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Rischio chimico: le indicazioni sulla compilazione delle SDS

Rischio chimico: le indicazioni sulla compilazione delle SDS
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

08/09/2022

La quarta versione degli orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza riporta informazioni pratiche sulla compilazione delle SDS. Focus sui titoli, sulla sequenza esemplificativa, sulla completezza e la coerenza.

 

Helsinki, 8 Set – Nei mesi scorsi abbiamo presentato, soffermandoci su diversi argomenti, gli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4) elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA). Orientamenti che fanno riferimento al Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del regolamento REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.

 

Queste linee di indirizzo ECHA forniscono informazioni “in merito a:

  • problematiche da prendere in considerazione in sede di compilazione di una SDS;
  • dettagli sulle prescrizioni relative alle informazioni che devono essere presenti in ciascuna sezione di una SDS;
  • chi dovrebbe essere responsabile della compilazione della SDS e di quali competenze dovrebbe disporre”.

 

Ricordiamo che una SDS deve fornire informazioni esaurienti su una sostanza o miscela per il controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro e i datori lavoro e i lavoratori la usano come fonte di informazioni sui pericoli e per ottenere raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza.

 

E il documento ECHA, come abbiamo visto anche in altri articoli, affronta nel capitolo 2 le problematiche da prendere in considerazione al momento della compilazione di una SDS.

 

Torniamo dunque a parlare delle schede di dati di sicurezza soffermandoci sui seguenti argomenti:


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Compilazione di una SDS: le sezioni e la completezza

Riguardo alla compilazione il punto 2.6 si sofferma in particolare sulla “sequenza, denominazione e numerazione da utilizzare per le sezioni e le sottosezioni di una SDS”.

 

Nell’allegato II del Regolamento REACH è specificata “la denominazione di ogni titolo delle sezioni e sottosezioni, dei singoli titoli e sottotitoli all’interno della SDS”.

In particolare, la parte B dell’allegato II prevede che: ‘La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all’articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui deve essere inclusa solo la sottosezione 3.1 o la sottosezione 3.2, a seconda del caso”.

 

Riprendiamo dal testo normativo l’elenco completo dei titoli e sottotitoli:

 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.2. Elementi dell’etichetta

2.3. Altri pericoli

 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

3.2. Miscele

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

 

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimento ad altre sezioni

 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali particolari

 

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell’esposizione

 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

 

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

11.2. Informazioni su altri pericoli

 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

12.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

12.7. Altri effetti avversi

 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo d’imballaggio

14.5. Pericoli per l’ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO

 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

 

SEZIONE 16: altre informazioni

 

Oltre a riportare indicazioni su come compilare a livello formale le varie sezioni e sottosezioni (dal punto di vista del contenuto, il documento ne parla nel capitolo 3) si indica che se viene prodotto “un documento che utilizza il formato di una SDS per una sostanza o miscela per la quale ai sensi dell’articolo 31 del regolamento REACH non è prescritta una SDS (ad esempio come modo opportuno di fornire le informazioni prescritte dall’articolo 32 o sulla base di una decisione commerciale per la fornitura di documenti ‘simili a una SDS’ per tutte le sostanze e miscele fornite da un attore), non è necessario applicare le prescrizioni relative all’inserimento dei contenuti in ciascuna delle sezioni”.

In tali casi “può essere raccomandabile specificare che il documento esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 31 del regolamento REACH per comodità dei destinatari e delle autorità responsabili dell’applicazione”.

 

Riguardo poi al grado di completezza necessario nella fornitura delle informazioni in una SDS si segnala che “qualora non siano applicabili dati specifici o questi non siano disponibili, è necessario che ciò sia specificato chiaramente. Ove il testo normativo indica ‘se disponibili’, ciò significa non solo che le informazioni esistono, ma che sono accessibili al fornitore della scheda di dati di sicurezza”.

 

Compilazione di una SDS: un esempio di sequenza per redigere la scheda

Veniamo ora al punto 2.11 relativo all’esempio di “sequenza per la raccolta e il confronto delle informazioni necessarie a redigere la SDS”.

 

In una figura, che riprendiamo integralmente, “viene fornito un suggerimento su come condurre un approccio graduale alla creazione di una SDS al fine di garantirne la coerenza interna (i numeri si riferiscono alle sezioni della SDS)”.

Nella figura viene mostrata “la procedura in maniera lineare al fine di evidenziare, ad esempio, che con ogni probabilità l’identificazione finale dei pericoli nella sezione 2 della SDS non è possibile fino a quando non siano stati presi in considerazione i dati inseriti nelle altre sezioni”. In realtà – continua il documento – “è probabile che la procedura si riveli di tipo iterativo e che implichi la considerazione di determinati aspetti in sequenze differenti da quelle mostrate o persino ad esse parallele”.

 

Questa la figura relativa alla sequenza esemplificativa per la compilazione di una scheda di dati di sicurezza:

 

 

Compilazione di una SDS: come garantire la coerenza della scheda

Il documento si sofferma poi (2.12) su come “contribuire a garantire la coerenza e la completezza della SDS”.

 

Si ricorda che la scheda di dati di sicurezza “fornisce informazioni su un’ampia gamma di aspetti relativi alla salute e alla sicurezza professionale, la sicurezza dei trasporti e la protezione ambientale”. E poiché che le SDS di frequente “non sono compilate solo da una persona, ma piuttosto da numerosi membri del personale, non possono essere escluse lacune involontarie o sovrapposizioni”. Ed è dunque utile “sottoporre la scheda di dati di sicurezza finale e il suo allegato (se del caso) a un controllo di coerenza e ammissibilità prima di fornirla ai destinatari”.

 

Si indica poi che “può risultare auspicabile che la revisione finale sia condotta da un‘unica persona competente piuttosto che da individui distinti al fine di consentire una panoramica del documento nella sua totalità. Nell’ambito di un controllo di completezza, si raccomanda inoltre di verificare che le informazioni contenute nella siano coerenti con quelle riportate sull’etichetta e con il fascicolo di registrazione REACH in caso di compilazione effettuata da un fabbricante o importatore di sostanze registrate”.  

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento ECHA e segnalando che nel capitolo 3, come già indicato nell’articolo, si riportano “informazioni dettagliate, sezione per sezione” per favorire un’adeguata compilazione delle sezioni delle SDS.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 



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