Gli obblighi del preposto: presenza, interventi e segnalazioni
Milano, 16 Ott – Riguardo alla individuazione e nomina del preposto, ai sensi degli artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico - TU), l'azienda individua il preposto con un atto interno “che può chiamare come vuole, nomina (come hanno fatto in passato moltissime aziende), atto di individuazione, incarico, comunicazione del ruolo di preposto ecc”. E il lavoratore “deve firmarlo per accettazione (o presa visione in caso di comunicazione)”.
Si segnala poi che l'individuazione del preposto di cui all'articolo 18 del Testo Unico “è formalmente identica alla indicazione espressa del preposto di cui all'articolo 26” e “deve essere esplicita e scritta”.
A ricordare le indicazioni relative alla nomina del preposto, con riferimento anche alle modifiche al Testo Unico operate dal decreto-legge 146/2021 e dalla Legge 215/2021 di conversione, è un lungo intervento/documento dell’avvocato Rolando Dubini presentato al convegno “Il preposto e gli addetti a compiti speciali nell’aggiornamento del DLgs 81/08: quali strumenti per gli RLS” (Milano, 24 ottobre 2023).
Riguardo al suddetto intervento “ Il Preposto, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)”, ci siamo già soffermati sulla ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici e sul tema della identificazione e individuazione dei preposti.
Oggi riprendiamo quanto indicato dall’avvocato su alcuni obblighi del preposto alla luce delle pronunce della Cassazione, ricordando che, come indicato nelle slide, i principali obblighi consistono nella rilevazione di “non conformità comportamentali”, “deficienze di mezzi e attrezzature” e “situazioni di pericolo”, con l’obbligo di “interruzione attività del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato”.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Sull’assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro
- Sulla tolleranza del preposto delle prassi di lavoro pericolose
- Sulla necessità di segnalare le criticità a datori di lavoro e dirigenti
Sull’assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro
Secondo l’articolo 19 TU i preposti (comma 1, punto a) devono ‘sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione’ (…).
L’avvocato si sofferma sull’assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro e ricorda che la Cassazione Penale, Sentenza 15 dicembre 2015 n. 49361 ha confermato l’assoluzione del capo squadra di una ditta di Costruzioni nonché preposto alla sicurezza in cantiere nell'esecuzione dei lavori edili “al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore ‘per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate’. Ed è interessante il punto della sentenza in cui la Cassazione “sottolinea ‘l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro […], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa’.
E dunque ‘compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro’ (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Sulla tolleranza del preposto delle prassi di lavoro pericolose
L’articolo 19 TU, comma 1, punto a) continua indicando che i preposti devono “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti’.
In questo caso tra le sentenze segnalate c’è quella della Cassazione Penale, 18 gennaio 2016 n. 1836 “dove è stata contestata ad un datore di lavoro e ad un preposto la responsabilità per un infortunio nel quale ha perso la vita un operaio investito dal carico di una gru che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui egli stava lavorando. In particolare erano stati ravvisati ‘profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art. 7 D.Lgs.n.626/94 [ora art. 26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], in quanto il datore di lavoro non aveva promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogrù operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto perché non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento’”. La Cassazione “ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con cui il Tribunale dichiarava di non doversi procedere e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso”.
Riguardo alla tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici si fa riferimento alla Cassazione Penale, 2 febbraio 2016 n. 4325 che ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto i quali ‘nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva’. Tra le altre cose la Corte precisa che ‘dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose’. E conclude: riguardo al ‘preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua ‘prossimità’ al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro’.
Viene poi riportata, in merito ai dispositivi di protezione individuale, la Sentenza Cassazione Penale, 11 marzo 2008, n. 10812 dove si indica che il capo-reparto ‘è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti [dal 21.12.2021 deve direttamente interrompere l’attività del lavoratore che si comporta in modo pericoloso]’”. E “conformemente al proprio ruolo gerarchico, ‘in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi’ (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).
Sulla necessità di segnalare le criticità a datori di lavoro e dirigenti
L’intervento si sofferma poi su altri obblighi dell’articolo 19 (comma 1):
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico’.
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (…)
Riprendiamo, a questo proposito, le indicazioni della Sentenza della Cassazione Penale n. 3538 del 1 febbraio 2022 dove la Corte è stata chiamata a “decidere sul ricorso presentato da un preposto di un’azienda condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello per non avere svolto la sua attività di vigilanza su di un lavoratore rimasto infortunato durante l’utilizzo di un macchinario a causa del suo malfunzionamento”.
Nella sentenza la Suprema Corte “ha precisato che l’obbligo, specificamente sancito dall’articolo 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, impone al preposto di ‘segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta’, e lo stesso non può risolversi nell’attesa che le anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o le modifiche operative da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per il loro utilizzo siano segnalate da parte di lavoratori o di terzi, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituiscono l’essenza stessa delle sue attribuzioni”.
E nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso la suprema Corte ha aggiunto che ‘l’esenzione di responsabilità del preposto potrà configurarsi solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l’incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi fossero così recenti rispetto al momento in cui l’infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al suo controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi. Non è quello che è comunque avvenuto nel caso in esame essendo il malfunzionamento del macchinario presso il quale si era verificato l’evento, noto a tutti nel reparto e essendo stato confermato altresì dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati durante il processo’”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano altri riferimenti a sentenze e si soffermano anche sul punto f-bis) (l’obbligo in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di interrompere temporaneamente l'attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità) e sul punto g) (l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione) dell’articolo 19.
RTM
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