcunché. Poi quale verifica di congruenza tra POS potrebbe essere concretamente effettuata visto che tutte le lavorazioni sono eseguite dalle imprese esecutrici?

 

Un’altra tesi portata a supporto dell’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, è che il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati per PSC, POS, PSS e FO, prevede espressamente, nel modello di POS, il riferimento a questa tipologia d’impresa nell’intestazione relativa ai “Dati Identificativi dell’impresa”.

La tesi opposta, invece, sostiene che se il legislatore ha espressamente previsto che, agli effetti delle disposizioni del Capo I, il piano operativo di sicurezza è il <<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato ….>, basta tenere conto dell’art. 12 delle Preleggi riguardo l’interpretazione della legge [3] e della gerarchia delle fonti, dove il citato decreto interministeriale è di rango inferiore rispetto il D. Lgs. n° 81/2008 con la conseguenza che è quest’ultimo a prevalere. Inoltre, gli stessi modelli proposti dallo stesso D.I. 9 settembre 2014 non possono essere realmente considerati come modelli semplificati ma solo standardizzati, in quanto il D. Lgs. n° 81/2008 prevede agli allegati XV e XVI i contenuti minimi del PSC, del POS, del PSS e del FO e che, sempre per la gerarchia delle fonti, sono contenuti che non possono essere derogati. Infine, andando sul concreto, un’impresa affidataria non esecutrice, pur volendo redigere un POS utilizzando il modello semplificato, cosa potrebbe scrivere? Prendendo a riferimento i paragrafi del modello semplificato, oltre alla “Identificazione e descrizione dell’opera”, ai “Dati identificativi dell’impresa” ed al “Personale incaricato dell’assolvimento degli obblighi dell’art. 97”, non c’è null’altro di significativo da prevedere per lo specifico cantiere in quanto l’impresa affidataria non esecutrice non esegue nulla e non ha personale addetto alla concreta esecuzione dell’opera.

 

Sempre riguardo all’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa affidataria non esecutrice, chi sostiene tale tesi, consiglia di redigere un POS con contenuti ridotti come previsto per le imprese familiari ed evidenziato nell’ Interpello n° 3/2015.

Chi la pensa diversamente, rammenta che l’impresa familiare è un’impresa che comunque esegue lavori ed è quindi gravata degli obblighi conseguenti anche se nel POS, vista la particolare natura dell’impresa e gli obblighi previsti dall’art. 21 del D. Lgs. n° 81/2008, non possono essere indicati i nominativi del RSPP, degli addetti al primo soccorso, ecc..

 

Infine va fatta un’ultima riflessione.

Se il POS dell’impresa affidataria non esecutrice non contiene quanto previsto dall’allegato XV che, come detto prima sono contenuti minimi inderogabili, come può questo POS essere ritenuto idoneo da un CSE ai fini dell’assolvimento degli obblighi posti a suo carico dall’art. 92 comma 1 lettera b) del decreto?

 

Dalla disamina della questione, appare evidente che il legislatore non ha certo brillato per chiarezza e coerenza tra le varie disposizioni di legge.

 

Non si può negare che esistano imprese affidatarie, ben strutturate in termini di organizzazione e risorse umane e materiali e che per un proprio valido motivo decidano, una volta acquisito un appalto privato, e con l’espressa autorizzazione del committente, di subappaltare tutti i lavori ad imprese esecutrici, riservandosi con il proprio personale in cantiere il controllo dell’esecuzione dell’opera nel rispetto del contratto, del capitolato e delle regole dell’arte verificando, nel contempo, il completo rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC così come previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

Altrettanto non si può negare che esistono moltissime imprese che acquisiscono appalti privati, con il beneplacito del committente, pur essendo totalmente destrutturate, spesso costituite dal solo titolare o da più soci con qualche impiegato part-time per l’espletamento delle pratiche tecnico-amministrative e che non sempre (ad esser buoni) sono in grado di garantire lo stesso risultato dell’impresa affidataria non esecutrice strutturata.

Quindi, francamente, come si può dire che queste imprese posseggano quelle capacità organizzative che per la Commissione Interpelli sono sufficienti per ritenerle in possesso dell’idoneità tecnico professionale? Figuriamoci poi, come queste possano attuare in concreto e con l’assiduità e l’attenzione necessarie, le attività di verifica previste dall’art. 97.

Del resto, ad oggi, non è che si possa contestare al committente alcunché, visto che il legislatore ha previsto al p. 1 dell’allegato XVII che <<Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente …>>.

 

Appare dunque palese che il problema del POS (obbligo sì o no per un’impresa affidataria non esecutrice), sia secondario rispetto ad un altro, ben più importante.

 

Il problema vero è che mantenendo i contenuti della legge così come sono, si permette anche ad imprese, in concreto totalmente destrutturate, di acquisire appalti privati di lavori, effettuando un vero e proprio dumping imprenditoriale, con le più che ovvie ricadute negative in termini di qualità dell’eseguito nonché in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Del resto le statistiche ci indicano chiaramente che la maggior parte degli infortuni sul lavoro avvengono in cantieri di piccola e media entità dove la presenza di questa tipologia d’impresa con una lunga catena di subappalti, è molto diffusa.

 

Allora, il buon senso consiglierebbe il legislatore di rivedere qualcosa all’interno del D. Lgs. n° 81/2008 al fine di migliorare la situazione attuale ed evitare il proliferare di imprese “scatole vuote”.

 

In primis, la definizione d’impresa affidataria andrebbe modificata come segue:

<< i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che realizza l’opera o di parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro e che nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Nel caso ….>>

La definizione del Piano Operativo di Sicurezza andrebbe cambiata in:

<<h) piano operativo di sicurezza: il documento che i datori di lavoro dell’impresa affidataria e dell’impresa esecutrice redigono, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV e nel D.I. 9 settembre 2014>>.

 

Poi, la definizione di idoneità tecnico professionale andrebbe modificata come segue:

<<l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché  dotazione e disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento all’esecuzione dei lavorida realizzare>>.

 

Anche il p.1 dell’allegato XVII andrebbe modificato trasformandolo come segue:

<<1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le imprese affidatarie e le imprese esecutrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori ……..:>>.

 

A Bruxelles è attualmente allo studio la modifica alla direttiva 89/391/CEE (Direttiva Quadro).

Sarebbe cosa buona se anche da noi si cominciasse a “metter mano” anche ai vari Titoli del D. Lgs. n° 81/2008, intervenendo su quei punti che, nei quasi nove anni trascorsi dalla sua pubblicazione, hanno palesato evidenti bisogni di cambiamento e miglioramento ed abbandonare, invece proposte di completa riscrittura ( vedi DDL Sacconi).

Questo tema affrontato, è solo uno dei tanti con cui gli addetti ai lavori si devono giornalmente confrontare nel mare di adempimenti, spesso solo formali e non sostanziali.

Non resta, quindi, che sperare nella sensibilità del legislatore.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 

 

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 13/2014 con risposta dell’11 luglio 2014 alla Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere – Prot. 37/0012642/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero della Salute – Decreto interministeriale del 9 settembre 2014 - Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2015 del 24 giugno 2015 - risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs.  n. 81/20008.



[1] Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla CCIA e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII

[2] Interpello n° 13/2014 dell’11 luglio 2014

[3] Art. 12 Preleggi - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.





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Rispondi Autore: Maria Elena Girotto - likes: 0
06/10/2016 (10:11:26)
Nella mia appena nata "carriera" da CSP/CSE non ho mai trovato in un cantiere un'impresa edile affidataria che non fosse anche, almeno in parte, esecutrice. Ma, capita spesso che i committenti redigano contratti con venditori di forniture (serramenti, sanitari,....) che si occupano di trovare loro i posatori. In questa situazione si può considerare il "negozio"/fabbrica come impresa affidataria non esecutrice? Grazie in anticipo
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
06/10/2016 (13:27:35)
Catanoso questa volta non sono d' accordo, mi è capitato diverse volte di leggere tuoi interventi piuttosto precisi , interessanti e condivisibili .
Per quanto concerne l'obbligo di redigere il Pos da parte di affidataria ma non esecutrice sono fuorvianti le argomentazioni da te citate .
Un aspetto infatti da te non trattato , in difesa della tua tesi , è che non compare nelle tue affermazioni , riguarda l'obbligo di coordinamento , cooperazione ed informazione reciproco fra le imprese e lavoratori autonomi . Inteso che fra le imprese presenti vi sia una afidataria non esecutrice , una esecutrice ecc. ecc.
Se è vero che il POS non è altro che la valutazione dei rischi sia ambientali, interferenziali e quelli aggiuntivi a quelli propri dell'impresa che redige il POS , quindi espressione di completamento di quel obbligo di coordinamento e cooperazione ed informazione reciproco fra imprese affidataria ed esecutrici .
Detto questo come pensi che quest'obbligo tra affidataria non esecutrice dei lavori ed impresa esecutrice , possa essere validamente conseguito ??????


Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
06/10/2016 (14:42:59)
Silvio,
mi spiego meglio.
1) ho presentato uno stato di fatto;
2) ho riportato l'attuale situazione mettendo a confronto i due pareri;
3) l'obiettivo dell'articolo è quello che mira a rendere evidente la necessità di un intervento del legislatore volto a far sparire dal mercato le "imprese scatole vuote"

Ricordo, infine, che bastano le riunioni di coordinamento in cantiere condotte dal CSE tra le imprese che stanno effettivamente operando in esso, per soddisfare quanto da te evidenziato.
In queste riunioni si adempie all'obbligo da te citato.
Per far questo non c'è bisogno del POS dell'affidataria visto che questa non esegue nulla.
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
06/10/2016 (16:23:38)
recepisco ora ,anche con una certa soddisfazione la tua riflessione sulle "imprese scatole vuote ".
Non mi è però chiara è non mi soddisfa la tua riflessione sulle riunioni di cantiere , tenuta tra CSE ed imprese affidatarie / esecutrici , autonomi ecc ecc. , il quale potrebbero soddisfare in toto l'attuazione del principio di coordinamento ,cooperazione, informazione reciproca .
Mi spiego ;
La riunione di coordinamento , secondo il mio modesto parere, oltre che far recepire e far applicare quanto stabilito dal PSC ( alle imprese affidataria /esecutrice / autonomi ) , sono finalizzate ha verificare che i relativi POS delle stesse imprese siano coerenti e di dettaglio con le scelte / prescrizioni fatte dal PSC .
Quindi il Pos deve essere strumento preventivo di recepimento di misure del PSC ed di pianificazione nel dettaglio di scelte condivise ed acetate tra le imprese e dal CFE.
Perciò , domando ;
le misure e prescrizioni che il PSC determina e prescrive , ipotizzando di acetarle con la sole riunioni di coordinamento , sono soddisfacenti per determinare l’applicazione del principio del coordinamento , cooperazione , informazione reciproca tra l’affidataria non esecutrice ed esecutrici , oppure necessita di scelte scritte ( appunto nel POS ) ????????

Inoltre ;
ammettendo , che l’impresa affidataria ha preso l’appalto in toto e poi affida una parte dei lavori in sub-appalto , come fa applicare misure e prescrizioni del Psc alla stessa Sub , visto che l’affidataria deve far applicare e risponde in concreto
degli art. 94, 95, 96 97 ????????
inoltre ;
In eventuali eventi dannosi determinatesi da carenze antinfortunistiche e misure non adeguate da parte della sola sub-appaltatrice che ha redatto il POS , come fa a difendersi la ditta affidataria da eventuale addebito in concorso di colpa , se no ha prodotto Il POS , il quale invece avrebbe potuto dimostrare con documento preventivo e di dettaglio ( proprio POS ) le eventuali corrette scelte e misure individuate ????????????

In buona sostanza voglio dire che il POS è documento che prova le misure e scelte in dettaglio di prevenzione e protezione adottate anche dalla ditta affidataria / esecutricei nel singolo cantiere .

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/10/2016 (19:00:06)
Scusa Silvio, torno a ripetere: se l'impresa affidataria non esegue nulla di nulla in cantiere cosa scrive nel POS.
L'impresa affidataria, anche se non esecutrice, ha sempre gli obblighi di cui all'art. 97 riguardo la verifica dell'applicazione del PSC e delle procedure di lavoro da parte di chi esegue il lavoro. Se ciò non avvenisse in cantiere, l'impresa affidataria, anche se non esecutrice, ne risponde.
Il POS dell'affidataria non c'entra nulla con questo obbligo. Se non eseguo nulla pure essendo affidataria (la legge me lo permette e questo è per me il vero problema), non posso rispondere di reati di puro pericolo commessi da altri ma risponderò solo per la violazione dell'art. 97. Come affidataria, se non eseguo nulla di nulla, non posso fare un POS che trattai lavori fatti da altri (i subappaltatori). Tutte queste casistiche sono state trattate nell'articolo con l'obiettivo di spiegare che non il POS il problema
Rispondi Autore: Roberto Palmeri - likes: 0
06/10/2016 (21:17:25)
Una domanda ... se il contratto viene affidato ad un consorzio ma l'esecutrice e' un impresa facente parte del consorzio ... il consorzio ha l'obbligo riguardante l'Art 97? ... poi riguardo al l'ITP penso che ci sia un errore : l'autocertificazione non è più ammessa già dal 2013 ma i modelli semplificati " b) ... o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo. "
Rispondi Autore: ASL Cantieri Edili - likes: 0
06/10/2016 (21:18:58)
Buonasera,
interessante discussione, vorrei proporre alcune ulteriori considerazioni.
Innanzitutto ritengo che se uno dei contenuti minimi del POS previsti dall'Allegato XV non è risulta applicabile alla specifica realtà aziendale in cantiere è sufficiente esplicitarlo nel documento. Ad esempio se un'impresa non impiega sostanze chimiche è sufficiente indicare nel POS che "non è previsto l'utilizzo di sostanze chimiche". Preso atto di ciò il CSE esprimerà il suo giudizio di idoneità in relazione ai contenuti applicabili, pertanto non trovo nessuna difficoltà nel valutare l’idoneità di un documento nel quale alcuni contenuti non sono presenti qualora la loro assenza risulti giustificata.
In secondo luogo l’impresa affidataria deve impiegare proprio personale per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 97. La valutazione dei rischi ai quali questo personale può essere esposto riportata nel DVR potrebbe non risultare adeguata per la specifica realtà di cantiere. Non consideriamo le richieste o prescrizioni del PSC? E la variabilità dei luoghi e dei rischi presenti? Svolgere attività di verifica delle condizioni di sicurezza in una galleria è diverso dallo svolgere le medesime attività nel cantiere per la costruzione di una villetta… Pertanto a mio parere l’individuazione delle misure preventive e protettive specifiche (ad esempio dei DPI) per il personale incaricato dall’impresa affidataria non esecutrice deve essere riportato nel POS.
Infine a mio parere Il POS di un’impresa affidataria non esecutrice deve assumere una valenza prevalentemente organizzativa e gestionale. Tra i contenuti dovrebbero pertanto essere riportate:
- l’individuazione delle imprese in subappalto e l’indicazione delle lavorazioni loro affidate;
- la suddivisione delle responsabilità tra i subappaltatori in relazione all’adempimento delle disposizioni del PSC, ad esempio per quanto riguarda la predisposizione degli apprestamenti, la logistica di cantiere, i servizi igienico-assistenziali, nonché, più in generale, le modalità di coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- le modalità adottate per la verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e del PSC, con specifico mansionario dei soggetti incaricati.
Personalmente sto seguendo diversi cantieri nei quali l’impresa affidataria è un cosiddetto general contractor (con importi da poche decine di migliaia fino a diverse decine di milioni di euro). Queste imprese non hanno nessuna operaio e nessuna attrezzatura ma tanta capacità tecnica ed organizzativa. Sono costituite da geometri, architetti, ingegneri ed altri tecnici che gestiscono in modo efficace ed efficiente il cantiere sotto il profilo della produzione e della sicurezza. Non ci vedo nulla di disdicevole, anzi…
Cosa ne pensate?
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
06/10/2016 (22:17:18)
Ottima opportunità di confronto.
Vedo,però, che non riesco spiegare quale sia il vero obiettivo dell'articolo.
Pazienza.
Comunque, in merito al l'applicabilità dei contenuti del POS un conto è parlare di una sostanza chimica presente o meno ed un altro è parlare dell'esecuzione o meno di una lavorazione. Un POS in cui c'un'anagrafica e poco più non è POS ma un'altra cosa.

In merito al DVR, se questo documento redatto da un datore di lavoro di un'impresa non ha preso in considerazione tutte le attività eseguite dall'impresa, comprese quelle del personale direttivo nei vari contesti in cui espletera' le proprie funzioni, non è un documento redatto come previsto dalla legge.

Il resto sono contenuti citati dal collega ASL che,in concreto, possono tranquillamente essere definiti e condivisi nella riunione iniziale di coordinamento.

Nell'articolo ho citato le imprese organizzate che sono in grado di gestire le attività di cantiere ma sono mosche bianche. Il resto sono ben altro tipo di aziende.
Mi fa piacere che il collega ASL abbia a che fare con imprese organizzate ma molti altri suoi colleghi non penso possano dire altrimenti.
Nelle conclusioni dell'articolo ho evidenziato quale era l'obiettivo e cioè evitare che le imprese "scatole vuote" disorganizzata continuasse ad acquisire appalti privati di lavoro.

Faccio una domanda al collega ASL: a suo giudizio, le imprese affidatarie non esecutrici (e non General Contractor che sono tutt'altra cosa) che acqisiscono appalti privati di lavori sono tutte strutturate ed organizzate come quelle con cui lui ha a che fare . Se la risposta è affermativa, allora non c'è bisogno di riitoccare quanto segnalato alla fine dell'articolo. In caso contrario,...
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
07/10/2016 (09:03:17)
La Asl competente per territorio lo chiede ( è possibile interpellata preventivamente)? Fatelo o esigetelo. Non siamo legislatori e ci dobbiamo adeguare per evitare sanzioni e problemi vari. Peraltro l'impresa affidataria ha l'obbligo di verificare la sicurezza di subappaltatori e subaffidatari. Quindi deve quantomeno gestire la sicurezza di questi "verificatori".
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
07/10/2016 (12:14:21)
L’obiettivo dell’articolo dell’Ing Catanoso è più che evidente, e lo si rintraccia, dopo un percorso in cui analizza tutti i punti di riferimento sull'argomento, in:
"Dalla disamina della questione, appare evidente che il legislatore non ha certo brillato per chiarezza e coerenza tra le varie disposizioni di legge." Cercavo questa nota, l'ho trovata.
La questione del POS mi appassiona poco, mi interessa molto di più sapere se "un'impresa" che la cui ITP NON corrisponde a quanto previsto dall'89 comma 1 lettera i, può essere considerata un'impresa? Un'azienda che non risponde all'art 2555 c.c.; un imprenditore che non risponde all'art. 2082 del c.c.; e altro ancora possono ricoprire il ruolo di impresa affidataria?
E la risposta che a mio parere dovrebbe essere "non possono ricoprire il ruolo di imprese affidatarie" lo trovo dal virgolettato alla fine dell’articolo. Si incontrano studi professionali, commercianti, filiali italiane di pregiate aziende straniere camuffati da imprese "affidatarie", ci si aspetta che abbiano cognizione in materia di tutela nei luoghi di lavoro ed invece sono proprio le realtà che mettono in difficoltà committenti e coordinatori.
Il dettato legislativo come spesso accade lascia dubbi fondati (che in questo caso non sono stati risolti da una fumosa Commissione Interpelli), qualora non si necessario il POS per le affidatarie (fuori dai denti le famose scatole cinesi, vuote, matrioske) servirebbe, a mio parere, un obbligo di elaborare un semplice documento che contenga almeno: l'elenco delle lavorazioni subappaltate (anche tutte, pur non sia una mia convinzione), il cronoprogramma delle stesse, i nomi delle imprese esecutrici per ogni subappalto, le modalità di coordinamento e di vigilanza dell'impresa affidataria (ex art 97, questo dovuto ex lege).
Un articolo che apre la discussione e a cui il legislatore dovrebbe urgentemente rispondere in modo "serio" che dopo caragnare sui media sono capaci tutti.

Rispondi Autore: ASL Cantieri Edili - likes: 0
07/10/2016 (12:53:58)
Se l’obiettivo dell’intervento dell’ing. Catanoso è quello di segnalare al legislatore la necessità di rivedere qualcosa all’interno del D.Lgs. 81/2008 al fine di evitare il proliferare di imprese “scatole vuote” sono assolutamente d’accordo.
Attenzione però che la legge attuale non permette ad imprese totalmente destrutturate di acquisire appalti privati di lavori. Quando ciò accade ci si trova di fronte a specifiche violazioni normative.
Mi è capitato diverse volte di trovare imprese di questo tipo in cantiere, in tali casi ho ritenuto opportuno coinvolgere la DTL territorialmente competente e:
- contestare al committente la mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa selezionata (priva del necessario possesso di capacità organizzative in relazione ai lavori oggetto dell’appalto), prescrivendo l’affidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo
- contestare all’impresa affidataria il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 97 (verifica delle condizioni di sicurezza e coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96).

Ribadisco infine che a mio parere il POS di un'impresa affidataria non esecutrice seria può non contenere tutti i contenuti previsti dall'Allegato XV ma costituire comunque un ottimo strumento organizzativo, necessario per evidenziare le modalità adottate dall'impresa stessa per adempiere agli obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza e di organizzazione e di coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96.
In qualità se non nel POS dove posso trovare:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni affidati alle singole imprese sub-appaltatrici
3) i nominativi ed i riferimenti dei dirigenti e dei preposti intesi come soggetti individuati dal datore di lavoro dell’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti di cui all'art. 97, con indicazione delle specifiche mansioni;
4) la documentazione attestante la formazione specifica e l'elenco dei DPI specifici per il cantiere dei soggetti di cui sopra;
5) la suddivisione delle responsabilità in relazione all’adempimento delle disposizioni del PSC.
Ora è vero chi el CSE potrebbe passare alcune ore analizzando tutti questi aspetti e verbalizzandoli puntualmente nel corso di una riunione di coordinamento, ma non credo che questa sia la strada corretta...
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
07/10/2016 (13:24:29)
L’obiettivo dell’articolo dell’Ing Catanoso è più che evidente, e lo si rintraccia, dopo un percorso in cui analizza tutti i punti di riferimento sull'argomento, in:
"Dalla disamina della questione, appare evidente che il legislatore non ha certo brillato per chiarezza e coerenza tra le varie disposizioni di legge." Cercavo questa nota, l'ho trovata.
La questione del POS mi appassiona poco, mi interessa molto di più sapere se "un'impresa" che la cui ITP NON corrisponde a quanto previsto dall'89 comma 1 lettera i, può essere considerata un'impresa? Un'azienda che non risponde all'art 2555 c.c.; un imprenditore che non risponde all'art. 2082 del c.c.; e altro ancora possono ricoprire il ruolo di impresa affidataria?
E la risposta che a mio parere dovrebbe essere "non possono ricoprire il ruolo di imprese affidatarie" lo trovo dal virgolettato alla fine dell’articolo. Si incontrano studi professionali, commercianti, filiali italiane di pregiate aziende straniere camuffati da imprese "affidatarie", ci si aspetta che abbiano cognizione in materia di tutela nei luoghi di lavoro ed invece sono proprio le realtà che mettono in difficoltà committenti e coordinatori.
Il dettato legislativo come spesso accade lascia dubbi fondati (che in questo caso non sono stati risolti da una fumosa Commissione Interpelli), qualora non si necessario il POS per le affidatarie (fuori dai denti le famose scatole cinesi, vuote, matrioske) servirebbe, a mio parere, un obbligo di elaborare un semplice documento che contenga almeno: l'elenco delle lavorazioni subappaltate (anche tutte, pur non sia una mia convinzione), il cronoprogramma delle stesse, i nomi delle imprese esecutrici per ogni subappalto, le modalità di coordinamento e di vigilanza dell'impresa affidataria (ex art 97, questo dovuto ex lege).
Un articolo che apre la discussione e a cui il legislatore dovrebbe urgentemente rispondere in modo "serio" che dopo caragnare sui media sono capaci tutti.

Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
07/10/2016 (13:40:28)
A parte che non ho capito perchè mi ha pubblicato il commento due volte, leggo che ASL cantieri Edili ha coinvolto la DTL nella verifica dell'ITP e del contratto, materia in cui questa ultima dovrebbe essere specialista. E' un modo di collaborare fra OdV che condivido in pieno. Le modifiche all'81 hanno portato chiarezza sugli ambiti di competenza dei due organismi, per me ci vorrebbe nell'articolo 9 e ancor di più nel 13 indicazione più puntuale sulle modalità di collaborazione: intendo dire che se un ispettore una inadempienza si attiva (obbligo che ha senza se e senza ma con risvolti penali).
Per quanto riguarda il simil-POS proposto da ASL Cantieri edili, non posso essere d'accordo, l'allegato XV definisce i contenuti minimi del POS ai quali non si può derogare e non è certo con un "accordo vituale" fra parti (imprese, OdV e coordinatori) che si può risolvere la questione. I punti indicati in questo fantomatico POS non posso che ritenerli essenziali (fra l'altro indicati in modo meno puntuale nel mio precedente intervento) ma per essere cogenti devono avere un preciso riferimento normativo.

PS spero che il sistema non mi replichi il commento ancora due volte.
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0
07/10/2016 (21:27:58)
Mi intrometto...premettendo che penso di aver compreso e condiviso il senso dell'articolo.
Entrando più nel merito l'art. 89 comma 1 lett. h) parla di obbligatorietà del POS solo per imprese esecutrici e quindi non credo possa essere applicato a chi è affidataria e svolge solo compiti di verifica, è però anche vero che certi compiti di verifica possono essere ben distanti dalle previsioni di un DVR (mi viene in mente l'ipotesi di un luogo confinato particolare o di una soletta allestita con nuove tecniche/tecnologie), documento che in questo caso dovrebbe essere perlomeno aggiornato (l'alternativa potrebbe essere, forse, la presenza di un PSC molto dettagliato visto che si tratta di un documento complementare). In tutti i casi si tratta di salti mortali formali, l'importante è avere un documento che affronti il problema e se poi è necessario pararsi da eventuali sanzioni lo intitolerei "POS/DVR del cantiere ..." e non mi scandalizzerei visto che in passato ho trovato documenti sensati e studiati intitolati "PSC/DUVRI del cantiere...".
Questa è però la parte ove il legislatore ha fatto confusione ma che ritengo meno rilevante, il problema vero (come sottolineato dal Sig. Catanoso) è l'allegato XVII, anzi, il problema vero è che il legislatore (in questo caso il Governo su delega del Parlamento) ha chiaramente voluto abbattere, con il 106/2009, gli importanti paletti che erano contenuti nella formulazione originaria del 2008. La versione prevedeva l'obbligo per l'impresa (senza distinzione tra affidataria ed esecutrice) di dimostrare l'idoneità in tema di macchine/attrezzature e uomini. Aggiungo solo che se l'allegato XVII è stato impoverito nelle sue parti fondamentali qualche ragione ci sarà (nella mia ignoranza/stupidità ne riesco ad immaginare solo una).
La modifica all'allegato ha avuto un riflesso importante nei cantieri e le situazioni di scatole e scatolette che già prima erano presenti si sono amplificate a dismisura (perlomeno è ciò che ho avuto modo di rilevare direttamente svolgendo la mia attività di RLST nel territorio di Milano/Brianza).
Rispondi Autore: jorge8108 - likes: 0
08/10/2016 (08:46:26)
Personalmente mi sono trovato più volte in questa situazione. Ovvero affidataria costituita da società immobiliare con due o tre soci, priva di qualunque capacità tecnica organizzativa che però gestisce in toto l'appalto e viene pagata dal committente (il classico chiavi in mano e poi fai quello che ti pare). Io CSE il POS lo chiedo sempre (ancorchè incompleto in alcuni requisiti minimi) per questi motivi:
1) la suddetta appaltatrice spesso gestisce in toto il cantiere, decide a chi subappaltare e quando le esecutrici entrano in cantiere non avendo la minima idea del D.Lgs. 81/08; io CSE mi sono trovato spesso interferenze pericolose senza che nessuno lo comunicasse per tempo e questo crea enormi problemi
2) considerata la spesso scarsissima preparazione di questi soggetti in ambito sicurezza, il CSE si trova come sempre tra l'incudine e il martello, pertanto mi pare cautelativo pretendere che questi soggetti che gestiscono interamente il flusso id lavoro in cantiere siano ben individuati e ci sia un pezzo di carta che chiarisce l'organigramma del cantiere e chi decide cosa.
3) per me è fondamentale che l'affidataria sia ben identificata e sia chiaro che deve rispettare gli obblighi dell'art. 97 visto che tutte le esecutrici "prendono ordini" da lei.
4)in caso di infortunio ad es. legato ad una situazione interferenziale deve essere chiaro che se una esecutrice ha eseguito una lavorazione disposta dal soggetto affidatario, una responsabilità di quest'ultimo non può essere esclusa in caso non siano state rispettate le disposizioni del CSE.

Pertanto queste scatole vuote, che però gestiscono il cantiere, io per quanto mi riguarda le gestisco con:
- POS obbligatorio dove si evidenzia che non vengono eseguite lavorazioni dirette ma si subappalta tutto, rispettando però l'art. 97
- inserimento in notifica preliminare come affidataria e a cascata tutte le altre imprese esecutrici sotto
- verbale di coordinamento con organigramma di cantiere e identificazione dei soggetti responsabili dell'affidataria in modo che siano chiari i compiti e i ruoli

Se sia corretto un POS incompleto (magari non hanno nemmeno MC ed RSPP) non lo so, ma ritengo sia comunque un documento che chiarisce il flusso delle responsabilità in cantiere perchè altrimenti queste pseudo imprese finiscono per non comparire manco in notifica e vengono escluse da ogni responsabilità quando invece sono loro a decidere che lavorazioni si fanno, il crono e le potenziali situazioni di pericolo che si possono verificare in un cantiere quando il lavoro del CSE in alcuni momenti viene bypassato perchè "......bisogna finire in fretta" (larealtà spesso è questa nel privato).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/10/2016 (17:26:45)
Jorge8108, sono tutte cose che faccio anche io quando mi capitano queste situazioni. Solo che non lo faccio con il POS ma faccio mettere tutto "nero su bianco" in una riunione prima dell'inizio dei lavori e poi, gestisco l'evoluzione dei lavori, con le riunioni periodiche di coordinamento.

Tutto quello che è stato detto da ASL cantieri, Jorge8108 e gli altri, riguardo cosa debba essere attuato da un impresa affidataria ma non esecutrice, lo condivido in pieno ma il problema non è farle fare o no il POS ma la presenza sul mercato di imprese destrutturate come quelle citate.

Tutti noi attori ci concentriamo su questi aspetti organizzativi che possono tranquillamente essere documentati con qualunque "pezzo di carta" che possiamo chiamare come ci pare ma perdiamo di vista il vero problema.
In altre parole, stiamo tutti noi guardando il dito che indica l'obiettivo invece di guardare al vero obiettivo che altro non è che quello di ripulire il mercato da queste imprese ectoplasmatiche che di certo non concorrono, come detto da Voch, al miglioramento della livello di sicurezza nei cantieri .... ma tutt'altro.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
10/10/2016 (09:46:51)
Premesso che molti dei pareri espressi, sia da coloro che propendono per il si/POS sia da coloro che sono per il no/POS sono condivisibili, secondo me le domande che potrebbero dare un contributo e che sono già state poste ma che nessuno ha dato delle risposte, a mio parere convincenti, sono queste:
• ammesso che l’impresa affidataria (ma non esecutrice) è obbligata a redigere il proprio POS, cosa deve indicare nei vari punti dei contenuti minimi del POS, visto che essa non esegue lavorazioni in cantiere e quindi non ha propri lavoratori da tutelare ?
• Il piano operativo di sicurezza, non a caso, viene definito “operativo”, cioè serve a garantire operativamente/sul campo, la sicurezza delle varie fasi lavorative e quindi come si coniuga questo concetto con un’impresa che non esegue lavorazioni ?
• A differenza del DVR, tra i contenuti minimi del POS, non figura la valutazione dei rischi, proprio perché il POS non è uno strumento “valutativo” ma è operativo cioè deve indicare come, quando e da chi viene effettuata una certa operazione, questo concetto può essere applicato a una impresa affidataria che non esegue lavorazioni?

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