Rischio chimico e SDS: obblighi, possibilità e richieste
Helsinki, 07 Nov – Riguardo alla fornitura delle schede di dati di sicurezza (SDS), secondo quanto richiesto dal regolamento REACH, abbiamo presentato in un precedente articolo il documento contenente gli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4) elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA).
Ricordiamo i criteri in base ai quali la fornitura di una scheda di dati di sicurezza è obbligatoria (anche senza una richiesta preventiva), come riportati nell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH:
- Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure
- quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’allegato XIII; o
- quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.
Abbiamo poi parlato nei nostri articoli delle miscele per le quali deve essere fornita su richiesta una scheda di dati di sicurezza e oggi, sempre con riferimento al documento ECHA citato, affrontiamo anche altri aspetti relativi alla fornitura delle SDS:
- Fornitura della SDS: i prodotti per i quali non è prescritta una SDS
- Fornitura della SDS: la compilazione anche quando non legalmente prescritta
- Fornitura della SDS: SDS per sostanze e miscele rese disponibili al pubblico
Fornitura della SDS: i prodotti per i quali non è prescritta una SDS
Partiamo dal punto 2.20 del documento ECHA relativamente ai “prodotti per i quali non è prescritta una SDS”.
Sappiamo che le prescrizioni relative alla fornitura di una SDS “derivano dall’articolo 31 del regolamento REACH”. E alcune esenzioni generali dalla necessità di “fornire informazioni in conformità del titolo IV (tra cui di conseguenza le SDS ai sensi dell’articolo 31) sono previste nell’articolo 2, paragrafo 6:
Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle seguenti miscele allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:
- medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva 2001/83/CE;
- prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché disposizioni comunitarie fissino per le sostanze e le miscele pericolose disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della direttiva 1999/45/CE;
- alimenti e alimenti per animali a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, anche se utilizzati:
- come additivi in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 89/107/CEE;
- come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE;
- come additivi negli alimenti per animali che rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- nell’alimentazione degli animali che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 82/471/CEE.
Poi vi sono esenzioni ancora più generali dal regolamento REACH che “nel complesso si applicano ad altre classi di prodotti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1 (sostanze radioattive, sostanze soggette a controllo doganale, sostanze intermedie non isolate, prodotti durante il trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, via mare o per via aerea)”. E anche i rifiuti “quali definiti nella direttiva 2008/98/CE sono esentati in generale in virtù del fatto di essere esclusi dall’articolo 2, paragrafo 2, dalla definizione di sostanza, miscela o articolo a norma dell’articolo 3 del regolamento REACH”.
Le SDS non sono poi “ovviamente necessarie per i prodotti che non sono conformi ai criteri di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e c) o a quelli di cui all’articolo 31, paragrafo 3, in virtù dei quali le SDS sono prescritte”.
In una nota il documento sottolinea che, comunque, nel regolamento REACH “non vi sono disposizioni in virtù delle quali deve sempre essere fornita una SDS a un membro del pubblico (‘consumatore’)”, come vedremo tra poco. Né è contenuta “alcuna disposizione che impedisca che un qualunque attore all’interno della catena di approvvigionamento lo faccia su base volontaria”.
Fornitura della SDS: la compilazione anche quando non legalmente prescritta
Veniamo, infatti, al punto 2.21, sulla “possibilità di compilare una SDS per sostanze e miscele anche quando non legalmente prescritto”.
Il documento ECHA indica che “per aspetti di natura commerciale e/o logistica in certi casi può risultare utile per i fornitori avere a disposizione le SDS di tutte le sostanze e miscele, comprese quelle per le quali non vi è un obbligo legale di fornire una SDS. In tali casi può essere auspicabile indicare nel documento che la sostanza o miscela non richiede a norma di legge una SDS al fine di evitare l’insorgere di inutili questioni di conformità e ottemperanza. Generalmente non è auspicabile la compilazione di SDS per articoli”.
Può inoltre “risultare utile la presentazione delle informazioni prescritte ai sensi dell’articolo 32 del regolamento REACH concernente l’obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d’approvvigionamento per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza nel formato della SDS. Tuttavia, si tenga presente che ciò non è prescritto dal regolamento REACH e che ancora una volta in questi casi può risultare auspicabile indicare nel documento che la sostanza o miscela non richiede a norma di legge una SDS al fine di evitare l’insorgere di inutili questioni di conformità e ottemperanza. Allo stesso modo, può essere espressamente indicato quando un documento di questo tipo viene utilizzato per comunicare le informazioni in conformità dell’articolo 32”.
Fornitura della SDS: SDS per sostanze e miscele rese disponibili al pubblico
Concludiamo invece soffermandoci sulle schede di dati di sicurezza (2.18) per sostanze e miscele pericolose rese disponibili al pubblico.
L’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento REACH, “per le sostanze e le miscele vendute al pubblico, stabilisce che:
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.
Non è, dunque, “obbligatorio che una scheda di dati di sicurezza sia fornita per una sostanza o
miscela pericolosa resa disponibile al pubblico se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra. Tuttavia, se il prodotto è fornito anche a un utilizzatore a valle o a un distributore la SDS deve essergli fornita qualora questi la richieda. Può risultare raccomandabile per il distributore (ad esempio un rivenditore al dettaglio) che offre o vende tali sostanze o miscele essere in possesso di una SDS per ciascuna sostanza o miscela pericolosa che mette in commercio. Le SDS contengono informazioni importanti anche per il distributore stesso in quanto tenuto a immagazzinare tali sostanze o miscele e possono fornire informazioni importanti ad esempio sulle misure in caso di incidente (o incendio, ecc.). Se l’utilizzatore a valle o il distributore ritiene di avere bisogno di una SDS per questi o altri scopi è sua facoltà farne richiesta”.
Si sottolinea poi che “l’attore cui è specificatamente consentito di richiedere la SDS in virtù di tale disposizione è l’utilizzatore a valle o il distributore e non il membro del pubblico (‘consumatore’)”.
E dunque se un particolare cliente di una sostanza o miscela di questo tipo “abbia diritto o meno a richiedere e ricevere una SDS può pertanto essere stabilito sulla base del fatto che questi risponda o meno alla qualifica di ‘utilizzatore a valle’ o ‘distributore’ ai sensi delle definizioni fornite rispettivamente nell’articolo 3, paragrafo 13, e nell’articolo 3, paragrafo 14, del regolamento REACH”.
Si ricorda che un “consumatore” è “specificatamente escluso dalla definizione di utilizzatore a valle. È possibile determinare se un destinatario rientra nella qualifica di utilizzatore a valle in relazione all’uso della sostanza o miscela ‘nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali’ sulla base, ad esempio, del suo background professionale”.
In particolare il diritto a richiedere una SDS “può essere testimoniato in modo attendibile da un estratto dal registro delle imprese/società o da un’altra abilitazione professionale o potenzialmente da un numero di partita IVA (o in virtù del possesso di un conto presso il fornitore), piuttosto che dipendere esclusivamente dalle quantità (che in quanto tali possono fungere da primo indicatore)”.
In conclusione rimandiamo i nostri lettori alla lettura integrale degli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” che riportano molte altre informazioni pratiche sulla compilazione delle schede dati di sicurezza, ad esempio con riferimento anche ai seguenti argomenti:
- modi e tempistiche per la fornitura;
- lingua o lingue in cui deve essere fornita;
- chi deve compilare la scheda;
- come contribuire a garantirne la coerenza e la completezza.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: AGBOMA WISDOM - likes: 0 | 07/11/2022 (11:39:09) |
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