Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate

 
Bari, 12 Ott - Sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
L’art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che  i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate e che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che stabilirà tali procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
 
Le citate procedure standardizzate dovevano essere indicate con apposito decreto da emanare in un termine ampiamente scaduto. Nel caso che tale decreto non venga emanato anche i datori di lavoro delle piccole aziende dovranno dopo il 30/06/2012 procedere alla redazione del DVR e non potranno quindi più ricorrere alla autocertificazione?

Pubblicità
MegaItaliaMedia

 
Risposta
Il legislatore quando ha emanato il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si era prefisso un programma in base al quale entro il 31/12/2010 la Commissione consultiva permanente avrebbe dovuto elaborare, in base all’art. 6 comma 8 lettera f), le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5 tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovevano successivamente essere recepite con un Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e dell’Interno, una volta acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ed ha quindi concesso ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di potersi adeguare a tali procedure nel tempo massimo di 18 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso e comunque entro il 30/6/2012.
 
Ora si riscontra un notevole ritardo sulla emanazione di tali procedure standardizzate che non sono state ancora definite e che, per quanto si è a conoscenza, non lo saranno a breve termine per cui può succedere che se il Decreto contenente le procedure standardizzate sarà emanato entro il 30/6/2012, cosa poco probabile, la data del 30/6/2012 rimane sempre come ultima data consentita per poter ricorrere all’ autocertificazione della valutazione dei rischi. Se invece il citato decreto alla data del 30/6/2012 non sarà stato ancora emanato il datore di lavoro di ciascuna azienda, qualunque sia la sua dimensione, salvo il sopraggiungere di una proroga dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere ad elaborare il regolare documento di valutazione dei rischi ( DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo.


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: francesca - likes: 0
30/03/2012 (13:47:53)
Buongiorno,
volevo cheiedere come ci si deve comportare in questa fase transitoria nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti?si può fare l'autocertificazione o è meglio procedere con il DVR?nel momento in cui usciranno le procedure standardizzate il lavoro fatto in precedenza dovrà essere sostituito o lo si può fare solo in sede di aggiornamento?
grazie.
Rispondi Autore: Antonio Sogni - likes: 0
17/05/2012 (12:25:09)
Buongiorno,
leggo ripetutamente il riferimento a 10 lavoratori. Premesso che quello è il limite che permette attualmente (e sino a proproga) di procedere all'utocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, e che pertanto, attualmente, i datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori devono redigere il documento di valutazione dei rischi, chiedo conferma del fatto che, come recita l'articolo 29, comma 6, le procedure standardizzate saranno applicabili anche dai datori di lavoro che occupano sino a 50 lavoratori, o se invece si debbano attendere procedure dedicate e differenti da quelle che si riferiscono all'articolo 29, comma 5.
Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.

Antonio Sogni
Rispondi Autore: Luca Filosi - likes: 0
15/11/2012 (15:41:17)
Salve vorrei sapere se un'azienda con meno di 10 dipendenti che ha già effettuato l'autocertificazione dei rischi nel 2012 dovrà comunque elaborare la valutazione secondo le procedure standardizzate dal 1 gennaio 2013.

Grazie.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!