Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Disposizione, prescrizione, informativa nella prevenzione incendi

Disposizione, prescrizione, informativa nella prevenzione incendi

Autore: Mario Abate

Categoria: Prevenzione incendi

24/04/2019

Quali sono le situazioni di non conformità alle norme vigenti di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni sul lavoro nonché ai criteri tecnici di prevenzione incendi che possono essere individuate dai vigili del fuoco in sede di sopralluogo?

Come noto i sopralluoghi dei vigili del fuoco avvengono sostanzialmente:

  • per intervento a seguito chiamata di soccorso;
  • per procedere al controllo delle segnalazioni certificate d’inizio attività prodotte ai sensi del DPR 151/2011;
  • per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
  • per procedere a controlli “a campione”, in base a disposizioni emanate dal Dipartimento dei vigili del fuoco.

 

All’atto del sopralluogo, i vigili del fuoco possono spesso riscontrare situazioni di non conformità alle norme vigenti di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni sul lavoro nonché ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

 

Fatto salvo che, qualora venissero riscontrate violazioni delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni non di stretta competenza dei vigili del fuoco, rimane comunque l’obbligo in carico ai VVF di segnalazione all’organo di polizia giudiziaria competente (ATS, Ispettorato del Lavoro, ecc.) o anche alla Autorità Giudiziaria, si possono verificare i seguenti casi:

 

  

Pubblicità
Kit Corso 8 ore per addetto antincendio
Kit completo per corso addetto antincendio per le attività a medio rischio, secondo il D.M. 10.3.98
 

Reato non soggetto alla procedura di cui al D. Lgs. 758/1994

Come noto la speciale procedura di cui al D. Lgs. 758/1994 si applica ai reati inerenti la materia della sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

Non sono soggetti alla speciale procedura del D. Lgs. 758/1994 i reati previsti dal codice penale; si pensi al classico reato d’incendio di cui agli artt. 423, 424 e 449 del c.p.; ancora potrà, per esempio, riscontrarsi l’apertura abusiva di locali di pubblico spettacolo o trattenimento (art. 681 c.p.).

 

I casi citati sono esempi di situazioni in cui il vigile del fuoco, di fronte ad una situazione di reato che non è soggetta alla procedura mista penale-amministrativa di cui al D. Lgs. 758/1994, dovrà procedere senza indugio alla comunicazione alla Autorità Giudiziaria come disposto dall’art. 347 c.p.p. – Obbligo di riferire la notizia di reato - nonché svolgere tutti gli altri eventuali atti di polizia giudiziaria che si dovessero rendere necessari.

 

Un’ulteriore importante precisazione consiste nel ricordare che il D. Lgs. 758/1994 si applica in presenza di attività lavorative; è quindi necessaria la presenza di lavoratori dipendenti o comunque di figure ad essi assimilabili per poter applicare il suddetto decreto; il numero dei lavoratori dipendenti è ininfluente: può esservi anche un solo lavoratore, per far entrare in vigore la complessa macchina normativa di tutela del lavoro dipendente.

 

Reato soggetto alla procedura di cui al D. Lgs. 758/94

Quando il vigile del fuoco si trovi dinanzi un reato in materia di sicurezza e igiene del lavoro di sua competenza deve obbligatoriamente applicare la procedura prevista dal decreto n. 758.

Tale procedura si sostanzia nell’istituto della prescrizione, che si applica esclusivamente alle contravvenzioni, cioè ai reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro previsti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

In questo caso le prescrizioni vengono ovviamente impartite dai vigili del fuoco nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale.

 

Come noto tale istituto prevede che l’organo di vigilanza comunichi immediatamente la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ma nel frattempo, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una prescrizione fissando un termine di tempo per l'adempimento. Tale termine dovrà essere quello strettamente necessario all’effettuazione dei lavori necessari.

 

La prescrizione è un obbligo per l’organo di vigilanza che riscontra un reato: egli non può non impartirla e non ha alcun potere discrezionale in merito, se non quello della valutazione del tempo necessario per la regolarizzazione.

Allo stesso modo l’immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria è un obbligo preciso del vigile del fuoco che riscontra un reato. La mancata comunicazione alla A.G. può costituire reato ai sensi dell’art. 361 c.p.

 

La prescrizione non può essere generica ma deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile, le operazioni da eseguire allo scopo di "eliminare la contravvenzione accertata".

Si fa presente che nel momento in cui s’impartisce una prescrizione, implicitamente si considera che la situazione di non conformità riscontrata possa essere sanata con degli interventi sia pure da attuarsi in un limite temporale esteso (sei mesi più al massimo altri sei mesi).

 

Situazioni indirettamente sanzionate (violazione di norme tecniche antincendio)

Nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro esistono delle disposizioni che sanzionano penalmente comportamenti omissivi nei confronti della prevenzione degli incendi. E’ il caso del noto art. 46, co. 2, del D. Lgs. 81/2008, in base al quale “Nei luoghi di lavoro … devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.”

 

In precedenza il medesimo concetto era stato espresso prima dall’art. 33 del DPR 547/1955: “ In tutte le aziende o lavorazioni …. devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.” e successivamente dal D. Lgs. 626/1994 che all’art. 4 co. 5 lett. “q” stabiliva che il datore di lavoro “adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.”

 

Non è specificato esattamente, né può esserlo, quali sono le misure necessarie di prevenzione incendi. Tali misure sono però stabilite da una serie di normative specifiche che per alcune attività sono molto particolareggiate; è il caso di tutte le attività normate dal Ministero dell’Interno, quali alberghi, autorimesse, musei e biblioteche, centrali termiche, uffici, ecc.

Non rispettare quanto prescritto da una norma specifica di prevenzione incendi, può integrare il reato di cui all’art. 46, co. 2, del D. Lgs. 81/2008 e cioè il reato di omessa adozione di misure di prevenzione incendi prescritte da una norma.

 

Le indicazioni da attuare ai fini della prevenzione incendi possono derivare non solo da una norma specifica ma anche, ad esempio per le attività ad oggi non regolamentate da una specifica norma di prevenzione incendi, dal progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando VVF ai sensi degli artt. 3 e/o 7 del DPR 151/2011.

 

Situazioni che non costituiscono reato ma che devono essere sanate

Si tratta di una situazione molto frequente nella pratica; di tutte le attività sottoposte al controllo dei vigili del fuoco, solo una parte sono ad oggi regolate da una specifica norma di prevenzione incendi. Varie attività lavorative non dispongono di norme antincendio specifiche, ma devono comunque seguire e rispettare i generali criteri tecnici di prevenzione incendi.

 

Nel caso venga riscontrata in una attività una situazione non costituente reato ma che comunque necessita di essere sanata, i vigili del fuoco potranno legittimamente impartire quella che il DPR 520 del 1955 prevedeva come la “disposizione” per gli Ispettori del lavoro.

 

Ovviamente di fronte a violazioni di norme di sicurezza non sanzionate penalmente l’istituto della prescrizione previsto dal D. Lgs. 758/1994 non è applicabile e nessuna comunicazione dovrà essere fatta all’A.G.; potrà invece legittimamente applicarsi una disposizione.

 

Come noto i precetti di tutela della sicurezza del lavoro si distinguono in precetti definiti e in “precetti in bianco”. I precetti definiti sono quelli la cui applicazione è già dovuta da parte del suo destinatario, in quanto essi configurano precisamente il reato in tutti i suoi aspetti; viceversa, per quanto riguarda i precetti in bianco, la loro forza cogente è subordinata al completamento da parte dell’organo di vigilanza.

 

Si pensi ad esempio al caso di un’attività con lavoratori dipendenti, implicitamente sottoposta all’obbligo generico di cui all’art. 46, co.2, del D. Lgs. 81/2008 di adottare misure idonee di prevenzione incendi ma non regolata da una specifica norma per la quale i necessari adempimenti antincendio non siano stati cristallizzati da un progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando VVF.

 

In questo caso il reato non sussiste fino a che il precetto non viene definito, cioè adattato al caso singolo, dal provvedimento dell’autorità amministrativa, cioè dalla disposizione.

Quindi con la disposizione i vigili del fuoco:

  • precisano le misure da adottare in concreto, quando le misure di prevenzione incendi sono specificate dalla norma in modo generico, come ad esempio nel caso dell’art. 46, co.2, del D. Lgs. 81/2008;
  • ove necessario impongono obblighi o divieti che si aggiungono eventualmente a quelli stabiliti da una norma specifica, sempre al fine di garantire la sicurezza dell’attività.

 

Con la disposizione il debitore di sicurezza vede nascere il dovere di porre in essere speciali misure preventive e/o protettive che lo riguardano individualmente e che in caso d’inadempimento presuppongono un fatto reato.

La disposizione non prevede il pagamento di alcuna ammenda e si configura come attività non di polizia giudiziaria, bensì come attività amministrativa, non essendo stato riscontrato alcun reato in materia di prevenzione incendi.

Tuttavia, l’inottemperanza alla disposizione può costituire violazione dell’art. 650 c.p.

Infatti ove il Comando provinciale emetta prescrizioni imperative a tutela della incolumità delle persone, la inosservanza di tali provvedimenti - salvo diversa valutazione della Autorità giudiziaria - può costituire fatto astrattamente idoneo a configurare il reato di cui all’art. 650 c.p., rientrando l’incolumità pubblica tra le ragioni di sicurezza contemplate da detta disposizione.

 

Le disposizioni, come pure le prescrizioni di cui al D. Lgs. 758/1994, devono essere puntuali, chiare e specificare inequivocabilmente gli adempimenti da attuare per porre in sicurezza l’attività. Non possono assolutamente essere generiche, perché non consentirebbero al titolare dell’attività di poter ottemperare all’obbligo con certezza.

 

Sarebbe del tutto illegittima una disposizione che si limita a imporre l’adozione di misure diverse da quelle in atto senza specificare quali siano le misure da adottare in concreto.

Come già detto la disposizione dei vigili del fuoco deve contenere le modalità esatte per la eliminazione della violazione contestata, nonché i tempi per attuarla.

 

Ma cosa succede se una disposizione dei vigili del fuoco viene impartita senza prescrivere i tempi di adeguamento? Sicuramente è necessario che la disposizione, così come la prescrizione di cui al D. Lgs. 758/1994, contenga l’indicazione dei tempi tecnici ritenuti necessari per realizzare quanto richiesto. Ma se tali tempi di adeguamento non fossero indicati, questi sono comunque sottointesi, e coincidono sempre con i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori richiesti dai vigili del fuoco.

 

Mario Abate

Dirigente Vicario – Comando VVF - Milano

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giovanni piras6 - likes: 0
24/04/2019 (06:04:53)
Ottimo
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
25/04/2019 (15:26:44)
Mi piacerebbe sapere a cosa può andare incontro un amministratore di condominio (alto più di 24 metri, con circa 60 box) che sa che alcuni condomini ricaricano le loro auto elettriche nei loro box, altri lasciano le auto nei corselli degli stessi box, altri hanno i box pieni di materiale combustibile.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!